TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-03-25, n. 202401899

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-03-25, n. 202401899
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401899
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 01899/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03397/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3397 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A S e M I, con domicilio digitale presso la

PEC

Registri Giustizia dei suoi difensori;

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

a) della disposizione dirigenziale dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. n. 14225/RU del 21 luglio 2023, recante l’invito alla ricostituzione della garanzia per il deposito fiscale e la sospensione dell’efficacia della licenza fiscale di esercizio -OMISSIS-, rilasciata alla società ricorrente, fino al reintegro della cauzione prevista;

b) delle note dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. nn. 24027/RU/2022, 24042/RU/2022, 24037/RU/2022 e 24033/RU/2022, con cui sono state escusse le polizze prodotte dalla società ricorrente a garanzia del deposito fiscale, nonché delle relative note di sollecito;

c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Vista l’ordinanza n. 1397 del 6 settembre 2023, con cui è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., attiva nel settore della produzione dell’alcole etilico e delle bevande spiritose, impugna la disposizione dirigenziale dell’Ufficio delle Dogane di Caserta prot. n. 14225/RU del 21 luglio 2023, recante l’invito alla ricostituzione della garanzia per il deposito fiscale e la sospensione dell’efficacia della licenza fiscale di esercizio -OMISSIS-, rilasciata alla medesima, fino al reintegro della cauzione prevista;

- l’impugnativa è estesa alle note di escussione delle polizze prodotte dalla società ricorrente a garanzia del deposito fiscale, meglio indicate in epigrafe, nonché alle relative note di sollecito;

Rilevato, in punto di fatto, che:

- ad avviso dell’autorità doganale, come si evince dalla piana lettura della gravata disposizione dirigenziale, l’escussione delle polizze si era resa necessaria per l’esistenza di un debito della -OMISSIS- -OMISSIS- verso l’amministrazione finanziaria pari a complessivi € 4.894.344,12, come da avviso di pagamento prot. n. 17990/RU del 19 settembre 2022, da cui l’invito a depositare apposita garanzia sostitutiva delle polizze escusse nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, pena la revoca della licenza fiscale ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 504/1995 (cd. TUA, Testo Unico Accise), il cui testo così recita: “Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall’amministrazione finanziaria;
in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata. Non occorre integrazione se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.”;

- oltre al suddetto invito, nella gravata disposizione dirigenziale la decisione di sospendere l’efficacia della licenza fiscale veniva supportata dalla seguente motivazione: “Considerato comunque il venir meno del requisito previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 504/95 (recante, appunto, l’obbligo di prestare cauzione, anche mediante polizza fideiussoria, nella misura del 10% dell’imposta gravante sulla quantità massima dei prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, ndr.), visti gli artt. 21-bis e 21-quater della Legge 7.8.1990 n. 241, in via cautelare e con effetto immediato, a tutela degli interessi erariali, DISPONE la sospensione (…).”;

Rilevato, in punto di diritto, che:

- in via preliminare, in accoglimento delle obiezioni formulate dalla difesa erariale, non può questo giudice amministrativo conoscere della legittimità delle note doganali inerenti all’escussione delle polizze, essendo tale materia devoluta alla cognizione del giudice ordinario per la sua attinenza a posizioni di diritto soggettivo;

- giova richiamare il condiviso orientamento già espresso in tema da questo Tribunale, a cui il Collegio integralmente si riporta: “Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazione di atti esecutivi connessi a pretese di natura tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario qualora il contribuente intenda far valere un vizio dell'atto impositivo che costituisca presupposto all'atto esecutivo (es. omessa notifica della cartella di pagamento) e non un profilo attinente all'esecuzione, nel qual caso la cognizione va devoluta al giudice ordinario. Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13913/2017;
n. 18505/2013) ha infatti osservato che il quadro normativo essenziale di riferimento è costituito, tra l'altro: a) dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, che attribuisce in generale alle commissioni tributarie la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica";
b) dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente;
c) dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato "dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione" in quanto non derogate dal medesimo decreto e con esso compatibili;
d) dall'art. 9 c.p.c., comma 2, che attribuisce al tribunale in via generale e residuale la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse. Nel caso sottoposto all'esame di questo T.A.R. il ricorso ha ad oggetto, tra l'altro, l'incameramento della cauzione versata dall'impresa ricorrente a garanzia dell'obbligo che grava sulla medesima di versare all'amministrazione le accise riscosse dai consumatori finali per i quali eroga il servizio di distribuzione del gas naturale. (…). In particolare, si controverte dell'esercizio, da parte dell'amministrazione, di un diritto potestativo volto ad ottenere una più sicura ed agevole realizzazione del credito vantato nei confronti della società titolare di licenza doganale, mediante attivazione di un istituto legislativamente previsto. Pertanto, in applicazione del soprariportato orientamento giurisprudenziale, si è fuori dalla giurisdizione del giudice tributario cui, si ribadisce, va devoluta la sola cognizione sugli atti impositivi. Va parimenti esclusa anche la giurisdizione di questo giudice amministrativo. Infatti, la posizione giuridica connessa all'emanazione del predetto incameramento assume la configurazione di diritto soggettivo, visto che l'amministrazione, quando procede alla contestata escussione, non esercita alcuna attività discrezionale, cioè non provvede alla valutazione di interessi pubblici (in conflitto con interessi privati), ma si avvale di un istituto legislativamente previsto dal D.Lgs. n. 504/1995 volto a rendere più sicura ed agevole la realizzazione del credito. La misura della incameramento della cauzione è infatti predeterminata nell'an e del quantum;
trattasi pertanto di un'attività esecutiva - applicativa vincolata esercitata dall'amministrazione, come tale non implicante alcuna valutazione discrezionale ricollegabile alla comparazione e ponderazione di contrapposti interessi circa la posizione della ricorrente o la sfera della collettività sociale, con conseguente esclusione della configurazione di una situazione giuridica soggettiva in capo alla deducente riconducibile a quella dell'interesse legittimo.” (così

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