TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-09-01, n. 202002151
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Testo completo
Pubblicato il 01/09/2020
N. 02151/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2019, proposto da
A C S, A C S, M R F, S T, G R, M V, A M T, V G, G C, L F, A R, M C, G B, M R, G S, A L, S S, L S F, A C, P M, R C, G S, F C, P L, N D P, F C, S B, A M, L G, M C, G S, G P, F V S, rappresentati e difesi dagli avvocati F A, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giuseppa Frontino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Catania, sez. Lavoro, n. 4211/2015 del 13/10/2015, notificata in forma esecutiva il 12/01/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020 conv. in l. n. 27 del 2020, la dott.ssa G A S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, premesso di essere dipendenti a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Catania (già Provincia Regionale di Catania), agiscono per l’ottemperanza della sentenza n. 4211/2015 del Tribunale civile di Catania, sezione lavoro, con la quale il giudice ha ritenuto “… illegittima l’esclusione dei ricorrenti dalle procedure di progressione economica orizzontale indette dalla provincia Regionale di Catania negli anni 2002, 2003, 2004 e 2007 e in accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti a partecipare alle progressioni economiche orizzontali attuate dalla Provincia Regionale di Catania per gli anni suddetti alla stregua dei criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato ed ordina al Libero Consorzio Comunale di Catania di rinnovare le procedure di selezione …”.
Hanno rappresentato che tale sentenza è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello.
Non avendo l’Ente resistente provveduto al rinnovamento delle procedure di selezione per le progressioni economiche orizzontali in esecuzione della sentenza di cui sopra, notificata in forma esecutiva, essi hanno proposto il ricorso per ottemperanza in epigrafe, chiedendo l’attribuzione di punti 30 in analogia a quanto disposto dal T.A.R. Sicilia, Catania, sezione II, con ordinanza n. 2275 del 2018, in riscontro a richiesta di chiarimenti del commissario ad acta, nominato con la sentenza n. 2015 del 2016 che ha accolto ricorso analogo nei confronti di altri dipendenti.
2. Si è costituita la città metropolitana intimata, la quale ha preliminarmente rappresentato che la stessa non ha indetto alcuna procedura di progressione economica orizzontale per l’anno 2007;che, in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, il competente servizio I ha provveduto a rinnovare la procedura in questione “ alla stregua dei criteri previsti “all’epoca” per i lavoratori a tempo indeterminato le procedure di selezione della PEO per gli anni 2002, 2003 e 2004 ”;ha, inoltre, fatto presente che i dipendenti, a seguito di valutazione ora per allora, non hanno raggiunto il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria e che le relative schede sono state trasmesse al difensore dei ricorrenti in data 22 marzo 2017. L’amministrazione resistente ha, inoltre, comunicato che, a tutt’oggi, il commissario nominato nell’analogo giudizio proposto innanzi al T.A.R. a cui fa riferimento parte ricorrente non ha ancora provveduto.
3. Con ordinanza collegiale n. 2718 del 2019, il Collegio ha disposto regolarizzazioni in base alle regole del PAT ed ha chiesto chiarimenti alla parte ricorrente.
3.1. In data 5 dicembre 2019 i ricorrenti hanno prodotto documentazione e memoria.
In particolare, hanno rappresentato che:
- seppure l’amministrazione abbia proceduto a rinnovare le procedure di elezione PEO per gli anni 2002, 2003 e 2004, non corrisponde al vero che lo abbia fatto alla stregua dei criteri previsti “all’epoca”;le schede di valutazione PEO 2002, 2003 e 2004 non sarebbero conformi a quelle esitate con gli accordi di delegazione trattante utilizzate all’epoca per le PEO in questione, in quanto non recanti le firme congiunte del dirigente del servizio di appartenenza e del dirigente del personale;nelle schede di valutazione del dirigente affari generali e risorse umane, contrariamente alle graduatorie a suo tempo stilate, si sarebbe ridotto il punteggio relativo all’impegno profuso (calcolato in base ai giorni di presenza nell’anno di riferimento) dei ricorrenti in quanto dipendenti in regime part-time;inoltre sarebbe mancata la valutazione del dipendente in ordine alla performance individuale, indicata con precisione nella scheda con la dicitura “valutazione del dirigente” da cui sarebbe derivata la non attribuzione di punteggio e conseguentemente il mancato raggiungimento del punteggio minimo;il dirigente avrebbe inserito la voce della non valutabilità in merito alla performance individuale del dipendente;ai ricorrenti avrebbe dovuto attribuirsi il punteggio massimo di 30 a risorse invariate, come statuito da questo Tribunale, sezione II, in esito al ricorso per ottemperanza della sentenza n. 4211/2015 (r.g. n. 2015/2016 ).