TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-02, n. 202406401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-02, n. 202406401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406401
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 06401/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13873/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13873 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veruska Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare

- del provvedimento di cui al foglio M_D E24094 REG2019 0078978 datato 18.09.2019, notificato il 24.09.2019 mediante consegna brevi manu presso l’abitazione del succitato esponente, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale - Ufficio impiego

sottufficiali ha disposto il provvedimento d’autorità presso il -OMISSIS- con presentazione il giorno -OMISSIS-;

- di qualsiasi atto e/o provvedimento presupposto, connesso consequenziale e collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, parte ricorrente avversava la nota del 18.9.2019, notificata il successivo 24.9.2019, con cui il Dipartimento impiego del personale presso lo Stato maggiore dell’Esercito disponeva il proprio trasferimento d’autorità presso il -OMISSIS- a decorrere dal successivo -OMISSIS-, in uno con la nota del 16.9.2019 con cui il medesimo ufficio, nel non considerare positivamente per il ricorrente gli elementi di informazione da questi resi con lettera pervenuta l’8.8.2019, confermava la decisione assunta circa l’assegnazione del ricorrente al Comando sopra citato preannunciando l’invio del successivo ordine di impiego.

Esponeva la parte:

- di essere -OMISSIS-, in servizio presso il Reparto -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” in -OMISSIS- dal -OMISSIS-;

- di aver maturato un’anzianità assoluta di servizio dal 13.11.1996;

- di aver svolto plurimi incarichi nel corso della propria carriera, anche in occasione di missioni all’estero;

- da ultimo, di aver frequentato il-OMISSIS- presso la-OMISSIS-, superando il medesimo con la votazione di-OMISSIS- su 30.

Ancora, il ricorrente illustrava la composizione del proprio nucleo familiare, formato dal coniuge e da due figli (-OMISSIS-) e che la propria moglie, da diverso tempo, soffre di un -OMISSIS-, come attestato da documentazione sanitaria rilasciata dalla competente struttura pubblica territoriale, e che la patologia sofferta dalla propria signora imporrebbe al ricorrente di prestarle continua assistenza sia fisica che psicologica, anche al fine di non turbare l’andamento del processo di crescita dei figli minori.

Infine, egli si soffermava sulla propria condizione economica, informando che a fronte del proprio stipendio, unica fonte di sostentamento per l’intero nucleo familiare, lo stesso si trovava a dover far fronte ad impegni contratti per l’acquisto dell’abitazione familiare e per altre necessità domestiche per un ammontare mensile superiore ad Euro 1.000,00.

Avverso il provvedimento impugnato, egli muoveva un unico, articolato, motivo di censura con il quale lamentava, in sostanza, la violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo dettate dalla l. n. 241/1990 (a cominciare dal difetto di motivazione e di istruttoria), di plurimi riferimenti e principi costituzionali (dagli artt. 2 e 3 Cost. ai principi di rango primario in materia di tutela del nucleo familiare) nonché, infine, l’eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia.

A parere del ricorrente l’amministrazione militare, nel disporre il proprio trasferimento d’ufficio:

- non avrebbe indicato precisamente i presupposti, di fatto e di diritto, posti a base del trasferimento;

- non avrebbe in alcun modo contemperato l’interesse pubblico alla funzionalità delle strutture militari con quello (altrettanto garantito a livello costituzionale) all’integrità della vita familiare, inevitabilmente sconvolta dall’adozione di un provvedimento di trasferimento d’ufficio;

- avrebbe denotato un intento esclusivamente punitivo senza accompagnare l’adozione del provvedimento gravato dal rispetto delle doverose garanzie di legge previste per l’irrogazione di

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