TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-03, n. 201700009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-03, n. 201700009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700009
Data del deposito : 3 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2017

N. 00009/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00384/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2009, proposto da:
Immobiliare Europa Europa Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato D S (in precedenza.dall’Avv. M B e dall’Avv. A G), con domicilio eletto presso Francesca Francesconi in Ancona, via dell'Aso 13;

contro

Comune di Trecastelli a seguito di fusione con i Comuni di Ripe, Monterado e Castel Colonna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A L C.F. LCCLSN68M28A271R, con domicilio eletto presso Avv. A L in Ancona, corso Mazzini, 156;

per la condanna:

del Comune di Castel Colonna al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di € 18.661, 27 (già L. 36.133.259) per restituzione oneri concessori relativi alla concessione edilizia 196/89.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trecastelli a seguito di fusione con i Comuni di Ripe, Monterado e Castel Colonna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 31.8.1988, la società “Villaggio Turistico Europa-Belvedere di Senigallia in Castel Colonna Srl”, di cui la società ricorrente dichiara di essere il successore, ha stipulato una convenzione di lottizzazione, a iniziativa privata, con il Comune, all’epoca, di Castel Colonna, poi fuso nel Comune di Trecastelli.

La convenzione prevedeva la cessione di aree al Comune e l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria a carico della ricorrente.

Quanto alle opere di urbanizzazione secondaria veniva quantificato un costo di £ 3.492 a mc. di cubatura edificabile.

La società ricorrente ha chiesto e ottenuto due concessioni edilizie, una nel 1989 e una nel 1995.

Riguardo la prima (concessione 196/1989), in data 8.6.1989 era effettuato un pagamento nei confronti del Comune, con la seguente causale: “oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione dovuti da Immobiliare Europa Europa Srl — I^ rata. Pagamento per intervento da T Luigi — cod. fisc. TRV LGU 30D08 L736K. Riservata la indicazione del nominativo della Società alla quale dovrà intestarsi la concessione edilizia n. 196/89”.

La società Europa Europa srl non realizzava i fabbricati oggetto delle concessioni. Nel 1998 presentava comunque al Comune il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione. La relativa domanda di concessione è stata respinta con provvedimento del sindaco del Comune di Castel Colonna in data 23.6.1998, impugnato con ricorso 612/1998, in decisione in questa stessa udienza.

A detta della ricorrente, in data 26.5.1998 il sindaco del Comune di Castel Colonna, con lettera raccomandata a.r. n. 2585 di prot., faceva presente che la Giunta Comunale, con delibera n. 58 del 16.5.1998, aveva provveduto ad impegnare la somma di £. 36.133.259 a titolo di rimborso degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed oneri di costruzione pagati quale I^ rata dal Sig. L T. Nella lettera citata il Sindaco precisava che la somma sarebbe stata posta a disposizione previa congiunta quietanza sia del Sig. L T e/o eredi, sia della società Europa Europa. Entrambi (sig. T-eredi e società ricorrente) rivendicavano la somma.

Con separate missive, sia la società Europa Europa Srl sia l'erede del Sig. L T nel frattempo deceduto, in risposta alla precitata missiva, rivendicavano ciascuno il diritto a percepire la somma di £. 36.133.259.

In particolare la Europa Europa Srl (lettera del 5.5.2009) evidenziava il fatto che il Sig. L T aveva effettuato il versamento della predetta somma in nome e per conto della Europa Europa Srl, la quale pertanto doveva essere ritenuta titolare del diritto alla restituzione di detta somma.

In data 9.7.1998 1'Avv. G B, in nome e per conto del Sindaco del Comune di Castel Colonna, rispondeva ribadendo che in difetto di accordo fra la vedova T e la società Europa Europa srl, la somma sarebbe stata versata in conformità alle statuizioni dell'autorità giudiziaria.

In ragione di dette premesse, la Signora Termini Vicenzina (vedova T), con ricorso depositato avanti alla Pretura Circondariale di Padova 1'1.10.1998, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo con il quale veniva intimato al Comune di Castel Colonna il pagamento della somma di L. 36.133.259, oltre le spese legali.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Comune di Castel Colonna sostenendo, in rito, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e la competenza del giudice amministrativo. Nel merito, il Comune di Castel Colonna rilevava il difetto di legittimazione attiva rispetto alla richiesta in quanto, essendo la società Europa Europa Srl la proprietaria dell'area per la quale era stata richiesta la concessione edilizia, quest'ultima, e non già la Signora Termini (vedova T), avrebbe dovuto richiedere la restituzione degli oneri concessori.

Con sentenza n. 1770/2006 il Tribunale di Padova dichiarava il difetto di giurisdizione ed annullava il decreto ingiuntivo emesso dall'allora Pretore di Padova 1'1.10.1998.

La ricorrente quindi adisce quindi questo Tribunale per ottenere il pagamento della somma in oggetto, affermando di essere il soggetto legittimato.

Si è costituito il Comune di Castel Colonna, deducendo l’inammissibilità del ricorso, in particolare per difetto di legittimazione della società ricorrente e per prescrizione del credito, e la sua infondatezza nel merito.

Con decreto presidenziale 622/2012, è stato revocato il precedente decreto 572/2012, che aveva dichiarato la perenzione del ricorso, disponendone la reiscrizione nel ruolo di merito.

Alla pubblica udienza del 20.5.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Sussiste innanzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge 28.1.1977, n. 10 (Cons. Stato, IV, 29.10.2015, n. 4950).

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