TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2021-03-08, n. 202100803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2021-03-08, n. 202100803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202100803
Data del deposito : 8 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2021

N. 00274/2020 REG.RIC.

N. 00803/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00274/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 2020, proposto da


R V, rappresentata e difesa dall’avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Castelvetrano, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

- dell’ingiunzione di demolizione n. 16/2019, del 28 ottobre 2019, notificata il 15 novembre 2019, con la quale il Comune di Castelvetrano ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere così descritte: “a) Nell’angolo nord-est della particella 2772 è stata realizzata una tettoia a falda inclinata delle dimensioni di mt 3,80 x 4,15, costituita da travi e tavolato in legno e manto finale in coppi tipo portoghese, sul lato sud dette travi sono sorrette da pilastri in calcestruzzo armato e sul lato nord sono infisse nel muro della recinzione;
b) In aderenza alla parete est del fabbricato preesistente, è stata realizzata una tettoia delle dimensioni di mt 8,75 x 4,50, anche questa ha struttura costituita da travi e tavolato in legno e manto finale in coppi tipo portoghese;
c) In aderenza alla parete est del fabbricato e alla tettoia descritta al punto b della presente sono stati realizzati due piccoli vani, con struttura in muratura continua e copertura costituita da travi e tavolato in legno e manto finale in coppi tipo portoghese, uno vano delle dimensioni di mt 2,00 x 2,00 è destinato a ripostiglio e l'altro delle dimensioni di mt 2,00 x 2,50 destinato a WC. Sia la tettoia descritta al punto b della presente che i vani descritti al punto c ricadono per circa 2,00 mt anche sulla particella 777 dove insiste il fabbricato già concessionato”
;

- dell’eventuale provvedimento di diniego alla domanda di condono ex lege 326/2003 presentata dalla ricorrente in data 10 ottobre 2004, prot. n. 43036, e mai notificato alla ricorrente;

- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa R S R e trattenuta la causa in decisione;


Ritenuto:

che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione n. 16/2019, riferendo che questa sarebbe intervenuta in pendenza del procedimento di condono avviato con istanza prot. 43036 del 10 dicembre 2004, relativa a taluni degli abusi oggetto del provvedimento impugnato;

che, ai fini della decisione, occorre acquisire una attestazione, a cura del Comune di Castelvetrano, relativa allo stato del detto procedimento;

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