TAR Venezia, sez. III, sentenza 2012-08-21, n. 201201163

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2012-08-21, n. 201201163
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201201163
Data del deposito : 21 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01735/2011 REG.RIC.

N. 01163/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01735/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti A Z e F M, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

l’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-. del 3 maggio 2011 con cui è stata respinta la domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro - attesa occupazione, notificato a mani dell'interessato, in data 27.05.2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori F. Maino per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-nato il 12 dicembre 1991, è giunto in Italia ancora minorenne nel mese di giugno 2009, e il 9 settembre 2009 ha ottenuto dalla Questura di Udine il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età.

Con provvedimento del Tribunale dei minorenni di Trieste del 14 ottobre 2009, è stato affidato al Comune di -OMISSIS-, che ha provveduto a collocarlo nell’ambito di una cooperativa, presso la quale ha seguito un corso di apprendimento della lingua italiana finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro.

Divenuto maggiorenne, avendo trovato un’occupazione a termine e quindi una promessa di assunzione per un ulteriore rapporto di lavoro, ha presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro o, nelle more del perfezionamento del nuovo rapporto di lavoro, in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Questura della provincia di Venezia con provvedimento del 28 aprile 2011, ha respinto l’istanza ritenendo il permesso di soggiorno del ricorrente non convertibile per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94, che, all'articolo 1, comma 22, lettera v), ha modificato l’art. 32, comma 1 bis, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, disponendo che anche i minori affidati o sottoposti a tutela debbano rispettare apposti requisiti ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per minore età, consistenti nella presenza almeno triennale in Italia e nell’aver seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 32 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, perché ratione temporis non applicabile alla fattispecie;

II) violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata considerazione del consolidamento dei rapporti sociale intervenuto nelle more del pronunciamento dell’Amministrazione;

III) travisamento ed erronea valutazione dei fatti per la mancata considerazione che il ricorrente è giunto in Italia nel mese di giugno 2009, prima dell’entrata in vigore della 15 luglio 2009, n. 94.

L’Amministrazione, nonostante sia stata regolarmente notiziata del ricorso, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 860 del 19 ottobre 2011, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per l’assorbente censura di cui al primo motivo.

Ai fini di una migliore comprensione dei termini della controversia è necessario ripercorrere le modifiche che si sono succedute nel tempo con riguardo alla possibilità o meno per i minori di convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro, studio o attesa occupazione.

Il testo originario dell’art. 32 del testo unico di cui al Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel quale è stato trasfuso l’art. 30 della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevedeva, al compimento della maggiore età, la convertibilità del permesso di soggiorno per minore età dei figli minori degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei minori affidati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, senza restrizioni.

Il legislatore è successivamente intervenuto per impedire l’incondizionata conversione dei permessi di soggiorno per minore età rilasciati ai minori non accompagnati.

Per minore non accompagnato, come previsto dall’art. 1, comma 2, del

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