TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-02-21, n. 201200410

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-02-21, n. 201200410
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201200410
Data del deposito : 21 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01157/2001 REG.RIC.

N. 00410/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01157/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2001, proposto da C G C, M M, A M, R M, F P G, S R e D M C, rappresentati e difesi dagli Avv. P V ed A M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Palermo, via Principe di Villafranca n.54;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. S P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina n.39;

nei confronti di

Cassara' Benedetto, Caico Giovanni, Citati Vittorio;

per l'annullamento, quanto al ricorso principale,

1) della determinazione sindacale n. 574/bs del 15 dicembre 2000 (non comunicata né pubblicata), con la quale il Sindaco di Palermo ha indetto la procedura selettiva a n. 244 posti di “esperto amministrativo” categoria D – posizione D/1 – area di attività amministrativa”, nella parte in cui:

- prevede che alla selezione possano partecipare esclusivamente i dipendenti del Comune di Palermo;

- prescrive che la domanda di partecipazione debba recare, a pena di esclusione, l’indicazione da parte dell’istante del rapporto di dipendenza con il Comune, nonché ogni altra indicazione afferente il predetto rapporto di pubblico impiego;

- prevede lo svolgimento di una prova d’esame consistente nella risoluzione di quiz inerenti il profilo professionale da ricoprire tendenti ad accertare la professionalità del ricorrente;

-stabilisce che la graduatoria sarà formata secondo l’ordine del punteggio complessivo determinato dalla somma del punteggio attribuito anche in base all’esito della prova d’esame;

2) della eventuale graduatoria e dei provvedimenti di nomina dei vincitori adottati sulla base dei criteri fissati dalla determinazione sindacale n. 574/bs del 15 dicembre 2000;

3) degli eventuali provvedimenti (non comunicati) di esclusione dei ricorrenti;

4) di ogni altro atto, non comunicato ai ricorrenti, presupposto, connesso e consequenziale ai provvedimenti impugnati;

quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

1) della determinazione dirigenziale del Comune di Palermo n. 154 del 22 marzo 2001, pubblicata fino al 15 aprile 2001, nella parte in cui:

- dispone l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura di selezione a n. 244 posti di Esperto Amministrativo (categoria D, posizione D71 - area di attività amministrativa) indetta con determinazione sindacale n. 574 del 15.12.2000 (precedentemente impugnata);

- approva la graduatoria dei vincitori, agli allegati “A” e “B”, escludendo dalla stessa i ricorrenti;

- prevede l’immissione nel profilo professionale di esperto amministrativo, categoria D, posizione D1, area di attività amministrativa i dipendenti indicati nella succitata graduatoria.


Visti il ricorso, il ricorso per i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. P L T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente ed ai controinteressati in epigrafe indicati e depositato il 14.3.2001 i ricorrenti, premesso che con la determinazione sindacale in epigrafe meglio indicata il Comune di Palermo aveva indetto una procedura selettiva a n. 244 posti di “esperto amministrativo” (categoria D – posizione D/1 – area di attività amministrativa);
che la procedura selettiva in questione era stata riservata al personale già impiegato presso l’Amministrazione;
che essi, pur non intrattenendo un rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune, avevano presentato domanda di ammissione alla selezione;
tutto quanto sopra premesso, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per: 1) violazione del regolamento dei concorsi approvato con deliberazione di G.C. n. 737 del 23 novembre 2000 – eccesso di potere per contraddittorietà – violazione dei principi generali in tema di imparzialità, efficienza e buon andamento della P.A. sanciti dall’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riserva dei posti;
2) violazione dell’art. 19, comma 4 della L.R. n. 25/1993 e ss.mm.ii..

Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato all’Amministrazione resistente ed ai controinteressati in epigrafe indicati e depositato il 4.7.2001, i ricorrenti hanno quindi impugnato il provvedimento di esclusione degli stessi e di approvazione della graduatoria, facendo valere gli stessi motivi di illegittimità illustrati in senso al ricorso principale.

Con memoria depositata il 5.1.2012 si è costituito il Comune resistente, eccependo la legittimità del proprio operato alla stregua delle disposizioni della contrattazione collettiva e di legge vigenti in subiecta materia , oltre che all’art. 2 comma 1, lett. c) del Regolamento comunale dei concorsi;
il difetto di interesse dei ricorrenti alla coltivazione della seconda censura ed in ogni caso la non applicabilità della disposizione di cui all’art. 10, comma 4 della L.R. 25/93, riguardando essa i concorsi in senso stretto e non le selezioni interne;
ha quindi concluso per il rigetto del ricorso avversario.

All’udienza pubblica dell’8.2.2012 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con un primo motivo di ricorso principale e per motivi aggiunti (rubricato “violazione del regolamento dei concorsi approvato con deliberazione di G.C. n. 737 del 23 novembre 2000 – eccesso di potere per contraddittorietà – violazione dei principi generali in tema di imparzialità, efficienza e buon andamento della P.A. sanciti dall’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riserva dei posti) i ricorrenti lamentano, in sostanza, che il Comune di Palermo abbia bandito il concorso per cui è causa limitandone l’accesso al solo personale esterno e non invece aprendolo all’esterno come sarebbe stato imposto dalle disposizioni normative e regolamentari invocate.

Il motivo è infondato.

E’ noto che nel sistema anteriore a quello attualmente vigente e regolante la fattispecie oggetto di causa, “secondo l'articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 165/2001 l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro "tramite procedure selettive (...) volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno". L'articolo 4 del c.c.n.l. 31 marzo 1999 consentiva le progressioni verticali, in forza dell'articolo 36-bis del d.lgs. 29/1993 (introdotto dall'articolo 23 del d.lgs. 80/1998 e successivamente modificato dall'articolo 274, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 267/2000), che demandava alla contrattazione collettiva ed alla normativa degli enti la competenza a disciplinare le modalità di assunzione del personale (tra le quali rientrano le progressioni verticali - cfr. Cons. Stato, V, 4 dicembre 2008, n. 5949). In base agli articoli 34, 54 e 65 del d.lgs. 150/2009, la materia è stata, invece, sottratta alla contrattazione collettiva, ma soltanto a partire dal 31 dicembre 2010 per ciò che concerne la contrattazione integrativa (articolo 65, comma 2) e fino all'adozione dei nuovi contratti per ciò che concerne quella nazionale (articolo 65, comma 2). Fino ad allora, può trovare applicazione l'articolo 4, comma 1, del c.c.n.l. 31 marzo 1999, citato, che stabilisce, in via generale, che gli enti disciplinano le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio di dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti che non siano destinati all'accesso dall'esterno. Il comma 2, ricomprende in detta potestà di disciplina anche le progressioni caratterizzate da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno dell'amministrazione” (T.A.R. Umbria, Sez. I, 15.12.2010, n. 535;
cfr. anche in parte motiva T.A.R. Sicilia, Sez. III, n. 647 dell’1.4.2011 ed a contrario T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 15.9.2011, n. 689).

Ebbene nel caso di specie il Regolamento dei concorsi del Comune di Palermo prevede all’art. 2 (rubricato “riserva al personale interno nelle procedure selettive”) che per ogni procedura selettiva, all’atto dell’indizione, la Giunta Municipale individua la quota dei posti disponibili riservati al personale interno e correlativamente quella destinata all’esterno, fermo restando che la seconda non può superare il 50%.

Lo stesso articolo prevede, poi, che “le procedure selettive in quota riservata all’esterno ed in quota riservata all’interno possono essere indette contestualmente o anche in fasi successive”.

Ciò posto, deve ritenersi che l’operato dell’Amministrazione sia conforme al sopra delineato quadro normativo ed in particolare regolamentare, dal momento che la delibera di indizione della procedura selettiva in esame da’espressamente atto della previsione nella nuova pianta organica di n. 400 posti di esperto amministrativo, nonché della individuazione delle quote interna ed esterna rispettivamente in n. 335 e 65 unità, e quindi manifesta la volontà di procedere all’assegnazione di 244 posti allo stato vacanti mediante procedura selettiva interna, legittimamente rinviando ad un momento successivo la indizione della procedura selettiva in quota riservata all’esterno.

Il secondo motivo di ricorso, invece, è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che con esso si censurano le modalità di svolgimento delle prove della selezione in parola, selezione alla quale, per le ragioni sopra illustrate, i ricorrenti non potevano legittimamente partecipare.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura “paragiuslavoristica” della controversia in esame.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi