TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-01-28, n. 201401098

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-01-28, n. 201401098
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401098
Data del deposito : 28 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07825/2013 REG.RIC.

N. 01098/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07825/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7825 del 2013, proposto da:
L B P, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, viale Regina Margherita, 290;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Liceo Statale Giulio Cesare di Roma;

nei confronti di

F G;

per l'annullamento

delle determinazioni amministrative, conosciute dopo il 3.7.2013, con cui sono stati approvati i risultati dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio d’iscrizione secondaria superiore, per l’anno scolastico 2012/2013, sostenuto dal ricorrente presso il Liceo classico statale “Giulio Cesare” di Roma (indirizzo classico) con punteggio finale di 55/100;

e di tutti i verbali della stessa Commissione, comprese le attribuzioni dei singoli punteggi al ricorrente e le relative motivazioni;

e di ogni atto a questi presupposto, conseguente o comunque compreso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2013 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




Riferisce il ricorrente:

che, ammesso a sostenere l’esame di Stato con valutazione “sufficiente” e con punti 13 di credito scolastico presso il Liceo Classico Statale “Giulio Cesare” di Roma, alla prima prova scritta (italiano), conseguiva il punteggio di 11/12 (verbale commissione 21.6.2013), nella seconda prova scritta (latino) punti 7/15 (verbale 21.6.2013 n. 11) e nella terza prova scritta (multidisciplinare) riportava punti 10/15 (verbale 25.6.2013 n. 13).

Evidenzia, con riguardo all’esito delle tre prove scritte, che aveva una sufficienza nella terza (10/12) ed una più che sufficienza nella prima prova (11/15) e che per il colloquio otteneva punti 14/30 (verbali 2.7.2013 n. 21 – 22).

Essendo risultato il voto finale di p. 55/100 (e cioè 13 per crediti + 28 per prove scritte + 14 per colloquio) non ha superato l’esame di Maturità, per cui avverso il risultati delle prove che ritiene illegittimi e lesivi del suo interesse, ha proposto l’attuale ricorso basato sui seguenti motivi:

Violazione art. 4 legge 10.12.10097 n. 425, come sost. dall’art. 1 legge 11.1.2007. Violazione art. 1 legge 7.8.1990 n. 241 e art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.

Sono nulli i verbali della Commissione 19.6.2013 n. 6 (svolgimento della prima prova scritta) e 25.6.2013 n. 14 (modalità e criteri per il colloquio), per mancanza della sottoscrizione del Presidente della Commissione ed incertezza assoluta sulla composizione della Commissione stessa.

In particolare:

nel verbale n. 6 si dichiara la presenza di cinque componenti (anziché del plenum) della Commissione alle operazioni relative allo svolgimento della prima prova scritta. Inoltre la presenza dei Commissari non è attestata dalla firma del Presidente che risulta mancante nella sottoscrizione del verbale firmato solo dal Segretario sicchè vi sarebbe incertezza assoluta sulla legittima composizione della Commissione.

Vi sarebbe carenza di sottoscrizione, da parte del Presidente della Commissione, anche nel verbale n. 14 (concernente modalità e criteri per il colloquio) in cui sono stati stabiliti i criteri di conduzione e di valutazione dei colloqui, adottando una griglia a quattro indicatori allegata al verbale, né vi sono, oltre la firma del segretario, le sottoscrizioni dei commissari.

Richiama il ricorrente il DPR 23.7.1998 n. 323 (regolamento di disciplina degli esami di Stato ex legge 425/97) ed in particolare l’art. 5 c. 7 stesso DPR “colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato” (art. 5, c. 7;
DPR 323/98).

II) Violazione art. 3 legge 425/97 come sost. da art. 1 legge 1/2007. violazione art. 5 DPR 23.7.1998 n. 323 (regolamento di disciplina degli esami di Stato ex legge 425/97). Violazione art. 16 O.M. 13/2013. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, travisamento, difetto di motivazione.

Nonché l’art 16 , commi 2-4, O.M. 13/2013 che ha aggiunto che: “Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe” (c.d. tesina). “Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’art. 1, capoverso art. 3 – comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso.

Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline (legge 11 gennaio 2007 n. 1, art. 1, capoverso 3, comma 4).

Il colloquio sostenuto dal ricorrente è stato condotto in contrasto con il criterio di “equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio”.

La prima fase (discussione della tesina) è stata infatti oltremodo breve e subito interrotta dalla commissione che (con toni pressocchè intimidatori poco consoni all’esigenza di mettere il candidato a proprio agio) è passata agli argomenti della seconda fase.

Tanto, evidenzierebbe un travisamento dei fatti – poiché mentre nel verbale la discussione della tesina del ricorrente viene indicata come oggetto del colloquio, invece tale discussione non è effettivamente e interamente avvenuta rendendosi impossibile la effettiva valutazione in ordine alla “pertinenza ed originalità del percorso proposto dal candidato”, che costituisce uno dei quattro elementi della griglia di valutazione del colloquio.

