TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202301838

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202301838
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301838
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 01838/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01175/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2021, proposto da S F, rappresentato e difeso dagli avvocati D A e M C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Trecastagni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,

- dell’ordinanza n. 99 del 7.05.2021, notificata a mezzo PEC del 10.05.2021, con la quale è stato disposto, tra l’altro, il “blocco ufficiale sullo stabilimento registrato al codice aziendale IT050CT059, con conseguente divieto di movimentazione in entrata e in uscita di animali di qualsiasi specie” nonché il “divieto di introduzione di animali provenienti dal territorio dell’UE e dai Paesi Terzi in quanto lo stabilimento registrato con il codice aziendale IT050CT059 non possiede i requisiti previsti dal Reg. UE 2035/2019, in particolare di quelli di cui alla nota del 20/04/2021 a firma del Dr. S F”;

- ove occorra, dello sconosciuto verbale di ispezione n. 168322/RV, del 05/05/2021;

- di ogni altro atto precedente e/o presupposto a essi comunque connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASP di Catania;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato via PEC il 5 luglio 2021 e depositato il 15 luglio 2021, parte ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe, con cui l’ASP intimata ha adottato, in relazione alla struttura di cui si tratta, il divieto di movimentazione in entrata e in uscita di animali di qualsiasi specie.

Affida il ricorso al seguente motivo.

Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 21.03.2005, n. 73, del decreto del Ministero dell’ambiente 19.04.1996, dell’art. 6, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
incompetenza;
violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241;
carenza di motivazione;
eccesso di potere per carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta;
violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Il blocco sullo stabilimento sarebbe basato su due profili:

a) la possibile introduzione all’interno della azienda di animali selvatici per cui necessiterebbe ottenere la licenza di giardino zoologico ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 73/2005;
ciò sarebbe errato per tre ragioni: a1) gli animali richiamati nel provvedimento impugnato (otto ciconiformi, sei manguste, una zebra ed un asino) ricadrebbero nell’ambito di specie la cui detenzione sarebbe stata autorizzata dall’ASP intimata;
a2) la licenza di giardino zoologico sarebbe necessaria per la detenzione di animali cc.dd. pericolosi, il cui elenco attualmente in vigore (allegato al DM Ambiente 19 aprile 1996) non ricomprenderebbe alcun uccello / volatile;
a3) premesso che il procedimento di rilascio della licenza da Giardino zoologico sarebbe stato oggetto di rinuncia da parte del ricorrente il 7 maggio 2021 (stesso giorno di adozione del provvedimento impugnato), in ragione della volontà di ottenere il rilascio del provvedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 73/2005, l’ASP non avrebbe competenza in ordine alla valutazione concernente la legale detenzione dei predetti esemplari, rimessa al Nucleo CITES di Catania dei Carabinieri;

b) non sarebbe vero che il ricorrente non avrebbe consentito l’accesso alla struttura, atteso che il giorno dell’ispezione, egli sarebbe stato impegnato nella sala operatoria presso il suo studio veterinario, così non essendovi alcuna persona presente presso la struttura;
peraltro, nessun preavviso sull’ispezione del 5 maggio 2021 sarebbe stato notificato al ricorrente, che sarebbe stato quindi privato della possibilità di partecipare al procedimento;
né potrebbe sostenersi la tesi secondo la quale il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di esercizio di un potere discrezionale, peraltro da parte di un’autorità incompetente, rispetto al quale ogni informazione proveniente dal ricorrente avrebbe assunto un peso determinante nell’adozione del provvedimento finale, anche alla luce del fatto che le ragioni sanitarie contenute nel provvedimento sarebbero espresse in forma dubitativa;
ove avesse effettuato un altro accesso, inoltre, l’ASP avrebbe accertato che nessun animale pericoloso, rinvenibile nell’allegato A del DM 19.04.1996, sarebbe stato ricoverato presso la struttura;
che il procedimento di rilascio della licenza per giardino zoologico sarebbe stato rinunciato;
che gli animali presenti sarebbero tutti autorizzati dall’Amministrazione;
che la valutazione sulla legale detenzione di animali pericolosi sarebbe stata, in ogni caso, di spettanza del Nucleo CITES.

L’ASP intimata si è costituita in data 10 settembre 2021, spiegando difese così riassumibili: la detenzione degli otto ciconiformi di cui si tratta prevedrebbe la licenza di Giardino zoologico, non posseduta dal ricorrente;
sul sistema TRACES, avente lo scopo di garantire la tracciabilità nella Comunità Europea degli animali in transito tra i diversi paesi CEE, sarebbe stato notificato l’arrivo alla struttura del ricorrente, previsto per il giorno 8 aprile 2021, di otto ciconiformi, la cui disciplina sarebbe contenuta nel Regolamento CEE 429/2016, art. 4, punto 19, provenienti dalla repubblica ceca;
in data 6 luglio 2021, durante l’accesso del Nucleo Carabinieri CITES presso la struttura, ordinato dalla Procura della Repubblica di Catania, sarebbe stata accertata la presenza degli 8 esemplari di ciconiformi di cui si tratta.

