TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2024-09-10, n. 202400613
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Pubblicato il 10/09/2024
N. 00613/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati T M e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Savona, rappresentato e difeso dagli avvocati A F e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la A.S.L. 2 di Savona, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del “Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”, redatto ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 328/2000 a favore di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Savona e della A.S.L. 2 di Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Con il ricorso in epigrafe i genitori di -OMISSIS- portatore di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – impugnano insieme a lui il provvedimento Prot. n. -OMISSIS- recante il progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 approvato dal Comune di Savona e dall’ASL2 di Savona.
Censurano il progetto e, a sostegno del ricorso, deducono tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione di legge — violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 6 e 14 della legge n. 328/2000;violazione dell’art. 97 della Costituzione – violazione del D.M. 23.11.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – violazione della delibera della giunta Regione Liguria n. 1033 del 15.11.2016 - violazione dell’art 35 L.R. 12/2006. Eccesso di potere - contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste.
Il progetto approvato sarebbe un mero elenco di servizi ad integrazione di quelli già attivi, senza alcuna specificità né attenzione alle esigenze e ai desideri di -OMISSIS-, sicché per un verso sarebbe privo dei requisiti minimi e indispensabili previsti dall’art. 14 della L. n. 328/2000 (segnatamente, di un “budget di progetto” o di salute, quale insieme delle risorse economiche, umane, professionali e tecnologiche, che servano per dar vita al progetto individuale), per altro verso non sarebbe in grado di perseguirne le finalità.
2. Violazione di legge: violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo sanciti dalla legge n. 241/1990 – violazione e/o mancata applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 23.11.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – violazione e/o mancata applicazione dell’art. 53 della L.R. n. 11/2016 – violazione e/o mancata applicazione dell’art. 14 della L. n. 328/2000 – violazione e/o mancata applicazione della legge regionale 12/2006 e della delibera di giunta regionale n. 1033/2016. Eccesso di potere: carenza e/o difetto di istruttoria;perplessità dell’azione amministrativa.
Il progetto di vita deve essere redatto assicurando preventivamente la piena e consapevole partecipazione degli interessati (artt. 2 comma 3 e 3 comma 1 del D.M. 23.11.2023), mentre, nel caso di specie, esso sarebbe stato unilateralmente stabilito dal Comune di Savona, senza alcuna partecipazione del ricorrente.
3. Violazione di legge: violazione dell’art. 19 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009.
Il progetto individuale approvato si porrebbe in contrasto con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata in data 12.12.2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, unitamente al c.d. “Protocollo Opzionale”.
Auspicano la concessione di tutela cautelare a mezzo di remand, con l’ordine di procedere alla correzione/modifica del progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000 in modo che, oltre a quanto già previsto al suo interno, venga anche garantito, attraverso la previsione di un adeguato budget di salute, il pieno sostegno di cui necessita l’interessato, realizzando in tal modo pienamente il suo progetto di vita, in stretta aderenza ai suoi bisogni, desideri ed esigenze.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la A.S.L. 2 di Savona ed il Comune di Savona, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In via preliminare, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la posizione giuridica del ricorrente sarebbe di diritto soggettivo, in quanto così conformata dalla legge n. 328/2000.
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 la domanda cautelare è stata trattenuta dal collegio per la decisione, dando avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è infondata.
La Corte regolatrice della giurisdizione – poi seguita da una costante giurisprudenza amministrativa - ha avuto modo di chiarire che, in tema di progetto individuale per la persona disabile di cui all’art. 14 della L. n. 328 del 2000, è destinata ad operare la stessa regola di riparto relativa alle controversie in tema di piano educativo individualizzato per lo studente disabile, secondo la quale, ove la controversia verta sulla redazione del progetto individuale o il suo aggiornamento, o ne vengano contestati gli esiti, la giurisdizione è del giudice amministrativo, mentre, ove invece si lamenti la mancata o incompleta attuazione o esecuzione del documento programmatorio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, poiché soltanto a seguito dell'adozione di tale progetto il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa (Cass. Civ. SS.UU., ord. 8/11/2021, n.32416;id., 24.9.2020, n. 20164).
Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano la carente redazione del progetto individuale, di cui contestano gli esiti ed i contenuti: donde la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, il ricorso è infondato.
È opportuno trascrivere il citato art. 14 che, nel testo vigente ratione temporis , così disponeva: “1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.