TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2009-09-29, n. 200900898

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2009-09-29, n. 200900898
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200900898
Data del deposito : 29 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01430/2009 REG.RIC.

N. 00898/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01430/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Misuraca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C L B, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via F. Lo Jacono N. 36;


contro

Comune di Monreale in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via P.Pe Belmonte N.90;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona dei rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81, sono domiciliati;
Comune di Monreale - Area di Pianificazione ed Assetto del Territorio;

nei confronti di

Impresa Rumore Domenico, Impresa Casamento Giovanni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale APAT n. 199 del 5 giugno 2009, successivamente comunicata, avente ad oggetto: "realizzazione monumento funebre alla memoria del v. Brigadiere dei Carabinieri Domenico Intravaia caduto a Nassirya - Esclusione dalla gara d'appalto delle imprese "Rumore Domenico" e Misuraca S.r.l." e ripetizione procedura di aggiudicazione" nella parte in cui dispone l'esclusione della società ricorrente;

- della nota prot. n. 15760 dell'11 giugno 2009 con la quale si trasmetteva la sopra indicata determinazione dirigenziale;

- ove dovesse ancora occorrere, dell'informativa prefettizia prot. n. 08/9019/PL del 16 ottobre 2008;

- del nuovo bando di gara/avviso relativo alla procedura per l'affidamento dei lavori "realizzazione monumento funebre alla memoria del v. Brigadiere dei Carabinieri Domenico Intravaia caduto a Nassirya" successivamente pubblicato alla determinazione APAT n. 199/09 cit. ove esistente;

- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura di aggiudicazione dei lavori di "realizzazione monumento funebre alla memoria del v. Brigadiere dei Carabinieri Domenico Intravaia caduto a Nassirya" di cui al bando/avviso pubblicato successivamente alla determinazione APAT n. 199/09 cit. ove esistenti;

- del verbale di aggiudicazione dei lavori di "realizzazione monumento funebre alla memoria del v. Brigadiere dei Carabinieri Domenico Intravaia caduto a Nassirya" all'impresa Giovanni Casamento di cui si è avuta conoscenza solo attraverso notizie di stampa (Giornale di Sicilia del 21 luglio 2009);.

Nonché della nota informativa della Prefettura di palermo prot. N. 0051246/2009 del 10 agosto 2009 – impugnata con i motivi aggiunti:


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monreale in Persona del Sindaco P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Palermo;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2009 il dott. N M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che le documentate deduzioni fornite dal Comune di Monreale sono idonee a determinare il mutamento della situazione posta a fondamento della sentenza di questo Tribunale n.733/2009;

CONSIDERATO che le censure articolate da parte ricorrente, con i motivi aggiunti, avverso la l’informativa prefettizia dell’agosto 2009 non appaiono, allo stato, tali da superare le valutazioni operate dall’amministrazione;

RITENUTO pertanto che, pur non potendosi escludere l'eventualità che si determini l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, tuttavia, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

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