Tale carenza valutativa è dovuta al tempo insufficiente dedicato alla prima fase.

Da ciò risulterebbe la illogicità del punteggio (15) attribuito al ricorrente nella griglia a questo indicatore della prima fase che costituisce una rilevante fase del colloquio.

III) Violazione artt. 1 e 3 legge 241/90. Violazione art. 3 legge 427/97 come sost. da art. 1 legge 1/07. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Difetto di motivazione.

Richiamati la motivazione ed il punteggio espressi dalla commissione nel verbale 3.7.2013 n. 25 (attribuzione del voto finale negativo del superamento dell’esame del ricorrente, li ritiene privi dei necessari requisiti di congruità, coerenza e razionalità poiché la Commissione si limita ad evidenziare l’insufficienza della seconda prova scritta (latino) e a descrivere l’esito della terza prova (che pure è stata da essa stessa valutata 10/15 quindi sufficiente) facendo riferimento solo a due quesiti non svolti (uno in inglese, uno in scienze), e omette di considerare le prove (scritte) in cui il candidato ha riportato valutazioni di sufficiente o di più che sufficiente.

Fa riferimento al colloquio sul percorso proposto al candidato (tesina) senza considerare l’originalità ed adottando una motivazione priva di presupposti a causa dell’insufficiente durata della prima fase del colloquio e per di più giudica la conoscenza dimostrata nel colloquio “quasi nulla” in latino e greco, omettendo in tal modo di considerare che al candidato è stato posto un solo argomento in latino (Tacito) e un solo argomento in greco (cultura ellenistica) nella quale ultima materia la conoscenza non era dichiarabile “quasi nulla” poiché nella terza prova (in cui vi erano domande proprio sulla cultura ellenistica) ivi il ricorrente aveva riportato punteggi ottimi (14-15).

Ritiene la motivazione fornita dalla Commissione solo concentrata sui profili negativi con strumentale obliterazione di quelli positivi (giudizi positivi in greco, matematica e scienze nella terza prova scritta;
punteggi di sufficienza e più che sufficienza nella terza prova e nella prima d’italiano rilevandosi la valutazione finale ingiustamente e apoditticamente penalizzate, senza i dovuti e necessari riscontri delle valutazioni positive.

Inoltre, per il colloquio, risulterebbe ingiustamente ed illogicamente sottovalutato il punteggio di 15 sul percorso proposto dal candidato (griglia di valutazione colloquio in scheda personale ricorrente);
e altrettanto e per le stesse ragioni gli altri punteggi (14-14-13) per le rimanenti tre voci nella griglia, sicchè la illogicità, siccome estesa a tutti i criteri contenuti nella griglia di valutazione del colloquio, inficerebbe i giudizi in tutte le materie che risulterebbero emessi per ciascuna materia o gruppo di materie (italiano, latino, greco, matematica e scienze, storia e filosofia) mediante insufficienze valutative con sottrazione di almeno 1 punto in meno in ciascuna materia per complessivi 5 punti che consentirebbero il conferimento al colloquio di punti 19 e la totalizzazione del punteggio finale valido per superare l’esame (punti 60/100) anziché 55/100).

IV) Violazione art. 3 legge 425/97 come sost. da art. 1 Legge 1/2007. Eccesso di potere per illogicità e sviamento.

In tema delle “competenze” vengono censurati oltre che le valutazioni della commissione, anche i criteri di valutazione dalla stessa fissati, in quanto adottati in violazione dell’art. 3 legge 425/97, come sost. dall’art. 1 legge 1/2007, che impongono di accertare sia le “conoscenze che le competenze” da ritenersi di distinta valenza (le competenze sono da riferirsi alle capacità di rielaborare, sintetizzare, analizzare le conoscenze acquisite),

La griglia di valutazione soprattutto nel tema d’italiano e nella terza prova scritta, laddove ha rielaborato ottimamente le conoscenze (raggiungendo punteggi massimi in più di una materia), evitando di azzardare sui temi non conosciuti (di qui, i due quesiti senza risposta), Un tale uso delle competenze dimostra una capacità che la commissione non ha colto, ricercando le sole conoscenze a scapito delle capacità logico-deduttive.

Sotto questo profilo è dedotta l’illogicità – oltre che delle valutazioni espresse sul ricorrente, che ignorano il criterio delle competenze voluto dall’art. 3 legge 425/97 – anche della griglia di valutazione del colloquio, predisposta dalla commissione con il verbale n. 14, nella parte in cui trascura il criterio delle competenze e non attribuisce a tale criterio un’autonoma evidenza, si porrebbe in contrasto con il principio distintivo tra conoscenze e competenze, fissato dalla legge.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti:

del Ministero Istruzione, Università e Ricerca;
della

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