TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2013-09-26, n. 201300284
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N. 00284/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00609/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2013, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Nicoletta Ortenzi in L'Aquila, via della Corce Rossa 215;
contro
Questura Di L'Aquila;Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del prefetto della provincia di l'aquila, emesso il 5.06.2013, con il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sig. ranieri aldo, in merito al provvedimento di accesso a tutti i luoghi ove si svolgono manifestazioni agonistiche amichevoli di calcio nonchè alle relative vie adiacenti la struttura sportiva, a partire da due ore prima dell'inizio e fino a due ore dopo la conclusione delle citate manifestazioni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 il dott. Saverio Corasaniti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, ad una delibazione sommaria, non appare assistito da fumus boni iuris.