Con ordinanza 8 ottobre 2021, n. 591, è stata respinta la domanda cautelare, sul duplice presupposto che le questioni di merito richiedessero di essere approfondite nell’appropriata sede dell’udienza pubblica, e che il paventato rischio per la salute degli animali era scongiurato nello stesso provvedimento impugnato, laddove si fa obbligo al ricorrente di garantire il benessere e la salute delle specie ospitate, così implicitamente consentendo al detentore di effettuare qualunque tipo di intervento urgente che si rendesse necessario a tutela della loro salute.

Con ordinanza 13 gennaio 2023, n. 70, è stato disposto che l’ASP resistente depositasse in giudizio copia de: a) la diffida ASP n. prot. 127569 del 7 aprile 2021 (incompleta nella produzione ASP, mancante in quella del ricorrente);
b) i certificati TRACES dei ciconiformi di cui si tratta (non prodotti), concedendo all’uopo termine di giorni 30 per l’adempimento di tali incombenti istruttori e fissando l’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 per il prosieguo della trattazione del giudizio.

L’ASP resistente non ha ottemperato alla citata ordinanza 70/2023;
su tale presupposto, parte ricorrente ha depositato la documentazione richiesta all’ASP.

All’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito;
in tale sede, in particolare, la difesa dell’ASP, su domanda del Collegio, ha precisato non essere stato emesso un ulteriore provvedimento a seguito dell’accesso alla struttura effettuato in data 6 luglio 2021.

Il ricorso è fondato.

L’impugnata ordinanza si fonda sulla circostanza che l’ASP avrebbe tentato, in data 5 maggio 2021, di effettuare un accesso alla struttura, volto a «…verificare le strutture presenti e gli animali detenuti dalla stessa in data 05/05/2021…» , che tale accesso non sarebbe però stato consentito, e ciò avrebbe impedito «…la verifica degli animali detenuti e gli eventuali passaggi commerciali per acquisire informazioni sul loro stato sanitario…» , così sussistendo la possibilità «…che possono essere state violate normative sanitarie, sul sistema di identificazione e registrazione degli animali, sanitarie, nonché di natura ambientale a seguito della possibile introduzione all'interno della azienda IT050CT059 di animali selvatici per cui necessita ottenere la licenza di giardino zoologico ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 73/2005…» .

Il provvedimento si fonda quindi sul presupposto che sussisterebbe la possibilità di violazione di norme sanitarie, sul sistema di identificazione e registrazione degli animali, e ambientali.

Tale circostanza presuppone una situazione di incertezza già inesistente alla data di emanazione del provvedimento e comunque venuta meno a seguito dell’accesso alla struttura effettuato in tale data 6 luglio 2021 (accesso effettuato in tale data come da difese della stessa ASP).

Tanto premesso, risulta fondata la censura secondo cui le ragioni sanitarie contenute nel provvedimento sarebbero espresse in forma dubitativa e secondo cui, ove avesse effettuato un altro accesso, l’ASP avrebbe accertato che nessun animale pericoloso sarebbe stato ricoverato presso la struttura.

Al riguardo, nella diffida dell’ASP resistente n. prot. 127569 del 7 aprile 2021 (incompleta nella produzione ASP, mancante in quella del ricorrente, oggetto della citata ordinanza 70/2023 non adempiuta dall’ASP e su tale presupposto versata in atti da parte ricorrente in data 28 marzo 2023) si legge, con riferimento ai due certificati Traces INTRA.CZ.2021.0010989 INTRA.CZ.2021.0011008, riguardanti 8 ciconiformi provenienti dalla Repubblica Ceca: «…si diffida la S.S. alla introduzione di tali animali presso la sede della sua azienda in quanto trattasi di animali selvatici per i quali è prevista la licenza di Giardino Zoologico e per la quale licenza, la S.S., ha una pratica in itinere che non consente l’introduzione di nessun animale sino alla sua definizione. Si invita L’UVAC, che legge per conoscenza, ad intervenire sulle Autorità Sanitarie del paese speditore, per non consentire la movimentazione dei suddetti animali…» .

Sotto un primo profilo, con specifico riferimento al rischio sanitario addotto nel provvedimento impugnato, i certificati TRACES degli otto ciconiformi oggetto della citata diffida n. prot. 127569 (certificati, giova ricordarlo, la cui produzione è stata richiesta all’ASP con la citata ordinanza 70/2023, e depositati da parte ricorrente per non aver l’ASP adempiuto a tale ordinanza) già riportano indicazioni circa lo stato di salute degli animali indicati nel certificato;
vi si legge infatti «…Gli animali descritti nel presente certificato sono stati esaminati in data odierna e sono stati giudicati sani, esenti da sintomi clinici di malattia infettive, comprese quelle di cui all’allegato A della direttiva 92/65/CEE e non sono soggetti a divieti decisi dalle autorità competenti…» .

