TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201200981

TAR Napoli
Sentenza
23 febbraio 2012
TAR Napoli
Ordinanza cautelare
28 ottobre 2010
TAR Napoli
Ordinanza collegiale
13 settembre 2011
TAR Napoli
Ordinanza collegiale
18 maggio 2011
TAR Napoli
Ordinanza cautelare
14 gennaio 2010
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23 febbraio 2012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-02-23, n. 201200981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201200981
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07378/2009 REG.RIC.

N. 00981/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07378/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7378 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
DO TR, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via del Parco Margherita, n. 31;



contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. di Napoli e Prov., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;



nei confronti di

ER LA, rappresentato e difeso dall'avv. Guido D'Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via del Rione Sirignano, n.6;



per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:

- con ricorso principale, della nota n. 3185/2009 del 5.10.2009 della Soprintendenza di sospensione del provvedimento autorizzativo n. 9992 del 18.6.2009;

nonché per il risarcimento del danno subito;

- con ricorso per motivi, del provvedimento prot. 1290/2010 del 3.6.2010 della Soprintendenza di revoca del provvedimento autorizzativo n. 9992 del 18.6.2009 e del provvedimento prot. 18863/2010 del 4.8.2010, recante ordine di demolizione della recinzione, oltre ad ogni altro atto collegato, tra cui la nota n. 18511, del 30.7.2010, di non accoglimento dell’istanza di integrazione al progetto;

nonché per il risarcimento del danno subito;

- con ricorso per ulteriori motivi aggiunti, della nota del Soprintendente n. 128458 del 9.11.2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. di Napoli e Prov., nonché del prof. ER LA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1) Parte ricorrente otteneva dalla Soprintendenza, in data 18.6.2009 (nota prot. n. 9992), un’autorizzazione paesaggistica, ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, per la posa in opera di una pavimentazione ed il ripristino di una recinzione, costituita da tratti di ringhiera metallica alternati a pilastrini, su un immobile vincolato sito in Napoli, Piazza San Domenico Maggiore n.5/7.

Successivamente la Soprintendenza adottava, con nota n. 3185/2009 del 5.10.2009, un provvedimento di sospensione cautelativa della validità del provvedimento autorizzativo e dei lavori in corso.

Parte ricorrente impugnava il provvedimento di sospensione, chiedendone l’annullamento previa adozione di misura cautelare. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 97/2010, “Atteso che, ad un primo sommario esame, il ricorso in esame risulta assistito da fumus boni iuris, in quanto il provvedimento gravato ha disposto una non consentita sospensione sine die di un precedente provvedimento, sulla base peraltro di una motivazione del tutto generica e carente ed a notevole distanza di tempo dal suo rilascio”, accoglieva la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento gravato.

2) Successivamente, la Soprintendenza adottava il provvedimento prot. 1290/2010 del 3.6.2010 - di revoca in autotutela del provvedimento autorizzativo prot. n. 9992 del 18.6.2009 – ed emetteva, conseguentemente, il provvedimento prot. 18863/2010 del 4.8.2010, con cui veniva ordinata la demolizione della recinzione oggetto del provvedimento di reoca.

Inoltre, la Soprintendenza, con nota n. 18511, del 30.7.2010, comunicava il mancato accoglimento di un’istanza di integrazione e variazione al progetto di cui all’autorizzazione prot. n. 9992 del 18.6.2009 oggetto di revoca.

Parte ricorrente impugnava, con ricorso per motivi aggiunti, questi ultimi provvedimenti, oltre ad ogni altro atto collegato, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misura cautelare. Chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

Deduceva i seguenti motivi di ricorso:

A) quanto al provvedimento di revoca in autotutela, parte ricorrente lamentava, sotto vali profili, nei primi tre motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.42/2004; la violazione e falsa applicazione della legge n.241/90; l’eccesso di potere; l’inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; la perplessità e lo sviamento; l’illogicità manifesta; il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; la violazione dei principi di autotutela;

B) per quanto riguarda il provvedimento di non accoglimento dell’istanza di integrazione e variazione al progetto di cui all’autorizzazione oggetto di revoca, parte ricorrente lamentava, nel quarto motivo di ricorso, il difetto ed l’illogicità della motivazione;

C) quanto all’ordine di demolizione, parte ricorrente lamentava, nei restanti motivi di ricorso, l’illegittimità derivata dai dedotti vizi afferenti il provvedimento di revoca dell’autorizzazione paesaggistica; nonché, quale vizi propri, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; l’inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; Violazione del principio di proporzionalità; l’irragionevolezza; lo sviamento; il difetto di istruttoria e di motivazione; l’incompetenza.

Interveniva in giudizio ad opponendum, il prof. ER LA, insistendo per la legittimità del provvedimento di revoca.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 2162/2010, “Considerato che appare sussistere il requisito del periculum in mora in quanto la rimozione delle opere comporterebbe per il ricorrente un danno grave ed irreparabile; Atteso che il ricorso in questione necessita approfondimenti incompatibili con la fase cautelare, né il medesimo ricorso si presenta, ad un primo sommario esame, manifestamente privo di fumus boni iuris; Ritenuto necessario sospendere in via interinale il provvedimento impugnato al fine della conservazione della res integra sino alla definizione del giudizio”, accoglieva la domanda cautelare

3) Successivamente, parte ricorrente, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, impugnava la nota del Soprintendente, n. 128458 del 9.11.2010, con il quale ribadiva la pretesa illegittimità degli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, evidenziando ulteriori profili di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.42/2004; di violazione e falsa applicazione della legge n.241/90; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti in fatto e diritto; perplessità e sviamento; illogicità manifesta; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di autotutela.

L’adito T.A.R., con ordinanza collegiale n. 2668/2011, disponeva, ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., una consulenza tecnica d’ufficio, formulando il seguente quesito: “Se la recinzione del lastrico di copertura (pilastrini collegati da tratti di ringhiera metallica) costituisca un ripristino di elementi architettonici già esistenti all’epoca di costruzione del manufatto ed, in particolare, se i suindicati pilastrini collegati da tratti di ringhiera metallica fossero presenti al momento di realizzazione dell’immobile ai primi dell’800”.

Nominava consulente tecnico d’ufficio l’ing. Marco Ruggiero che, espletato l’incarico, provvedeva a depositare la sua relazione conclusiva in data 3.11.2011.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 14.1.2012 e trattenuta in decisione.



DIRITTO

1) Alla luce di quanto esposto nella parte in fatto, il ricorso principale si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda la domanda di annullamento, fatto salvo l’interesse alla decisione della pretesa risarcitoria che verrà di seguito scrutinata.

1.1) Al riguardo il Collegio ritiene che, a seguito dell’adozione del provvedimenti della Soprintendenza, prot. 1290/2010 del 3.6.2010 - di revoca del provvedimento autorizzativo n. 9992 del 18.6.2009 - e prot. 18863/2010 del 4.8.2010 - recante ordine di demolizione della recinzione - sia venuto meno l’interesse da parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio per l’annullamento della nota n. 3185/2009 del 5.10.2009 di sospensione del provvedimento autorizzativo in questione.

Il provvedimento di revoca, difatti, si pone come assorbente rispetto al precedente provvedimento di sospensione e la lesione alla sfera giuridica del ricorrente deriva pertanto ormai unicamente dall’atto di revoca in autotutela.

Ciò comporta il venir meno dell'interesse di parte ricorrente a proseguire il giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione e, per tale motivo, il ricorso principale risulta allo stato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse per quanto riguarda la domanda di annullamento.

Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. Cons. Stato,

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