TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-08-30, n. 202401000

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-08-30, n. 202401000
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202401000
Data del deposito : 30 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2024

N. 01000/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00024/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2023, proposto da
S I, I R e A R, rappresentati e difesi dagli avvocati M A G e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gallipoli, Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Gallipoli, Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 73772 del 10.11.2022, con cui il Comune di Gallipoli – Ufficio Paesaggio ha comunicato il diniego definitivo in relazione al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per il “Progetto di un edificio a piano interrato, terra e primo per complessive n. 4 abitazioni da realizzare nel secondo comparto d'intervento della lottizzazione “Spirito Santo S.p.a.” - Lotto N° 50” in Viale Berlinguer angolo Via Milelli – 73014 Gallipoli (LE)”, della nota prot. n. 70528 del 28.10.2022 con cui il Comune di Gallipoli ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rilascio dell'assenso paesaggistico;

- della nota prot. 86235 del 27.12.2022, con cui il Comune di Gallipoli – S.U.E. ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di costruire avanzata dai ricorrenti, nonché della con nota prot. 80925 del 06.12.2022, con cui il medesimo Comune di Gallipoli – S.U.E. ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rilascio del titolo abilitativo;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, ove occorra, del “parere non favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 29/09/2022 e della relazione e proposta di provvedimento del RUP del 27/10/2022” (quest'ultimo documento sconosciuto ai ricorrenti);

nonché, ove occorra,

- delle Schede PAE0054 e PAE0135, nella parte in cui riportano le Prescrizioni per l'“Area di rispetto dei boschi”;

- di ogni altro elaborato del PPTR, incluse le N.T.A., limitatamente alla parte che assoggetta l'area dei ricorrenti al regime di inedificabilità assoluta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.I ricorrenti, proprietari dell’area allibrata in Catasto al Foglio 16, particelle n. 485 e n. 520, estesa 833 mq, prospicente Via D. Milelli angolo Viale E. Berlinguer, ricadente nel territorio del Comune di Gallipoli, impugnano i provvedimenti epigrafati relativi all’istanza, presentata al Comune di Gallipoli in data 17.03.2022, per il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da quattro appartamenti sul terreno di loro proprietà.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I) Violazione dell’art. 142 comma 2 e 143 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004. Violazione ed erronea interpretazione delle N.T.A. del P.P.T.R. ed in particolare degli artt. 37, 38, 39, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 76, 79, 88, 89, 90, 106. Violazione ed erronea interpretazione delle Schede PAE0054 e PAE0135. Violazione delle “Linee interpretative per l’attuazione del P.P.T.R.” approvate con D.G.R. 28.12.2017 n. 2331. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza, erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto, travisamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

1.2.L’11 gennaio 2023 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni statali intimate.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1. Con un pluriarticolato motivo di gravame, le parti ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti impugnati, asserendo che l’area oggetto di intervento risulta inclusa nel piano pluriennale di attuazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 275 del 30.06.1980 e costituisce pressoché l’unico lotto inedificato all’interno di una maglia urbana definita su ogni lato da viabilità esistente, dotata di tutte le opere di urbanizzazione.

In particolare, assumono i ricorrenti che l’area oggetto dell’intervento richiesto è tipizzata dal Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2770 del 09.12.1976, quale “Zona C1b - Residenziali di espansione”1;
è ricompresa nel Primo Programma Pluriennale di Attuazione, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 275

del 30.06.1980, le cui previsioni risultano concretamente realizzate;
corrisponde al lotto n. 50 del Piano di Lottizzazione denominato “Santo Spirito” di cui alla Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 17.01.1991;
lo stesso lotto è altresì ricompreso nel territorio dichiarato di notevole interesse

pubblico con D.P.G.R. 17.07.1982 e D.M.

1.8.1985 ed è parzialmente ricadente entro la fascia di rispetto dei boschi (100 m)”.

Precisano, altresì, i ricorrenti che il Comune di Gallipoli ha anche attestato che la “zona C1b inclusa nel Piano di Lottizzazione ‘Santo Spirito’ … è assimilabile alla zona B definita dal D.M. 1444/1968”, in ragione del carico insediativo (cfr. attestazione del 27.01.2022 rilasciato dal Comune di Gallipoli).

Gli assunti sono fondati nei sensi di seguito indicati.

Osserva, il Collegio, che il Comune di Gallipoli ha negato l’assenso edilizio, rilevando che: “ A norma dell'art. 63 comma 2 punto a2) delle N.T.A. del vigente P.P.T.R. in tali zone non è consentita nuova edificazione ponendosi pertanto l'intervento in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 delle stesse N.T.A. e non compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico, risultando, altresì, non applicabile la disposizione di deroga di cui all’art.142 c.2 lettera b) del D.Lgs. 42/2004 in quanto, alla data del 6 settembre 1985, le previsioni del Piano Pluriennale di Attuazione non risultano essere state concretamente realizzate;
Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull’area e valutato che le opere in progetto, come risulta dal parere non favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 29/9/2022 e dalla relazione e proposta di provvedimento del RUP del 27/10/2022, ed in particolare dalle argomentazioni ivi contenute che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico, contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all’ambito interessato dal progetto;
ATTESO che con nota Prot. n. 0070528 del 28/10/2022, da Lei ricevuta il 28/10/2022, è stato comunicato il PREAVVISO DI DINIEGO ex art. 10-bis della L.241/1990, al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.” con le seguenti motivazioni: A norma dell'art. 63 comma 2 punto a2) delle N.T.A. del vigente P.P.T.R. in tali zone non è consentita nuova edificazione ponendosi pertanto l'intervento in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 delle stesse N.T.A. e non compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico, risultando, altresì, non applicabile la disposizione di deroga di cuiall’art.142 c.2 lettera b) del D.Lgs. 42/2004 in quanto, alla data del 6 settembre 1985, le previsioni del Piano Pluriennale di Attuazione non risultano essere state concretamente realizzate;
con la medesima nota è stato sospeso il procedimento, ed ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90, si è reso noto che il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che ostano all'accoglimento della domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione;DATO ATTO che il termine assegnato con la suddetta nota è scaduto e non risultan
o ad oggi pervenute osservazioni al riguardo né risulta pervenuto il progetto opportunamente adeguato ”.