Sotto un secondo profilo, parte ricorrente ha depositato, in data 4 ottobre 2021, il verbale dell’accesso alla struttura effettuato in data 6 luglio 2021 (verbale depositato in maniera incompleta dall’ASP in allegato alla memoria di costituzione del 10 settembre 2021, al pari di altra documentazione, anch’essa incompleta in quanto risultano essere state scannerizzate solo le pagine frontali dei documenti, ed inserita – evidentemente senza alcuna verifica – nel fascicolo digitale, ciò che costituisce violazione del principio di chiarezza degli atti, di cui all’art. 3 cpa, avendo tale modalità di riproduzione della documentazione reso difficoltosa l’intellegibilità della memoria a supporto del quale era stata depositata e la verifica dei fatti esposti nella memoria stessa).

Da tale verbale si evince che, appunto in data 6 luglio 2021, personale dell’ASP resistente, unitamente a personale del Nucleo CITES dei Carabinieri, del Corpo Forestale della Regione Sicilia, del Comune di Trecastagni (Comando Polizia Locale, Ufficio Tecnico e SUAP), e dell'Ente Parco Etna, hanno avuto accesso alla struttura, ed hanno compiutamente descritto sia le strutture (nel verbale si fa infatti riferimento ad una pianta planimetrica in cui sarebbero indicati in dettaglio i box in cui sarebbero ricoverate i circa 200 animali presenti), sia gli animali ricoverati presso la struttura.

Si legge inoltre nel verbale:

- «…I sopra elencati Dottori Veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dichiarano che gli animali sono tutti in buono stato di salute e non si evidenziavano sintomi riferibili a malattie infettive e diffusive tipiche delle specie detenute…» ;

- «… Il [ricorrente] dovrà integrare la documentazione riguardante la tracciabilità di tutti gli animali detenuti nell'azienda con particolare riferimento alla lista degli animali presenti all'interno della azienda allegata alla nota inviata via pec dallo stesso in data 07/05/2021 avente come oggetto "Richiesta provvedimento di esclusione prevista dall'art.2 comma 2 del Dlgs 73 del 2005", acquisita al protocollo ASP Catania in data 07/05/2021 con numero protocollo 172547…» .

Si desume quindi da tale verbale che già alla data del 6 luglio 2021 era cessata la situazione di incertezza che aveva dato adito alla emissione del provvedimento oggi impugnato, ciò che avrebbe dovuto essere sancito da un apposito provvedimento modificativo;
né può essere utile alla mancata modifica il riferimento alla richiesta di integrare la documentazione riguardante la tracciabilità di tutti gli animali detenuti nell'azienda, atteso che – a maggior ragione – un’eventuale inadempimento a tale richiesta avrebbe dovuto sfociare in un nuovo provvedimento.

Né a diversa decisione potrebbe indurre l’argomentazione secondo cui i ciconiformi di cui si tratta avrebbero reso necessario, per la loro detenzione, il possesso della licenza di Giardino zoologico, alla luce della precisazione fornita dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. 49380 del 30 marzo 2023 (versata in atti da parte ricorrente in data 31 marzo 2023, e non oggetto di controdeduzioni da parte dell’ASP resistente), secondo cui anche altre tipologie di strutture possono detenere animali di specie selvatiche, anche alloctone.

Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo, anche tenendo conto, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cpa, del deposito della documentazione (secondo quanto illustrato in motivazione) in violazione del principio di chiarezza.

L’ASP resistente va poi condannata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, cpa, ad una sanzione pecuniaria, avendo essa resistito temerariamente in giudizio con costituzione depositata in data 10 settembre 2021, nonostante fin dal 6 luglio 2021 fosse terminata la situazione di incertezza che aveva dato adito all’emanazione del provvedimento impugnato (in disparte l’attestazione in ordine alla inesistenza di un rischio sanitario comunque già contenuta nei certificati TRACES), ed anche alla luce del suo comportamento processuale, risultando essa (secondo quanto illustrato in motivazione) aver violato il principio di chiarezza, e non aver adempiuto alla citata ordinanza 70/2023.

Il Collegio reputa congruo commisurare la sanzione (prevedendo il citato comma 2 dell’art. 26 cpa che essa vada commisurata da un minimo del doppio fino ad un massimo del quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio) nel minimo previsto, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.

Tale sanzione dovrà essere versata secondo il disposto degli artt. 26, comma 2, cpa, e 15 delle norme di attuazione del cpa.

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