TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202400534
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Testo completo
Pubblicato il 19/08/2024
N. 00534/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa Sociale Rinascita, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R I e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Sistema Sanitario della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Scrivano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Scido, non costituito in giudizio;
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
Consorzio Sociale Goel, Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, Cooperativa Sociale Humanitas, Cooperativa Sociale Libero Nocera, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale (prot. n. 301212 del
28/06/2022) di carattere negativo, adottato dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, comunicato alla ricorrente in pari data;
- del DCA n. 81 del 18 maggio 2021, recante: “Deliberazione della Commissione Straordinaria dell'ASP di Reggio Calabria n. 392 del 15.04.2021 avente ad oggetto: ‘Presa atto nota n. 85142. Rettifica Deliberazione n. 44 del 15.01.2021 avente per oggetto: DCA n. 65 del 10 marzo - Adozione Piano Aziendale inerente il fabbisogno di prestazioni territoriali' - Approvazione”;
- della Delibera dell'ASP di Reggio Calabria n. 392 del 15.04.2021, avente ad oggetto l'adozione del Piano Aziendale inerente il fabbisogno di prestazioni territoriali;
- degli eventuali pareri di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale di carattere positivo, adottati dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute ai sensi dell'art. 8-ter
del d.lgs. n. 502/1992, aventi ad oggetto la realizzazione o l'ampliamento di strutture psichiatriche
nella Provincia di Reggio Calabria, non conosciuti;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché antecedente e/o non conosciuto;
nonché per l'annullamento, ex art. 116, co. 2, c.p.a .,
del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 6/7/2022 e per il conseguente accertamento del diritto alla relativa esibizione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/2/2023 :
- dei pareri di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale di carattere positivo, adottati dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, in favore del Consorzio Sociale GOEL (prot. n. 301116 del 28/06/2022), dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni (prot. n. 301166 del 28/06/2022), e della seguente autorizzazione conclusiva alla realizzazione rilasciata dal Comune di Villa San Giovanni (prot. n. 476035 del 27/10/2022) e della Cooperativa Sociale Humanitas (prot. n. 301194 del 28/06/2022), e della seguente autorizzazione conclusiva alla realizzazione rilasciata dal Comune di Scido (prot. n. n. 3263 del 12/07/2022).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/2/2023 :
- del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale di carattere negativo, adottato dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992;
della autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (D.D. n. 10734 del 15/09/2022) rilasciata dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, ai sensi dell'art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992, in favore della Cooperativa Libero Nocera (per n. 20 p.l. in SRP2).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria e del Comune di Villa San Giovanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente premette in fatto di gestire una struttura residenziale riabilitativa avente natura mista pubblico-privata, con prestazioni sanitarie erogate direttamente dall’Azienda Sanitaria e servizi socio-riabilitativi e domestico-alberghieri garantiti con proprio personale, condotta in forza di regolari contratti stipulati con l’ASP di Reggio Calabria (da ultimo nel 2016) ed operante nel settore dell’assistenza psichiatrica.
Espone che sin dal 2011 la Regione Calabria e l’ASP di Reggio Calabria, quali amministrazioni competenti, anche in ragione delle modifiche normative intervenute nel settore, avviavano un percorso di conversione dell’anzidetto sistema – approntato in via temporanea per far fronte alle difficoltà conseguenti alla chiusura degli ospedali psichiatrici – diretto a far conseguire l’accreditamento definitivo in capo ai soggetti privati che, come essa esponente, già gestivano i servizi (socio-riabilitativi e domestico-alberghieri) presso le citate strutture.
A tale fine veniva istituito nel 2015 un apposito Tavolo Tecnico, nell’ambito del quale, all’esito dell’incontro del 24/11/2015, veniva stabilito che le Cooperative operanti secondo l’anzidetto modulo gestionale ‘misto’ avrebbero dovuto manifestare il proprio interesse a tale processo (a loro riservato) di trasformazione producendo apposita istanza nel corso del 2016.
L’ASP di Reggio Calabria, dal canto suo, con delibera n. 598/2015 fissava il 31/12/2016 come scadenza ultima per la conclusione dell’iter amministrativo in questione.
Tale scadenza non veniva tuttavia rispettata e in attesa del completamento del passaggio verso il nuovo regime l’ASP adottava una serie di provvedimenti contingenti per la proroga dei contratti in essere con le anzidette cooperative.
Da ultimo, con DCA n. 91 del 10.06.2019, avente ad oggetto “ Assistenza residenziale per la salute mentale nell’ASP di Reggio Calabria ”, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese (d’ora in avanti il “Commissario ad acta ”), determinato il fabbisogno assistenziale relativo alla categoria SRP2, qui di interesse, in 114 posti letto, raccomandava espressamente, “ per la realizzazione di quanto programmato, l’utilizzo prioritario delle strutture nate dal superamento dell’ospedale psichiatrico di Reggio Calabria, attualmente individuate quali ‘strutture miste’, vincolando le stesse ad attivare l’iter finalizzato ad ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale, in base alla vigente normativa in materia ”; con ciò, in sostanza, imponendo ai soggetti in questione di presentare nuove istanze entro il termine del 15/07/2019, prorogando nelle more sino al 31/12/2019 “ l’attuale offerta assistenziale delle suddette strutture miste … al fine di assicurare la continuità assistenziale ed evitare l’interruzione di pubblico servizio ”.
1.1. Alla luce delle anzidette previsioni, dunque, la Cooperativa esponente in data 15/07/2019 presentava al Comune di Montebello Jonico, competente per territorio, istanza volta ad ottenere la conversione del proprio accreditamento secondo il nuovo regime, vale a dire l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 8- ter d.lgs. n. 502/1992, alla realizzazione di una struttura psichiatrica per 20 p.l. in SRP2.
1.2. Del tutto inspiegabilmente, tuttavia, la Regione Calabria con atto prot. n. 301212 del 28/06/2022 esprimeva parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale di carattere ‘negativo’, senza peraltro comunicare preventivamente le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
2. Avverso il parere in questione e gli atti ad esso sottesi, per come analiticamente indicati in epigrafe, la Cooperativa ‘Rinascita’ è dunque insorta con il ricorso in esame, notificato il 27/09/2022 e depositato il 12/10/2022, contestandone la legittimità con quattro distinte doglianze, articolate sotto vari profili in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1. Si duole, in primis , della “ Violazione della Legge n. 241/1990 [per la ] mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis ”, deducendo che, stante la natura obbligatoria e vincolante del parere in questione, dal cui contenuto il Comune competente all’adozione del provvedimento finale non avrebbe potuto discostarsi, la Regione Calabria, prima della relativa adozione, avrebbe dovuto inderogabilmente comunicare, ai sensi dell’art. 10- bis della L. n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, attivando il contradditorio procedimentale sulle ragioni del diniego. Tale adempimento procedurale avrebbe dovuto, viepiù, ritenersi doveroso in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dall’invio dell’ultima richiesta di autorizzazione (due anni), ed altresì della peculiarità e complessità della vicenda esaminata, relativa al passaggio verso il definitivo accreditamento delle strutture psichiatriche a gestione