2.2. Ciò premesso, va rilevato che l'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, dopo aver elencato al comma 1 le aree che debbono considerarsi soggette a vincolo paesaggistico ex lege, al comma 2, stabilisce che "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: ..lett. b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate”.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le "previsioni di un piano pluriennale di attuazione che abbiano avuto concreta realizzazione" devono intendersi quelle che siano confluite in uno strumento urbanistico esecutivo regolarmente approvato e sugellato da una convenzione accessiva, dovendosi poi distinguere a seconda che il piano esecutivo sia ancora efficace dal caso in cui il termine di efficacia del piano esecutivo sia scaduto: (i) a strumento urbanistico vigente, potendo le relative previsioni essere attuate dall'amministrazione anche mediante esproprio delle aree destinate ad ospitare le opere di urbanizzazione, la realizzabilità in concreto dello strumento urbanistico è sempre possibile - giusta quanto sopra argomentato -, nel secondo caso l'attuazione dello strumento urbanistico, dopo la scadenza del termine di efficacia del piano particolareggiato, viene a dipendere dalla materiale realizzazione, nel periodo di vigenza del piano, delle opere di urbanizzazione primaria funzionali al lotto che si intende edificare, condizionando tale circostanza l'esonero dai vincoli paesaggistici ex lege.

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, come precisato dalle parti ricorrenti (in assenza di smentite da parte dell’A.C. intimata) l’area oggetto dell’intervento richiesto è tipizzata dal Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2770 del 09.12.1976, quale “Zona C1b - Residenziali di espansione”1 ed è ricompresa nel Primo Programma Pluriennale di Attuazione, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 275

del 30.06.1980 (lotto n. 50 del Piano di Lottizzazione denominato “Santo Spirito” di cui alla Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 17.01.1991).

Tuttavia, il Comune non ha affatto specificato in quali parti le suddette previsioni del piano pluriennale di attuazione non abbiano avuto ancora concreta attuazione e se il piano suddetto sia o meno ancora efficace e operativo, sicchè sotto tale profilo appare evidente il deficit motivazionale e istruttorio dei provvedimenti impugnati.

2.3. Sotto altro profilo, rileva, il Collegio, che in una vicenda analoga (nella quale l’area oggetto dell’intervento era inserita in una zona “B2b – Insediamenti residenziali aperti – sent.n.614/2022)- , questa Sezione ha affermato, con principi dai quali non vi è ragione per discostarsi, che il vincolo di inedificabilità che venga imposto dalle schede P.A.E. “ con riguardo … a zone anche molto estese le quali, pur costiere, e quindi in linea generale meritevoli di tutela, presentino tuttavia situazioni molto diverse, con tratti di valore eccezionale alternati, a esempio, a tratti ricompresi all’interno dei centri cittadini e ormai da lungo tempo intensamente edificati e antropizzati - oltre che, molto spesso, delimitati negli strumenti urbanistici come zone omogenee di completamento già alla data del 6 settembre 1985” (T.A.R. Puglia Lecce, sent. n. 383/2022), risulta in contrasto con la normativa primaria vigente in materia, alla luce delle seguenti considerazioni.

“C .- Osservato, quanto al carattere ‘costiero’ dell’area, che questa Sezione si esprimeva di recente (cfr. sent. n. 1188/2020) nei sensi che seguono: «3.- Considerato che il lotto di terreno di cui si discute, in quanto ricadente entro la fascia di 300 m dalla linea di costa, risulta, almeno astrattamente, interessato:- dalla previsione di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 42/2004 («Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia…»);- parallelamente, da quelle di cui agli artt. 41 (il quale definisce i «Territori costieri» in senso perfettamente sovrapponibile all’art. 142, comma 1, lett. a) citato, a quella previsione facendo pure espresso riferimento) e 45 delle NTA del PPTR (il quale detta, per i territori costieri, la concreta regolamentazione di tutela).(…) 4.- Ritenuto, con riferimento alla disciplina di vincolo riferibile alla fascia dei 300 metri dalla costa, che il lotto di terreno di cui all’intervento in progetto è ricompreso in zona ‘B di completamento’ sin dagli anni ‘70, in forza del previgente strumento urbanistico (…) e, attualmente, del Piano Regolatore Generale…4.1 Ritenuto, per conseguenza, che rispetto alla previsione posta dall’art. 142,comma 1, D.lgs. n. 42/2004 trova pacificamente applicazione il regime derogatorio di cui al secondo comma dello stesso art. 142, in forza del quale «La disposizione di cui al comma 1 (…) non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B»: il vincolo posto dal comma 1 con riguardo ai «territori costieri», pur in linea generale dichiarati dall’art. 142 come beni «di interesse paesaggistico» e sottoposti alle relative previsioni di protezione, non opera, difatti, laddove gli stessi, come oggettivamente manifestato dalla risalente classificazione quali zone di completamento, risultino in parte significativa urbanizzati e antropizzati.4.2

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