TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-07-02, n. 202413392

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-07-02, n. 202413392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413392
Data del deposito : 2 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2024

N. 13392/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13051/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13051 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mgm S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M e D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Orte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'Ordinanza del Responsabile del Settore V del comune di Orte (VT) n. 51 del 18.8.2023 avente ad oggetto sospensione dei lavori della S.C.I.A. prot. 13975 del 14.7.2022 ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/01, relativa a lavori di manutenzione straordinaria immobile sito in Orte - Località Caldare snc, in catasto fg. 40 part.lla 27;

b) ove e per quanto occorra della comunicazione prot. n. 13401 del 28.6.2023 recante avvio del procedimento volto all'annullamento di ufficio della SCIA prot. n. 13975 del 14.7.2022;

c) della Relazione di servizio del Geom. F P prot. 13384 del 28.6.2023 (sopralluogo presso l'immobile);

d) della nota prot. 16493 del 18.8.2023 recante riscontro alla nota del Geom. M C del 13.7.2023 prot. 14644;

e) di ogni altro atto e/o documento presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mgm S.r.l. il 8/2/2024:

a) dell'Ordinanza del Responsabile del Settore V del comune di Orte (VT) n. 81 del 22.12.2023 notificata in pari data avente ad oggetto “…demolizione e ripristino dello stato dei luoghi inerente le opere di cui alla SCIA prot. 13975 del 14.7.2022”;

Gli altri provvedimenti che adesso si riportano sono già stati impugnati con il ricorso n. 13051/2023 e costituiscono il presupposto e il substrato anche dell'Ordinanza sub a) e qui si contestano sotto altri profili connessi alla natura, caratteristica e portata del provvedimento di ripristino e demolizione qui impugnato;
trattasi:

b) della comunicazione prot. n. 13401 del 28.6.2023 recante avvio del procedimento volto all'annullamento di ufficio della SCIA prot. n. 13975 del 14.7.2022 (nota già impugnata con il ricorso 13051/2023);

c) della Relazione di servizio del Geom. F P prot. 13384 del 28.6.2023 (sopralluogo presso l'immobile già impugnata con il ricorso 13051/2023);

d) della nota prot. 16493 del 18.8.2023 recante riscontro alla nota del Geom. M C del 13.7.2023 prot. 14644 pure impugnata con il ricorso 13051/2023;

e) di ogni altro atto e/o documento presupposto, collegato, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Come emerso dalla documentazione di causa, la Società MGM s.r.l. (di seguito, anche solo “la Società”) è titolare di un’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 d. lgs. n. 152/2006 dalla Provincia di Viterbo con la Determinazione Dirigenziale n. 1940 del 5 ottobre 2021, emessa all’esito di una conferenza di servizi decisoria svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14-ter, comma 7 l. n. 241/1990), per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero attraverso lo stoccaggio in messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in forma solida, ubicato in Località Caldare del Comune di Orte.

L’impianto ha sede presso un’area di proprietà della soc. Strappini S.P.I. s.r.l., condotta in locazione dalla MGM s.r.l., di estensione complessiva pari a circa 8.800 mq, occupata da un capannone industriale preesistente e da una palazzina, circondati da un ampio piazzale pavimentato in asfalto e con la presenza, nella parte settentrionale, di un’area verde, avente destinazione urbanistica in parte di Zona “Stabilimenti industriali”, in parte di Zona “D1” - Zone contigue ai nuclei abitati parzialmente urbanizzate, già interessate da insediamenti industriali e artigianali, e parte di Zona “F1”- Aree comprendenti attrezzature di pubblico servizio, e interamente ricadente in zona “Centro Abitato”. L’area di cui trattasi è classificata, altresì, come zona a rischio sismico (“zona sismica 2B”: cfr. D.G.R. n. 387 del 22 maggio 2009, versata in atti dalla difesa della parte resistente).

2. In data 14 luglio 2022 la Società ha presentato al Comune di Orte una SCIA per interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001, che risulta essere stata acquisita dall’amministrazione comunale con prot. n. 13975.

Nello specifico, detta SCIA prevedeva i seguenti interventi: “ - variazione della destinazione d’uso da residenziale a uffici;
modifiche interne delle tramezzature della palazzina, fusione delle due unità immobiliari;
- modifiche interne delle tramezzature dei servizi interni al capannone;
- realizzazione di opere di fognatura esterna per il recupero e trattamento delle acque di prima pioggia;
- realizzazione dell’impianto idrico antincendio collegato <ad una nuova vasca di accumulo in c.a. in parte edificata entro terra>;
- Realizzazione di una pesa esterna a bilico
”.

3. In data 14 giugno 2023 personale tecnico del Comune di Orte effettuava un sopralluogo in situ , le cui risultanze venivano verbalizzate nella Relazione prot. n. 13384 del 28 giugno 2023, a firma del responsabile del procedimento, Geom. F P.

In particolare, in occasione del predetto sopralluogo era stato accertato che: “ - All’interno del piazzale vi era la presenza di uno sbancamento riempito da una gettata di cemento dalla quale fuoriuscivano corrugati per cavi elettrici, delimitato da birilli stradali. - Nell’area retrostante il fabbricato, vi era la presenza di uno sbancamento molto consistente all’interno del quale era predisposto un armamento in ferro e tavole di legno per la costituzione di un muro in cemento armato, ed altre palificazioni in legno nel perimetro dello sbancamento. - Nell’angolo opposto del lotto, erano presenti dei muri in cemento prefabbricato dell’altezza di ca. 3 metri oltre ad un rialzo, con gli stessi pannelli prefabbricati, del muro in cemento armato preesistente di delimitazione del lotto ”.

Ciò posto, all’esito del successivo esame della documentazione presente negli archivi documentali digitali del Settore V del Comune di Orte erano emerse una serie di illegittimità, elencate nella medesima relazione: in sintesi, veniva rilevata, tra l’altro, la non compatibilità della SCIA (presentata per interventi di “manutenzione straordinaria”) con gli interventi descritti e realizzati (serbatoio interrato, muri in cls prefabbricato e diversa distribuzione degli spazi interni), l’esistenza di dichiarazioni “ inesatte e non veritiere ” contenute nel modulo della SCIA (quali, ad es., quelle circa la gratuità dell’intervento o la non applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008, ecc.), nonché ancora carenze negli elaborati allegati all’istanza e irregolarità nella documentazione a corredo.

4. Con nota prot. n. 13401 del 28 giugno 2023 il Comune, recependo le risultanze del sopralluogo, avviava un procedimento ex l. n. 241/1990 “ volto all’annullamento d’ufficio ” della prefata SCIA prot. n. 13975/2022 in quanto “ affetta da vizio di legittimità ”.

5. La Società, tramite proprio tecnico di fiducia, presentava le proprie osservazioni scritte in data 11 luglio 2023 (acquisite con nota prot. n. 14644 del 13 luglio 2023).

La memoria risulta articolata in 11 punti, in cui l’interessata, tra l’altro (e per quanto specificamente interessa ai fini del presente giudizio), ha rappresentato: di essere titolare dell’autorizzazione provinciale di cui alla determinazione n. 1940/2021, mai citata nelle premesse della nota di avvio del procedimento, la quale ultima, alla luce di tale titolo autorizzatorio, “ potrebbe rivelarsi destituita, in tutto o in parte, di fondamento ”;
che lo sbancamento rilevato nella parte retrostante del fabbricato era in realtà una “ vasca di accumulo antincendio in fase di avanzato stato di realizzazione ” (punto 1), da considerarsi “volume tecnico” non necessitante di permesso di costruire (punto 2);
che la realizzazione delle opere in cemento armato era stata comunicata all’amministrazione municipale in data 13 maggio 2023 (dopo la prima comunicazione di inizio lavori parziale del 13 febbraio 2023), una volta conseguita l’autorizzazione sismica (punto 3);
che i muri rilevati dal tecnico comunale nell’angolo opposto del fabbricato “ non sono altro che elementi prefabbricati in c.a.p. poggiati direttamente sulla pavimentazione in cemento, aventi funzione di separatori dei diversi materiali che vi verranno stoccati mentre quelli posizionati nell’area al di sopra del muro in c.a. esistente hanno la funzione di proteggere da eventuali incendi il materiale stoccato nell’area sottostante ” (punto 4);
che in ottemperanza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro “ tutte le lavorazioni sono state oggetto di notifiche preliminari al SIP (Sistema Informativo di Prevenzione del Lazio) ” (punto 6).

6. Il Comune ha riscontrato le osservazioni di parte con la nota prot. n. 16493 del 18 agosto 2023, a firma del Responsabile del procedimento Geom. F P, con la quale, tra l’altro, è stato puntualizzato, quanto ai punti 3) e 4), che “ La citata autorizzazione sismica riguarda esclusivamente la vasca di accumulo per l’impianto antincendio e non le pareti in C.A. che vengono definite «poggiate a terra» e risultano invece non amovibili in quanto adese alla pavimentazione tramite raccordi in cemento. Nelle more di una risposta del Genio Civile al quesito posto, si ritiene di sospendere i lavori in corso ”, e, quanto al punto 6), che “ Si ritiene necessario sospendere i lavori in via cautelativa nelle more degli accertamenti presso le autorità competenti, a seguito di rilevamento di false dichiarazioni nella SCIA in oggetto ”.

Conclusivamente, il responsabile del procedimento proponeva di “ adottare una misura di sospensione in attesa degli approfondimenti istruttori richiesti dal procedimento adottato dalla società M.G.M. S.r.l., in quanto come precedentemente segnalato le pratiche edilizie presentate rilevano poca chiarezza e gravi omissioni per l’intervento proposto ”.

7. Il Comune di Orte emanava quindi l’ordinanza n. 51 del 18 agosto 2023.

Nell’impianto motivazionale di tale provvedimento, dopo aver richiamato in premessa le sopra citate note adottate in sequenza dall’amministrazione, testualmente si legge che “ Si riscontra la segnalazione di inizio attività (SCIA) presentata in data 14/07/2022 e recepita agli atti al prot. n° 13795 e si comunica, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 22 del DPR 380/01 e s.m.i. e dagli art 19, comma 4, e 21 nonies, comma 2 bis, della L 241/90 e s.m.i., che la SCIA presentata è priva di efficacia, in attesa degli approfondimenti istruttori presso gli Enti ed Autorità competenti, per i seguenti motivi: - La documentazione afferente l’Autorizzazione sismica rilasciata riguarda esclusivamente la vasca di accumulo per l’impianto antincendio e non le pareti in calcestruzzo armato, che risultano adese alla pavimentazione tramite raccordi in cemento. - Le dichiarazioni di cui alla SCIA prot. 13975 del 14/07/2022 riguardanti la sicurezza nel cantiere (D.Lgs. 81/08) risultano non veritiere rispetto quanto riscontrato in sede di sopralluogo dal responsabile del procedimento, e da quanto poi confermato dal tecnico di parte ”.

Nella sua parte dispositiva, l’atto ordinava alla Società, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 15/2008, la “ sospensione dei lavori di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 13975 del 14.07.2022 (…) in attesa degli approfondimenti necessari presso gli Enti e Autorità competenti ”.

8. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 settembre 2023 e tempestivamente depositato, la Società è insorta avverso la prefata ordinanza n. 51/2023, unitamente agli atti presupposti in essa richiamati, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia sulla scorta dei motivi appresso sintetizzati:

I . “ Violazione di legge: artt. 19 e 21 nonies L.241/90 in relazione all’art. 9 bis DPR 380/20021 e all’art. 22 DPR 380/2001 - Eccesso di potere: carenza e/o travisamento del presupposto – sviamento – atipicità – violazione del principio di lealtà – violazione del principio di buon andamento – violazione dei principi di proporzionalità, equità, minor sacrificio – Violazione di legge (art. 3, legge 241/1990) - Eccesso di potere (Difetto di motivazione – travisamento – Illogicità) ”.

Il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza dei relativi presupposti, in quanto emesso in violazione dei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 19 e 21- nonies l. n. 241/1990 e senza l’esplicitazione delle sottese ragioni di interesse pubblico;

II . “ Violazione di legge: artt. 19 e 21 nonies L.241/90 in relazione all’art. 9 bis DPR 380/20021 e all’art. 22 DPR 380/2001 - Eccesso di potere: carenza istruttoria - travisamento del presupposto – sviamento – atipicità – violazione del principio di lealtà – violazione del principio di buon andamento – violazione dei principi di proporzionalità, equità, minor sacrificio – Violazione del giusto procedimento ”.

Il Comune di Orte non avrebbe preventivamente accordato alla Società la possibilità di conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19 l. n. 241/1990;

III . “ Violazione di legge: artt. 19 e 21 nonies L.241/90 in relazione all’art. 9 bis DPR 380/20021 e all’art. 22 DPR 380/2001 - Eccesso di potere: carenza e/o travisamento del presupposto – sviamento – atipicità – violazione del principio di lealtà – violazione del principio di buon andamento – violazione dei principi di proporzionalità, equità, minor sacrificio ”.

Sarebbero del tutto insussistenti i presupposti ( i.e. , termine di 12 mesi dalla formalizzazione della SCIA e interesse pubblico concreto e attuale) previsti ex lege per intervenire “in autotutela” sulla SCIA;

IV . “ Violazione di legge: artt. 1 – 3 - 19 e 21 nonies L.241/90 in relazione all’art. 9 bis DPR 380/20021 e all’art. 22 DPR 380/2001 – Art. 208, D.Lgs. 152/2006 - Eccesso di potere: difetto di motivazione - carenza del presupposto - violazione del giusto procedimento – Sviamento - Violazione del principio di proporzionalità, equità, minor sacrificio - Violazione dell’art. 41 Cost. ”.

L’ordinanza sarebbe affetta da deficit motivazionale e istruttorio in quanto non recherebbe traccia dell’ulteriore presupposto, previsto dall’art. 21- nonies l. n. 241/1990, rappresentato dalla necessaria comparazione tra l’interesse pubblico alla tutela dell’assetto del territorio e quello vantato dal privato, quest’ultimo dotato di copertura costituzionale in quanto espressione del principio di libertà di iniziativa economica e comunque rispondente anche ad un interesse sovra-individuale già valutato e cristallizzato nel provvedimento autorizzativo della Provincia;

V . “ Violazione di legge: artt. 19 e 21 nonies L.241/90 in relazione all’art. 9 bis DPR 380/20021 e all’art. 22 DPR 380/2001 – Violazione di legge (artt. 93 e ss. DPR 380/2001 – Art. 8 del Reg. Regionale 26/2020 - Eccesso di potere: carenza e/o travisamento del presupposto – sviamento – atipicità – violazione del principio di lealtà – violazione del principio di buon andamento – violazione dei principi di proporzionalità, equità, minor sacrificio – Eccesso di potere: carenza del presupposto – illogicità – perplessità ”.

Gli elementi prefabbricati richiamati nell’ordinanza avrebbero carattere contingente e temporaneo e non necessiterebbero di autorizzazione sismica, in quanto destinate ad essere rimosse entro un termine non superiore a 180 giorni, richiamando sul punto la disciplina dettata dalle norme tecniche vigenti (cfr.

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