TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-01-15, n. 202400382
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00382/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04444/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4444 del 2020, proposto da
F S, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casagiove, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Coletta n.12;
A P, non costituito in giudizio;
nei confronti
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
1) del provvedimento del 05.11.20 di annullamento del PdC n. 5 del 15.4.19 avente ad oggetto “realizzazione di un edificio per civili abitazioni”;
2) del divieto prosecuzione attività del 23.10.20 relativo alla SCIA per variante in corso d'opera del 9.10.20 prot. n. 20886
3) degli atti presupposti: 1) ordinanza sospensione lavori n. 17 del 16.9.20; 2) preavviso procedimento autotutela del 6.2.20; 3) ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casagiove e di A A;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 31 novembre 2020 e depositato il successivo 17 novembre, il sig. F S ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento del Comune di Casagiove del 5 novembre 2020 (recante annullamento del permesso di costruire n. 5 del 15.4.19), il divieto di prosecuzione attività del 23 ottobre 2020 (relativo alla SCIA per variante in corso d’opera prot. n. 20886 del 9.10.20), nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
1.1. Premette il ricorrente:
- di aver ottenuto in data 15 aprile 2019 il citato permesso di costruire n. 5/19, relativo ad un lotto di terreno sito in Casagiove, alla via Cavour (riportato in catasto al fg. n. 4, p.lla 792), collocato in zona B1 del PRG e confinante, sul lato nord, con la p.lla 794 (“ strada abusiva frutto di un frazionamento … che taglia in due il lotto e lo mette in comunicazione con due arterie comunali..serve ad accedere a 5 lotti posti a Nord ed è il frutto dell’accordo dei 5 proprietari delle p.lle” ricorso pgg.1-2);
- che, in seguito alla ricezione di una serie di esposti inoltrati dal sig. A A (proprietario della p.lla 799, nonché di diritti pari ad 1/5, indivisi, della p.lla 794, posta tra la predetta p.lla 799 e la p.lla 792 di proprietà del ricorrente) con atto del 6 febbraio 2020 il Comune di Casagiove ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento del titolo edilizio per “ distanze dal confine nord parzialmente non conformi rispetto all’art. 30 delle NdA del PRG; dimensione cavedi posti sul confine nord non conformi all’art. 90 punto 8 del R.E. ”, ordinando successivamente la sospensione lavori in data 16/09/2020;
- di aver presentato, in data 9 ottobre 2020, SCIA per variante in corso d’opera finalizzata ad allineare il fabbricato al confine eliminando, senza creazioni di volumi, le rientranze poste a est ed ovest del fabbricato con realizzazione di due pareti di m. 2,65 e h. 8,30 poste sul confine lato nord;
- che con provvedimento del 23 ottobre 2020 è stata vietata la prosecuzione delle attività relative alla SCIA, qualificando il progetto in variante quale “nuova costruzione” soggetta a permesso di costruire e censurando la carenza di autorizzazione sismica e del DURC della ditta esecutrice;
- che, infine, con il gravato provvedimento del 15 novembre 2020 il Comune ha annullato il titolo edilizio, ritenendo non superato il problema delle distanze.
2. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi, appresso sintetizzati:
“ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 22 E 32 T.U. 380/01 ”: erroneamente il Comune ha ritenuto che la variante in corso d'opera richiedesse il permesso di costruire, trattandosi di opera assentibile con SCIA;
“ II. VIOLAZIONE DI TUTTI I PRINCIPI IN TEMA DI PRESENTAZIONE DURC ”: non sussiste l’asserita necessità di produrre un nuovo DURC, atteso che non è mutata la ditta operante sul cantiere;
“ III. VIOLAZIONE ART 52, 83, 93 E 94 TU 380/01 ”: è illegittima la richiesta di nuova autorizzazione sismica sul progetto in variante, che non comporta realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; tanto anche alla luce delle previsioni recate dal d.l. n. 32/2019, convertito in l. n. 55/2019 (cd. “sblocca Cantieri”);
“ IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 19 L. N 241/90- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ ”: in via subordinata è dedotta la violazione dell’art 19, comma 3, l. n. 241/90, avendo il Comune omesso di assegnare un termine per conformare l'attività alla normativa vigente;
“ V - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA ”: l’annullamento del permesso di costruire è illegittimo in via derivata;
“ VI- ECCESSO DI POTERE PER PRESUNTA ERRATA GRAFICIZZAZIONE ED ERRORE DI DENOMINAZIONE ”: i supposti errori nei grafici sono stati tutti emendati dal ricorrente prima dell’annullamento del permesso di costruire;
“ VII - VIOLAZIONE DI TUTTI I PRINCIPI IN TEMA DI ANNULLAMENTO DI PERMESSI A COSTRUIRE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART 3 L. N. 241 /90” : non sono state indicate le ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale sottese all’annullamento;
“ VIII - VIOLAZIONE DI TUTTI I PRINCIPI IN TEMA DI ANNULLAMENTO DI PERMESSI A COSTRUIRE- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 NONIES L. N. 241/90 ”: