TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-24, n. 202401518

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-24, n. 202401518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401518
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 01518/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01540/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G C B, rappresentata e difesa dagli avvocati A D E, A S, R V e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Catania, Via Giuffrida 37;

contro

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero della Cultura, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso principale:

a) della nota n. 11187 del 13 luglio 2022 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha comunicato l'avvio del procedimento ai fini dell’istruttoria per la dichiarazione di interesse culturale di Villa Grazia (oggetto: “VILLA GRAZIA - Via Giuseppe Mazzini n° 57 - Istruttoria per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 10 comma 3 lettera a, 11, 13 e 14 del D.lgs. 42/2004;
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 42/2004 e succ. mod. e int. ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10 del 30/04/91”);

b) delle note n. 11530 e 12188, rispettivamente del 24 maggio 2021 e del 31 maggio 2021 (la prima avente ad oggetto: “VILLA GRAZIA - Via Giuseppe Mazzini n° 57 . istruttoria verifica art. 13 D.lgs. 42/2004 e DD.MM. del 06/02/04 e 28/02/05. Verifica di interesse culturale, comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs. 42/2004 e succ. mod. e int. ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10 del 30/04/91. Verifica d'ufficio”;
seconda recante, in aggiunta: “sopralluogo”);

c) della nota n.18333 del 17 settembre 2021 (avente ad oggetto: “VILLA GRAZIA - Località Praino, Via Giuseppe Mazzini n° 57 - Eredi F B. Istruttoria verifica art. 13 D.lgs. 42/2004 e DD.MM. del 06/02/04 e 28/02/05. Verifica di interesse culturale. Comunicazione di RIAVVIO del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs. 42/2004 e succ. mod. e int. ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10 del 30/04/91. Verifica d'ufficio”);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 3 gennaio 2023:

(oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche)

d) del decreto n. 4700 del 2 novembre 2022, notificato il 4 novembre 2022, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha dichiarato la villa denominata “Villa Grazia” di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a , 11, co. 1, lett. b (Studio d'artista) e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 2 L.R. n. 80/1977, apponendo i divieti e le prescrizioni di cui agli artt. 21 e 51 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ha sottoposto l'area destinata a verde a divieto assoluto di edificabilità e le relative pertinenze a divieto di modificabilità ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004;

e) di tutti gli elaborati allegati al suddetto decreto e, in particolare, della presupposta Relazione “Villa Grazia L'abitazione-studio di F B” della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In seguito al decesso del noto cantautore F B in data 21 maggio 2021, per successione ereditaria la nipote G M B acquisiva la proprietà della omonima villa ubicata in Milo e catastalmente contraddistinta al foglio 8, particella 175, subalterni 3 e 4, del N.C.E.U. e alla particella 157 N.C.T. In data 24 maggio 2021, la Soprintendenza BB. CC. e AA. di Catania inoltrava alla predetta G M B - oltre che al fratello di lei, Michele Battiato;
malgrado egli non fosse stato chiamato a succedere nella proprietà del sopra indicato immobile - una comunicazione di avvio del procedimento al fine di dichiarare l’interesse culturale del complesso immobiliare in parola ed apporvi il relativo vincolo ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali).

Sopravvenendo nel tempo ulteriori due comunicazioni di avvio del procedimento relative al medesimo immobile, la ricorrente, ritenendo pregiudizievole l’iniziativa assunta dalla Soprintendenza - in ragione dei vincoli che ai poteri del proprietario poneva già il semplice avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla (eventuale) dichiarazione di interesse culturale del bene del quale questi sia dominus [in particolare ex 14, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, a norma del quale “ la comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo ”] - avversava l’ultima delle comunicazioni di avvio del procedimento inoltrata (contenuta all’interno della nota n. 11187 del 13 luglio 2022 della Soprintendenza BB. CC. e AA. di Catania), in uno con quelle che l’avevano preceduta, con un ricorso (principale) notificato il 12 ottobre 2022.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Regionale intimata, che in una successiva memoria depositata in Segreteria il 3 novembre 2022 eccepiva la inammissibilità del proposto gravame per la mancanza di immediata lesività dei provvedimenti con esso impugnati.

Sulla domanda cautelare incidentalmente proposta il Collegio non si pronunciava in occasione della camera di consiglio tenutasi il 10 novembre 2022, perché ad essa il difensore della ricorrente rinunciava per la necessità di proporre motivi aggiunti avverso il frattanto adottato decreto n. 4700 del 2 novembre 2022, tenuto conto altresì del fatto che le esigenze di una tempestiva tutela erano state comunque soddisfatte dalla fissazione della udienza pubblica per la decisione nel merito in data 5 ottobre 2023.

Così come preannunciato da parte ricorrente, il decreto n. 4700 del 2 novembre 2022 veniva impugnato con un ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 dicembre 2022.

Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.

In data 5 ottobre 2023 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. Nel corso della stessa veniva richiesto al difensore di parte ricorrente se, dopo la sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo di riferimento ad opera del decreto n. 4700 del 2 novembre 2022, residuasse un eventuale interesse alla pronuncia sulla legittimità delle note della Soprintendenza ai BB. CC. E AA. di Catania impugnate con il ricorso principale ai fini del risarcimento del danno subito a causa della temporanea compressione dei poteri inerenti al dominium della ricorrente.

Avendo il difensore escluso che sussistesse un interesse della ricorrente, anche soltanto a fini risarcitori, in ordine all’accertamento della (postulata) illegittimità di tali atti, veniva dato avviso ai difensori delle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 73 c.p.a., del rilievo d’ufficio di una possibile causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso principale a seguito della sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo di riferimento ad opera del decreto n. 4700 del 2 novembre 2022.

A chiusura della discussione orale il ricorso veniva trattenuto in decisione.

I.- In base alle dichiarazioni rese dal difensore di parte ricorrente, il Collegio rileva che in seguito al sopravvenire del decreto n. 4700 del 2 novembre 2022 è venuto meno ogni interesse - anche se ai soli ai fini risarcitori - in capo alla ricorrente quanto alla definizione del ricorso principale, che va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

II.1 – Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti vizi di violazione ed errata interpretazione degli artt. 10, comma 3, e 13, lettera a), del D. Lgs. n. 42/2004, e 2 della L.R. n. 80/1977, nonché di eccesso di potere per carenza dei presupposti applicativi, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e conseguente manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la ricorrente la Soprintendenza sarebbe incorsa in un plateale errore là dove ha affermato, nella premessa della Relazione tecnica, che F B “ si ritirò in età matura, intorno ai quarant’anni” nella Villa”, ed altresì nella parte in cui, facendo riferimento agli oggetti, ha affermato come i tappeti, i libri e le opere d’arte consentano “di conoscere meglio il musicista che è dietro le sue canzoni famose e la sua quotidianità” , traendo così la conclusione che gli stessi siano stati scelti dal cantautore “per contribuire a realizzare il proprio habitat”, ove invece “fino al 1989 il Maestro è vissuto pressoché stabilmente a Milano e, dopo tale anno, ha deciso di tornare frequentemente in Sicilia: prima a Riposto – suo paese natale – e poi nella città di Catania. Tuttavia, anche in tali periodi la sua vita è trascorsa prevalentemente in tournée o a Milano, ove regolarmente incideva, così come a Parigi, Londra e Berlino. In seguito, solo dal 2017 a fronte della intervenuta patologia si è trovato costretto a stabilirsi a Milo, ove tuttavia la produzione musicale si è drasticamente ridotta sino a consistere in meri riarrangiamenti o adattamenti di pezzi musicali precedenti, in collaborazione con altri artisti, e quindi a cessare del tutto. In altri termini a Milo la fase creativa si era esaurita”;
mentre “tutti gli elementi “materiali” che compongono l’habitat a cui fa riferimento la Soprintendenza – che l’Artista si sarebbe appositamente creato nella Villa al fine di comporre le proprie opere – non sono collegate all’immobile in quanto tale, dal momento che detti elementi sono stati ivi collocati da ultimo, mentre riguardano la vita dell’Artista trascorsa in giro per l’Italia
”.

Il Collegio osserva, innanzitutto, come, in realtà, non venga sviluppata all’interno del presente motivo di ricorso alcuna argomentazione a sostegno della censura - pur espressamente rubricata - di violazione dell’art. 2 della L.R. n. 80/1977.

Per quanto concerne, invece, le altre norme delle quali è stata postulata la violazione, il Tribunale osserva preliminarmente che tali previsioni devono essere valutate tenendo conto innanzitutto dell’art. 51 del D. Lgs. n. 42/2004, il quale, con riferimento allo “ studio d’artista ”, così dispone: “è vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13”.

Come affermato dalla VI Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4198 del 12 luglio 2011, “ la norma è incentrata sugli effetti del vincolo ma non ne esplica testualmente i presupposti: vale a dire non dice cosa, analiticamente, si debba intendere per studio d'artista ”.

Muovendo da tale premessa, lo sforzo esegetico di cui occorre farsi carico ha ad oggetto il presupposto applicativo di quella norma - ovvero attiene alla individuazione della “sostanza” che debba essere riconosciuta all’impiegato sintagma “ studio d’artista”. Al riguardo, il Collegio deve richiamare la sentenza del T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 14 febbraio 2013, n. 121, ove si afferma quanto segue: “in sostanza, lo studio d'artista va riguardato come "universitas rerum" rappresentativa della vita professionale dell'artista, traccia visibile dell'unicità delle sue attitudini individuali di produzione e ricerca;
attraverso questo tipo di vincolo, la legge intende preservare non la traccia della vita dell'artista, ma la testimonianza delle condizioni materiali del processo di formazione ed azione che è sotteso alle opere che lo hanno reso famoso, processo che è dalla legge reputato realizzare un valore culturale in sé, sempre che si tratti di un livello tale da corrispondere ad un "interesse particolarmente importante", come prescritto dalla legge
”.

La ricorrente esclude che l’immobile oggetto del contestato vincolo possa costituire “ testimonianza delle condizioni materiali del processo di formazione ed azione che è sotteso alle opere che … hanno reso famoso (l’artista)” in quanto, prima dell’anno 2017, “ la … vita (di F B) è trascorsa prevalentemente in tournée o a Milano, ove regolarmente incideva, così come a Parigi, Londra e Berlino ”. A giudizio del Collegio, tuttavia, il luogo o i luoghi dove sono avvenute le registrazioni delle opere musicali di F B non costituisce un elemento discriminante ai fini che in questa sede interessano. La registrazione di brani musicali, infatti, è un’operazione che si avvale di più specifici supporti tecnologici, i quali rimangano tuttavia serventi rispetto a ciò che un compositore può creare sol con una penna in mano ed un pentagramma davanti - magari avvalendosi, altresì, di pochi e semplicissimi strumenti per verificare il risultato acustico di già configurate armonie. In particolare, la registrazione interviene in un momento successivo rispetto all’atto creativo, posto che nella sala di registrazione si “esegue” ciò che già è stato creato e che nella sala di registrazione può essere eventualmente integrato o corretto. Le dichiarazioni costituenti gli allegati nn. 21 e 22 al ricorso per motivi aggiunti appaiono, dunque, non rilevanti, perché la registrazione di brani musicali - ove anche avvenuta in luoghi diversi dalla villa oggetto del vincolo, - è, in sostanza, un posteriu s rispetto al valore di “ testimonianza delle condizioni materiali del processo di formazione ed azione” che, invece, i luoghi di cui si discute assumono secondo le ragionevoli argomentazioni della Soprintendenza BB. CC. e AA. di Catania. Al riguardo, occorre tener certamente conto della forza evocativa nelle opere di F B di luoghi e situazioni afferenti alla terra di appartenenza dell’artista, che quel luogo finisce così con il veicolare ed incarnare, mentre, sotto diverso profilo, devono considerarsi i penetranti limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo in relazione alle valutazioni dell’Amministrazione nella materia di cui si tratta ( ex plurimis e più di recente, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1 febbraio 2023, n. 1135;
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 marzo 2022, n. 1510).

La Sezione osserva, altresì, che, il concetto di “studio d’artista” va oggi parametrato sulle circostanze e condizioni che caratterizzano la vita contemporanea, non potendo applicarsi categorie ottocentesche, ritenendosi che lo “studio d’artista” sia solo quello dove l’autore si rechi pressoché quotidianamente e ove si concentri quasi per intero il suo sforzo creativo.

La dinamicità che contraddistingue la società dei nostri giorni e che, nello specifico, interessa l’esistenza personale e professionale degli artisti implica, invero, fisiologicamente che l’attività degli autori possa svolgersi nello stesso lasso di tempo in luoghi differenti, sicché la circostanza che Battiato abbia inciso (e anche composto) a Milano o Berlino, non significa che non vi fosse uno “studio d’artista” anche a Milo (nei periodi in cui l’artista risiedeva in questo luogo), né che non vi fosse un particolare legame con la Villa, come peraltro dimostrato dalla eloquente istruttoria svolta dall’Amministrazione.

Alla luce di tali rilievi, il Collegio ritiene che la valutazione espressa dall’Amministrazione non possa giudicarsi obiettivamente irragionevole e sostanzialmente fondata su un errore di fatto.

Poiché, inoltre, le censure di cui al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti - di violazione ed errata interpretazione degli artt. 11 e 51 del D. Lgs. n. 42/2004, nonché di eccesso di potere per carenza dei presupposti per la dichiarazione di “ studio d’artista ”, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione - in realtà reiterano in diversa forma le censure sostanziali di cui già al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che anch’esse non siano meritevoli di positivo apprezzamento, con integrale rinvio in punto di motivazione a quanto già è stato esposto in precedenza.

II.2 – Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti vizi di violazione ed errata interpretazione dell’art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004, di violazione del principio di proporzionalità in ordine al vincolo indiretto, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità della motivazione.

Secondo la ricorrente “ ’l’apposizione del vincolo c.d. indiretto ha determinato i) l’assoluta inedificabilità dell’area libera destinata a verde e ii) il divieto di modificabilità delle pertinenze in essa ricadenti. E, invero, le ragioni sottese a siffatto vincolo sono riconducibili – a giudizio dell’Amministrazione – alla necessità di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, ma tale motivazione è del tutto generica, e non va al di là di un’affermazione calabile in qualsivoglia realtà ”.

Il Collegio ritiene fondata tale doglianza.

Il vincolo così detto indiretto ex art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004 risulta infatti gravare su beni, dei quali è comunque difficile comprende il relazionarsi con lo specifico luogo ove trovava albergo la continua ricerca di alta spiritualità che ha contraddistinto il percorso artistico del musicista F B – così come più in particolare per la piscina scoperta e la struttura a pagoda in ferro per copertura temporanea, il pergolato, gli antichi attrezzi da lavoro, la fontana in pietra lavica, la cisterna in pietra lavica e il lavatoio, i sedili in muratura e le panchine e la copertura per auto. Né è dato comprendere come il cessare del loro pristino stato possa tradursi in un attentato alle condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato.

Sarebbe, invero, occorsa una motivazione puntuale, quantomeno per tutti quagli spazi esterni alla villa non intrinsecamente “carichi” di valore ideale – così come per il boschetto di bambù, per la rilevanza che un tale luogo assume nell’ambito di molte delle filosofie orientali che l’artista ha dimostrato di conoscere nelle proprie opere, o per il gazebo della meditazione e dell’ispirazione -: dato che, come da condivisa giurisprudenza, “ se è vero che l'imposizione dei vincoli è conseguente ad una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione, questa soggiace a precisi limiti enucleabili nel generale concetto di logicità e razionalità dell'azione amministrativa (onde evitare che la vincolatività indiretta, accessoria e strumentale possa trasformarsi in una vincolatività generale e indifferenziata), al principio di proporzionalità (congruità del mezzo rispetto al fine perseguito), alla specifica valutazione dell'interesse pubblico particolare perseguito ed alla necessità che nella motivazione provvedimentale sia chiaramente espressa l'impossibilità di scelte alternative, meno onerose per il privato gravato del vincolo indiretto (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 24/03/2020, n. 354)” [ T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza 18 novembre 2022, n. 1332]. Nel caso di specie, a ben vedere, la Soprintendenza non ha operato alcuna distinzione riguardo ai luoghi esterni all’immobile assoggettato a vincolo diretto a norma dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, limitandosi ad un richiamo generico all’art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004, il quale finisce con il determinare la illegittimità del provvedimento impugnato in parte qua , oltre che per violazione della norma menzionata da ultimo, per il postulato vizio di difetto di motivazione.

II.3 – Con il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti vizi di violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento della P.A. e del principio di proporzionalità e di bilanciamento degli interessi.

Proprio con riguardo a quest’ultimo profilo la ricorrente lamenta che di tale principio sia stata fatta applicazione in modo irragionevolmente lesivo della propria posizione giuridica, perché “ la compressione dei diritti domenicali … si giustifica solo in presenza di un predominante interesse pubblico, concreto ed attuale, alla conservazione del bene culturale per la sua particolare rilevanza esterna … (giacché) in ragione di quanto argomentato nei precedenti paragrafi, l’attività dell’Amministrazione risulta sproporzionata, in quanto comprime illegittimamente il diritto di proprietà della ricorrente, “senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico, mediante l’imposizione di un vincolo privo del sostanziale requisito di idoneità a perseguire lo stesso ”.

Come però chiarito in esito all’esame dei precedenti motivi di ricorso, l’azione dell’Amministrazione intimata non risulta sproporzionata tout-court , ma con esclusivo riguardo alla individuazione del perimetro del vincolo indiretto apposto a norma dell’art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004.

Per il resto, il Collegio non può che richiamarsi alle considerazioni di cui già alla sentenza di altra Sezione Interna di questo stesso TAR, secondo la quale “ quanto alla giustificazione del sacrificio imposto … il vincolo indiretto si caratterizza proprio per la funzione servente che le limitazioni alle trasformazioni prossime al bene protetto svolgono rispetto alla salvaguardia dell'interesse storico-artistico connaturato a quello stesso bene principale;
pertanto, recede l'utilizzazione urbanistico-edilizia delle aree dei privati, il cui diritto di proprietà, del resto, è intrinsecamente assoggettato a limiti di varia natura e contenuto per ragioni di preminente interesse generale (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 10 settembre 2021, n. 624)”[
T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, sentenza 21 marzi 2023, n. 908]

III – Il Collegio, conclusivamente pronunciando:

1) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso principale;

2) accoglie in parte il ricorso per motivi aggiunti, e per gli effetti annulla il provvedimento impugnato con esclusivo riguardo alla parte con il quale è stato posto il vincolo cd. indiretto a norma dell’art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004

In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.

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