TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-01-03, n. 202400028

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-01-03, n. 202400028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400028
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00028/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01153/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2018, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mazzarrone, via Cucchi n. 18;



contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;



per l'annullamento

- della determina n. protocollo-OMISSIS- del 14/04/2018, notificata al ricorrente il 23.04.2018, firmata dal Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Gen. D. Ignazio Gibilaro, con la quale non veniva accolta l'istanza, presentata dal ricorrente in data 25/01/2018 ai sensi dell'art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001, per essere assegnato temporaneamente e/o in maniera frazionata, per un periodo di tre anni, presso uno dei Reparti del Provinciale di Catania, al fine di coadiuvare la coniuge, -OMISSIS-, nella crescita fisica, mentale ed intellettuale dei figli minori, ed in particolare della figlia-OMISSIS-

- di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza - Comando Regionale Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, finanziere in servizio presso la Compagnia Guardia di Finanza di Gela, ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante Regionale della Sicilia della Guardia di Finanza ha diniegato l’istanza di assegnazione temporanea ad altra sede, proposta ai sensi dell’art. 42 bis del d. lgs. del 26 marzo 2001, n. 151, nella qualità di genitore di figlio minore di tre anni.

2. In particolare, rilevano i seguenti fatti:

- in data 25 gennaio 2018, il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Gela, ha inoltrato al Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza istanza per l’assegnazione temporanea ad altra sede e, segnatamente, nella circoscrizione territoriale del Comando di Catania, al fine di esercitare, insieme alla moglie ivi residente, i compiti inerenti alla genitorialità in favore della figlia di età inferiore a tre anni, così come previsto dall’art. 42 bis del d. lgs. n. 151/2001;

- in data 22 febbraio 2018, il Comandante della Regione Sicilia ha adottato preavviso di rigetto, evidenziando che l’accoglimento dell’istanza di trasferimento proposta del ricorrente si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento dell’amministrazione, considerato che il Reparto di Gela: “ a. presenta una connotazione prettamente operativa ed è impegnato costantemente nel contrasto agli illeciti perpetrati da organizzazioni criminali fortemente radicati nel contesto economico-finanziario-locale; b. registra un significativo deficit di effettivi sia nel ruolo “Appuntati e Finanzieri” che complessivamente; c. è inquadrato in un contesto provinciale carente di risorse sia nella categoria dell’istante che nel totale. ”;

- in data 3 marzo 2018, il ricorrente ha inoltrato al Comando regionale memoria partecipativa ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, con cui egli ha rappresentato, in primo luogo, che il trasferimento ex art. 42 bis del d. lgs. n. 151/2001 può essere fruito anche in maniera frazionata e che, inoltre, considerato che la predetta norma sul trasferimento è posta a presidio dei diritti del minore, solo il ricorrere di eccezionali esigenze organizzative può costituire ragione di diniego della relativa istanza;

- in data 14 aprile 2018, il Comando Regionale Sicilia ha rigettato l’istanza proposta dal ricorrente con il provvedimento prot. n.-OMISSIS- in questa sede gravato;

- il Comando ha in particolare ribadito le ragioni già esplicitate nel preavviso di rigetto, ritenendo prevalenti le esigenze organizzative rispetto alle esigenze familiari rappresentate dal ricorrente ed esso ha inoltre ritenuto non accoglibili le osservazioni dal medesimo prodotte ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90.

2. Avverso il diniego prefato il ricorrente ha interposto il gravame in esame, proponendo i seguenti motivi:

- “ 1) VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ”.

Con detto motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha tenuto conto del riferimento contenuto nella memoria ex art. 10 bis della l. n. 241/90 alla possibilità di usufruire in modo frazionato del richiesto trasferimento.

- “ 2) Violazione degli artt. 42 bis D.lgs. 151/2001, 1493 D.lgs. 66/2010, 3, 30, 31, 32, 97 Cost. e 3 della V convenzione di New York sui diritti del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi