TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-07-11, n. 201700830

TAR Torino
Ordinanza cautelare
13 gennaio 2017
TAR Torino
Sentenza
11 luglio 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-07-11, n. 201700830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700830
Data del deposito : 11 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2017

N. 00830/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01236/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2016, proposto da:
Borgaro Bingo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Laura Formentin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Gianni Maria Saracco in Torino, corso Re Umberto, 65;



contro

Comune di Borgaro Torinese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;



per l'annullamento

dell' ordinanza n. 47 del 19 ottobre 2016 adottata dal Sindaco del Comune di Borgaro Torinese avente ad oggetto "Orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione" e pubblicata nell'Albo Pretorio comunale in data 19 ottobre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Borgaro Torinese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 47/2016 del Comune di Borgaro, con la quale sono stati disciplinati gli orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro, deducendo di essere una sala scommesse come previsto dall’art. 2 comma 1 lett c) della l.r. Piemonte n. 9/2016 esercente attività di “Bingo” in forza di autorizzazione di pubblica sicurezza e soggetta al potere di vigilanza e controllo della polizia e dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Con il provvedimento impugnato è stato imposto un divieto di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito compreso tra le 24:00 e le 14:00 di ogni giorno, senza distinguere tra gli esercizi in cui si esercita esclusivamente l’attività di offerta al pubblico di gioco ed altre tipologie di esercizi commerciali in cui pure detti apparecchi sono installati.

La ricorrente censura il provvedimento impugnato deducendo i seguenti vizi:

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della l.r. Piemonte n. 9/2016; eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e correttezza; difetto di istruttoria e motivazione. La legge regionale piemontese impone una limitazione oraria minima di “tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto” mentre il comune resistente avrebbe scelto di applicare una limitazione superiore, senza considerare la peculiarità degli esercizi che offrono attività di gioco in via esclusiva; sussisterebbe infatti una disparità di trattamento tra la sala della società ricorrente e gli esercizi commerciali per i quali il gioco mediante videoterminale costituisce attività accessoria. Vi sarebbe inoltre una disparità di orari di chiusura imposti a queste attività con ordinanze emanate in comuni limitrofi. La ricorrente lamenta inoltre che l’ordinanza impugnata non sarebbe supportata da idonea istruttoria e motivazione.

Da ultimo si prospetta una eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della l.r. del Piemonte n. 9/2016 per violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

Si è costituito il Comune resistente preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del parere reso dalla Commissione Consiliare n. 3; il contestato periodo giornaliero di divieto di esercizio del gioco sarebbe stato infatti determinato già nel parere della Commissione Consiliare, cui il sindaco si sarebbe semplicemente conformato.

Nel merito ha contestato le tesi di parte ricorrente ed evidenziato la natura altamente discrezionale del provvedimento adottato.

Con ordinanza n. 18/2017 di questo Tar l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza del 31.5.2017 la causa è stata discussa e decisa nel merito.



DIRITTO

Premessa

1) La “ludopatia” è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come “patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro” (in tal senso si esprimeva l’art. 5 comma 2 del D.L. n. 158 del 2012, ora abrogato, che aveva esteso i livelli essenziali di assistenza alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia).

2) Il legislatore nazionale è in anni recenti ripetutamente intervenuto nella materia, peraltro in modo disorganico.

Nella sentenza 11 maggio 2017 n 108 la Corte Costituzionale ha ricordato che il citato D.L. 13 settembre 2012 n. 158 ha previsto all’art. 7, commi 4 e seguenti, “una serie di disposizioni intese a contrastare l’insorgenza di detta patologia”; ciò ha fatto (comma 10) con particolare riferimento alla “progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS – ossia con le cosiddette slot machines – che risultino ubicati in prossimità di luoghi “sensibili” (in specie, istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi)”. Il tutto nell’ambito di “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (questo il titolo del decreto-legge citato).

È successivamente intervenuta la legge 11 marzo 2014 n. 23 (“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”) che, all’art. 14 (intitolato “Giochi pubblici”) ha delegato il Governo “ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi” (comma 1). Ciò anche allo scopo di corrispondere “all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile” (comma 2 lett. a).

Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) è stato infine disposto (art. 1 comma 936): “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”.

3) Come evidenziato nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2017 nessuna delle disposizioni precedentemente citate ha avuto finora attuazione. Risulta che in sede di Conferenza unificata è da tempo in

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