TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-06-28, n. 201101206
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N. 01206/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246/2010 proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. D S ed elettivamente domiciliata in Salerno, via L. Guercio, n. 450 presso lo studio dell’avv. L C,
contro
- Amministrazione provinciale di -OMISSIS-;
per l'annullamento:
1. della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata a mezzo raccomandata a.r. del 12.6.2010, emessa dal direttore del settore Lavoro e formazione, collocamento disabili, della Provincia-OMISSIS-;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione della provincia-OMISSIS-;
Viste le memorie delle parti;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questo TAR;
Vista l’ordinanza di appello cautelare n. 5157 del 10 novembre 2010 del Consiglio di Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2010, relatore il dott. G P, presenti gli avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.- Espone la ricorrente che il proprio genitore, -OMISSIS-, Ispettore capo della Polizia di Stato, a seguito di attentato terroristico del -OMISSIS-, verificatosi a -OMISSIS-, subiva lesioni personali per effetto delle quali veniva riconosciuto quale “vittima del dovere” categoria equiparata a “vittima del terrorismo”.
Per le lesioni riscontrate, il sig. -OMISSIS- ha ricevuto riconoscimenti economici ed agevolazioni di carattere assistenziale e previdenziale, secondo la normativa applicabile. In particolare, con decreto del -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, gli ha riconosciuto, in applicazione degli artt. 5 e 6 L. n. 206 del 2004, una speciale elargizione. In data -OMISSIS-, il Ministero degli Interni -preso atto del decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza del -OMISSIS-, nonché del verbale della C.M.O. (commissione medica ospedaliera) di Caserta, dal quale si rilevava il riconoscimento della non idoneità permanente ed assoluta al servizio” dell’Ispettore capo, -OMISSIS-- adottava decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal -OMISSIS-, giorno successivo alla data del compimento del periodo massimo di aspettativa.
Su queste premesse, con decorrenza dal 23 marzo 2007, la Prefettura-OMISSIS- attestava il riconoscimento quale “vittima del dovere” di -OMISSIS-.
2.- La ricorrente, figlia di -OMISSIS-, richiedeva quindi l’iscrizione del proprio nominativo al settore lavoro e formazione presso la provincia-OMISSIS-, con decorrenza dal 3 settembre 2007,
Ciò posto, la ricorrente partecipava alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato a sei posti di assistente amministrativo presso l’Azienda ospedaliera -OMISSIS-, risultando tra gli idonei, per avere superato sia le prove scritte sia quelle orali. Nella domanda di partecipazione deduceva l’iscrizione negli elenchi provinciali-OMISSIS- degli equiparati vittime del dovere e l’assenza a favore del genitore -OMISSIS- della pregressa fruizione dei benefici della legge sul collocamento obbligatorio.
Con nota del 12 febbraio 2010, la ricorrente reiterava la propria iscrizione al -OMISSIS-dell’elenco provinciale degli equiparati vittime del dovere, ai sensi delle leggi nn. 466/1980, 302/1990, per le quali è riconosciuto il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza assoluta, rispetto ad ogni altra categoria protetta;sollecitava quindi l’Azienda ospedaliera a provvedere o in relazione alla richiamata selezione pubblica ovvero perché potesse beneficiare dell’assunzione per chiamata diretta, avendone i requisiti, in relazione ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo.
In risposta, con l’impugnata nota prot. n. -OMISSIS-, l’azienda ospedaliera ha revocato l’iscrizione della ricorrente dall’elenco di cui all’art. 18 L. n. 68/1999.
3.- Avverso questa determinazione -OMISSIS-ha presentato l’odierno ricorso, notificato il 20 e 21 luglio e depositato il 29 successivo, con il quale ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e ss. L. n. 241/1990;errati e falsi presupposti di fatto, illegittimità del provvedimento conclusivo;
2. Violazione e falsa applicazione di legge, travisamento, eccesso di potere, per erroneità del presupposto.
Per quanto sopra ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio la Provincia-OMISSIS- che con memoria ha chiesto genericamente il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo TAR ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
L’ordinanza è stata riformata in sede di appello cautelare con l’ordinanza n. 5157 del 10 novembre 2010 del Consiglio di Stato.
Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2010, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.- Il genitore della ricorrente, dichiarato “vittima del dovere”, non svolge alcuna attività lavorativa, posto che, come emerge dai decreti emessi dal Capo della Polizia, è stato riconosciuto non idoneo in via permanente ed assoluta al servizio di istituto nella Polizia di Stato. Lo stesso, inoltre, non è stato mai iscritto presso le liste di collocamento.
Si definiscono vittime del dovere -ai sensi della L. 13 agosto 1980, n. 466;dell’art. 1, commi 562-565, L. 23 dicembre 2005, n. 266;del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243- gli appartenenti a Magistratura, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, etc.
Con l’equiparazione normativa delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo, anche gli appartenenti alla prima categoria godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli (art. 1, comma 2, L. n. 407/1998 sostituito dall’art. 2 L. n. 288/1999).
Le vittime del dovere, compresi coloro che già svolgono un’attività lavorativa, possono essere assunti per chiamata diretta nominativa nel ruolo delle pubbliche amministrazioni fino all’ex quinto livello retributivo e nei ruoli dei ministeri anche fino all’(ex) ottavo livello retributivo, nel limite del 10% dei posti vacanti per i livelli dal sesto all’ottavo.
3.- E’ importante considerare che, in sostituzione dell’avente diritto che non abbia già fruito di precedenti atti di avviamento obbligatorio (art. 1, comma 2, d.p.r. n. 333/1980), il beneficio è riconosciuto al coniuge, ai figli ed ai fratelli conviventi a carico, qualora siano gli unici superstiti, di coloro che, a seguito degli eventi di cui sopra, siano deceduti o rimasti permanentemente invalidi, compresa la possibilità di assunzione con chiamata diretta nominativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Anche i predetti familiari sono iscritti ed avviati con precedenza e preferenza, a parità di titoli rispetto ai disabili appartenenti alle altre categorie protette e prescindendo dai requisiti della disoccupazione e della minore età.
La normativa di riferimento che fissa i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stata modificata ed integrata nel tempo, allo scopo di rendere più adeguato ed efficace l’intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite da eventi delittuosi della specie.
Riguardo al beneficio del collocamento obbligatorio, l’art. 12 L. n. 466/1980 ha previsto l’assunzione obbligatoria presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed aziende private, e con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto invalido a causa di azioni terroristiche.
L’art. 14 L. n. 302/1990, contenente norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nel modificare la precedente normativa, ha soggettivamente ampliato il novero dei beneficiari, includendo i genitori, ed ha esteso oggettivamente i vantaggi anche ai casi di morte o invalidità per i reati compiuti dalla criminalità organizzata.
4.- In seguito, la legge n. 68/1999, nel rinnovare integralmente la disciplina generale sulle assunzioni delle categorie protette, ha abrogato il complesso della disciplina previgente (L. n. 482/1968;art. 12 L. n. 466/1980;art. 13 L. n. 763/1981;art. 9 d.l. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/1983;art. 9 d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983;art. 14 L. n. 302/1990) ma non ha toccato la legge 23 novembre 1998, n. 407. Quest’ultima all’art. 1, comma 2, dispone che i soggetti di cui all'art. 1 L. n. 302/1990, nonchè il coniuge ed i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
5.- A fronte di questo quadro normativo, lo stato di quiescenza del sig. -OMISSIS- e la sua non iscrizione alle liste di collocamento, comporta che l’atto emanato dal dirigente nel settore lavoro e formazione del provincia-OMISSIS-, risulta illegittimo e va annullato.
Appare comunque equo compensare le spese di giudizio, attese le difficoltà connesse alla sovrapposizione delle normative applicabili, succedutesi nel tempo.