TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-24, n. 202401518
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2024
N. 01518/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G C B, rappresentata e difesa dagli avvocati A D E, A S, R V e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Catania, Via Giuffrida 37;
contro
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
a) della nota n. 11187 del 13 luglio 2022 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha comunicato l'avvio del procedimento ai fini dell’istruttoria per la dichiarazione di interesse culturale di Villa Grazia (oggetto: “VILLA GRAZIA - Via Giuseppe Mazzini n° 57 - Istruttoria per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 10 comma 3 lettera a, 11, 13 e 14 del D.lgs. 42/2004; comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 42/2004 e succ. mod. e int. ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10 del 30/04/91”);
b) delle note n. 11530 e 12188, rispettivamente del 24 maggio 2021 e del 31 maggio 2021 (la prima avente ad oggetto: “VILLA GRAZIA - Via Giuseppe Mazzini n° 57 . istruttoria verifica art. 13 D.lgs. 42/2004 e DD.MM. del 06/02/04 e 28/02/05. Verifica di interesse culturale, comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs. 42/2004 e succ. mod. e int. ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10 del 30/04/91. Verifica d'ufficio”; seconda recante, in aggiunta: “sopralluogo”);
c) della nota n.18333 del 17 settembre 2021 (avente ad oggetto: “VILLA GRAZIA - Località Praino, Via Giuseppe Mazzini n° 57 - Eredi F B. Istruttoria verifica art. 13 D.lgs. 42/2004 e DD.MM. del 06/02/04 e 28/02/05. Verifica di interesse culturale. Comunicazione di RIAVVIO del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs. 42/2004 e succ. mod. e int. ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10 del 30/04/91. Verifica d'ufficio”);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 3 gennaio 2023:
(oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche)
d) del decreto n. 4700 del 2 novembre 2022, notificato il 4 novembre 2022, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha dichiarato la villa denominata “Villa Grazia” di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a , 11, co. 1, lett. b (Studio d'artista) e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 2 L.R. n. 80/1977, apponendo i divieti e le prescrizioni di cui agli artt. 21 e 51 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ha sottoposto l'area destinata a verde a divieto assoluto di edificabilità e le relative pertinenze a divieto di modificabilità ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004;
e) di tutti gli elaborati allegati al suddetto decreto e, in particolare, della presupposta Relazione “Villa Grazia L'abitazione-studio di F B” della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In seguito al decesso del noto cantautore F B in data 21 maggio 2021, per successione ereditaria la nipote G M B acquisiva la proprietà della omonima villa ubicata in Milo e catastalmente contraddistinta al foglio 8, particella 175, subalterni 3 e 4, del N.C.E.U. e alla particella 157 N.C.T. In data 24 maggio 2021, la Soprintendenza BB. CC. e AA. di Catania inoltrava alla predetta G M B - oltre che al fratello di lei, Michele Battiato; malgrado egli non fosse stato chiamato a succedere nella proprietà del sopra indicato immobile - una comunicazione di avvio del procedimento al fine di dichiarare l’interesse culturale del complesso immobiliare in parola ed apporvi il relativo vincolo ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali).
Sopravvenendo nel tempo ulteriori due comunicazioni di avvio del procedimento relative al medesimo immobile, la ricorrente, ritenendo pregiudizievole l’iniziativa assunta dalla Soprintendenza - in ragione dei vincoli che ai poteri del proprietario poneva già il semplice avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla (eventuale) dichiarazione di interesse culturale del bene del quale questi sia dominus [in particolare ex 14, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, a norma del quale “ la comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo ”] - avversava l’ultima delle comunicazioni di avvio del procedimento inoltrata (contenuta all’interno della nota n. 11187 del 13 luglio 2022 della Soprintendenza BB. CC. e AA. di Catania), in uno con quelle che l’avevano preceduta, con un ricorso (principale) notificato il 12 ottobre 2022.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Regionale intimata, che in una successiva memoria depositata in Segreteria il 3 novembre 2022 eccepiva la inammissibilità del proposto gravame per la mancanza di immediata lesività dei provvedimenti con esso impugnati.
Sulla domanda cautelare incidentalmente proposta il Collegio non si pronunciava in occasione della camera di consiglio tenutasi il 10 novembre 2022, perché ad essa il difensore della ricorrente rinunciava per la necessità di proporre motivi aggiunti avverso il frattanto adottato decreto n. 4700 del 2 novembre 2022, tenuto conto altresì del fatto che le esigenze di una tempestiva tutela erano state comunque soddisfatte dalla fissazione della udienza pubblica per la decisione nel merito in data 5 ottobre 2023.
Così come preannunciato da parte ricorrente, il decreto n. 4700 del 2 novembre 2022 veniva impugnato con un ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 dicembre 2022.
Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.
In data 5 ottobre 2023 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. Nel corso della stessa veniva richiesto al difensore di parte ricorrente se, dopo la sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo di riferimento ad opera del decreto n.