TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2015-03-12, n. 201500178
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N. 00178/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00407/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2015, proposto da:
A Q, rappresentato e difeso dall'avv. A L I, con domicilio eletto presso avv. Stefania Oteri in Catania, Via Serve Divina Provvidenza 10;
contro
Istituto Musicale V. Bellini di Catania;
nei confronti di
C S C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione del Consiglio Accademico n° 61/2014 del 6-12-2014;
- dell’avviso pubblico di selezione per l'attribuzione di incarichi di docenza a contratto prot. 6849/2014 del 19-11-2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non appare sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, sia in considerazione della conclusione, a breve, dell’anno accademico in corso, sia in forza della prevalenza dell’interesse pubblico a garantire la continuità dell’insegnamento fino alla fine dell’anno accademico stesso;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautelare.