TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-04-07, n. 202100231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-04-07, n. 202100231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202100231
Data del deposito : 7 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2021

N. 00231/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2020, proposto da
S R e R C, in proprio e nella qualità di socie amministratrici e rappresentanti della “Farmacia Clinica S.n.c. delle Dott.sse R C e S R”, rappresentate e difese dagli avvocati P R e O R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Latina, viale

IV

Novembre, 25;
Azienda Usl di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rachele Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Latina, via P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori, Torre 2G Girasoli (V piano);

nei confronti

Annamaria Carbone, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Giuseppe Padula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, corso G. Matteotti, 61;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento di rigetto impugnato e ordine di riesame al Comune alla luce dei motivi di ricorso (c.d. “remand” o “ordinanza sospensivo/propulsiva”)

- del provvedimento di “Diniego al rilascio dell'autorizzazione apertura sede farmaceutica n. 35 – Improcedibilità SCIA edilizia” - protocollo n. 0120059/2020 del 03/11/2020, con allegata planimetria, comunicato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in pari data protocollo REP_PROV_LT/LT-SUPRO/0041397 del 03/11/2020, con il quale il Comune di Latina ha negato il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica n. 35 di Latina, assegnata alle ricorrenti a seguito di partecipazione al Concorso straordinario per sedi disponibili nella Regione Lazio, con conseguente “divieto” ad eseguire le opere edilizie di cui alla collegata

SCIA

Edilizia;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché incognito, lesivo della sfera giuridico patrimoniale delle ricorrenti, ed in particolare: a) la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione della nuova farmacia sede n. 35 ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/1990 del 1/10/2020 Prot. REP_PROV_LT/LTSUPRO/0036094;
b) il parere sfavorevole della

ASL

Dipartimento dell'Assistenza Primaria

UOC

Farmaceutica Territoriale e Integrativa del 21/9/2020, acquisito agli atti del Comune con Prot. n. 104906/2020, integralmente “condiviso e fatto proprio” dal medesimo Comune resistente nel provvedimento di diniego impugnato

e per il risarcimento

ai sensi dell’art. 30 Codice Processo Amministrativo (CPA), del “danno ingiusto” subito e subendo per responsabilità della P.A derivante dalla lesione degli interessi legittimi pretensivi delle ricorrenti al rilascio dell’autorizzazione all’apertura della farmacia loro assegnata e dal rilascio della Scia edilizia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina, dell’Azienda Usl di Latina e di Annamaria Carbone, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. I C con la presenza del difensore della controinteressata, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, le dr.sse S R e R C, in proprio e nella qualità di socie amministratrici e rappresentanti della “Farmacia Clinica S.n.c. delle Dott.sse R C e S R”, chiedevano l’annullamento, previa misura cautelare, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti il diniego opposto dal Comune di Latina al rilascio dell'autorizzazione all’apertura della nuova sede farmaceutica n. 35 in Via del Lido n. 36/42 e conseguente improcedibilità della collegata SCIA edilizia.

La motivazione del provvedimento era incentrata sulla considerazione per la quale si era riscontrata “… l'anomalia della sovrapposizione risultando l'ubicazione proposta all'interno della sede farmaceutica n.19 e non nella zona adiacente Morbella;
l'area di pertinenza della sede farmaceutica n. 35 come identificata nella DGR n.G01640 del 26.2.2016 e nella successiva DGR n.127 del 27.2.2018 è infatti quella "adiacente Morbella
". Inoltre, aggiungeva il dirigente comunale, “… L' aggettivo "adiacente" per la sua etimologia e per il suo significato letterale, non può che essere inteso come volto a sottolineare la esistenza di un luogo contiguo, vicino, limitrofo restando esclusa la possibilità di applicazione estensiva del termine;
in altri termini il requisito dell'adiacenza implica la contiguità fisica. Tanto premesso, si rileva che l'area della sede farmaceutica n.35 ritaglia una porzione di territorio definito e circoscritto della preesistente sede farmaceutica n.19.

Nel merito, si rileva che, pur essendo indefinita la zona di riferimento della sede farmaceutica n.35 la localizzazione proposta per l'apertura del nuovo esercizio evidenzia la parziale sovrapposizione nella sede n.19 (cfr planimetria allegata), ponendosi a nord anziché a sud della stessa nella zona "adiacente Morbella ”.

Il provvedimento si concludeva precisando che “… L'indicazione di Via Milano riportata nella comunicazione dell'l.10.2020, come tra l'altro indicato nel parere sfavorevole della

ASL

Dipartimento dell'Assistenza Primaria

UOC

Farmaceutica Territoriale e Integrativa del 21.09.2020 ed acquisito agli atti…condiviso e fatto proprio da questo SUAP, rappresenta il confine virtuale che consente di evitare l'anomalia della sovrapposizione e risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del servizio farmaceutico corrispondente agli effettivi bisogni della collettività nella zona interessata che tiene conto, tra l'altro, di valutazione di ordine topografico e di viabilità e di distanza tra le sedi farmaceutiche
”.

Le ricorrenti, premettendo che la nuova sede farmaceutica n. 35 era stata istituita con Deliberazione della Giunta Municipale di Latina n. 231/2012, confermata da due deliberazioni regionali, che la dr.ssa R si era vista assegnata tale sede dopo interpello e aveva - faticosamente - rinvenuto dei locali in Via del Lido nn. 36, 38, 40, 42, con conseguenti stipula di contratto di locazione e spese di avvio, anche sotto il profilo della regolarizzazione edilizia, evidenziavano “in fatto” quanto segue.

In via preliminare, specificavano che il Comune già nell’ottobre 2019 aveva comunicato che i suddetti locali (salvo l’esito dell’istruttoria) rispettavano la localizzazione “adiacenze Morbella”, con l’unico limite del rispetto della distanza di legge da altre farmacie, e che la localizzazione della sede nella zona del “Centro commerciale Morbella”, in cui secondo l’Amministrazione si sarebbe dovuto porre la sede farmaceutica, non era possibile, né giuridicamente né materialmente, come verificato anche con una specifica relazione tecnica di parte che producevano in giudizio.

Osservavano, inoltre, che nella fattispecie in controversia vi era stata l’elusione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1250/2017, con la quale era stata accertata e dichiarata la legittimità dei provvedimenti istitutivi della sede farmaceutica n. 35 di Latina e la legittimità della sovrapposizione di tale sede di nuova istituzione all’interno del perimetro della preesistente sede n. 19.

In “diritto” lamentavano, quindi, quanto segue.

I. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DALL’ILLEGITTIMITA’ DEL “PARERE SFAVOREVOLE” DELL’A.S.L. DI LATINA (INTEGRALMENTE CONDIVISO E FATTO PROPRIO NEL PROVVEDIMENTO FINALE) PER INCOMPETENZA – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA ”.

La Asl di Latina aveva già espresso il suo parere favorevole alla istituzione della nuova sede farmaceutica “Latina Morbella” nell’ambito della procedura di approvazione della pianta organica, ai sensi delle sua competenze limitate, come individuate dall’art. 2 l. n. 475/1968, per cui il Comune non poteva porre il parere dell’Asl richiamato nel provvedimento impugnato a fondamento del suo diniego. In merito erano individuati ulteriori vizi, quali:

ECCESSO DI POTERE per: a) sviamento di potere;
b) vizio di motivazione per difetto d’istruttoria, illogicità ed irragionevolezza manifeste, falsità di presupposti di fatto e di diritto ed erroneo travisamento
”, in quanto, in relazione alla violazione sub a), la separazione in due zone (nord e sud) della originaria circoscrizione farmaceutica n. 19 era del tutto indifferente per i cittadini di Latina e non risultava finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico al potenziamento delle farmacie voluto dalla Legge n. 27/2012 ma a quello privato dei farmacisti limitrofi;
in relazione alla violazione sub b), in quanto la Asl e il Comune avevano sostanzialmente modificato la perimetrazione della sede n. 19, riducendola, per evitare “sovrapposizioni” con la nuova sede n. 35 delle ricorrenti, a sua volta arbitrariamente individuata nella zona “Centro Commerciale Morbella, adiacente Morbella verso il mare”, ponendosi in contrasto con il documento di revisione della pianta organica approvata con

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