TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300036
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00036/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00245/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, L M, E C, D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D R in Montesilvano, via Tivoli 10;



contro

Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;



per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire la maggiorazione della indennità di aeronavigazione o di volo e di pronto intervento secondo la configurazione e con gli incrementi di cui agli articoli 5, 6 e 13 l. n. 78/1983, e conseguente condanna dell’amministrazione intimata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 settembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Espongono i ricorrenti di provenire tutti dai reparti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, presso il quale hanno prestato servizio di volo percependo, a seconda del ruolo rivestito (specialista o pilota), le indennità di aeronavigazione o di volo e di pronto intervento di cui agli articoli 5, 6 e 13 della legge n. 78/1983 e relative maggiorazioni.

All’esito di un ampio contenzioso ai ricorrenti è stata riconosciuta, sulle suddette indennità, la maggiorazione ex articolo 5, comma 2, d.P.R. n. 394/1995; conseguentemente le indennità (di volo o di aeronavigazione e di pronto intervento), computate sulla base delle apposite tabelle interministeriali, sono state loro corrisposte in costanza del rapporto con il Corpo Forestale dello Stato.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124/2015 (che ha previsto la soppressione del Corpo Forestale dello Stato, attuata con D.lvo n. 177/2016), gli esponenti sono stati inquadrati nell’organico dell’Arma dei Carabinieri a far data dal 1 gennaio 2017. Gli stessi, assegnati ai reparti aeronautici dell’Arma ed adibiti alle medesime mansioni di volo precedentemente svolte, hanno continuato a fruire delle indennità in parola, ma l’attuale Amministrazione di appartenenza avrebbe conteggiato in busta paga le maggiorazioni sulle suddette indennità quale assegno ad personam , riassorbibile in ragione di futuri e successivi incrementi retributivi.

I ricorrenti propongono

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