TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-02-02, n. 202200088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-02-02, n. 202200088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200088
Data del deposito : 2 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2022

N. 00088/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00552/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 552 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

avverso e per l’annullamento

- del Provvedimento N. -OMISSIS- / 46 / 2 – 1 di prot., del 9 marzo 2018, Rife. istanza in data 18 gennaio 2018, ricevuto con posta ordinaria in data 30/3/2018 allegato come (Doc. 1), avente ad “Oggetto: BENEFICI ECONOMICI EX ARTT. 1801, 1813 E 2159 DEL D.LGS. 15

MARZO

2010, N. 66 ‘CODICE ORDINAMENTO MILITARE' (GIA' ARTT. 117 E 120 R.D. 31

DICEMBRE

1928, N. 3458 E LEGGE N. 15

LUGLIO

1950, N. 539)”, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente sig. -OMISSIS- che: “la richiesta di attribuzione dei benefici in oggetto non può, purtroppo, trovare accoglimento”;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

e per l’accertamento

del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico ivi compresa l’indennità di buonuscita in applicazione dei benefici previsti dagli articoli 117 e 120 R.D. n. 3458/1928 e dall’art. 1801 D.lgs. n. 66/2010 a far tempo dal 14.02.2013, ovvero, in subordine, dal 12.01.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con domanda del 18.01.2018, assunta a protocollo in pari data con il n. 49/11-9/2013, il signor -OMISSIS--OMISSIS-, Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo a partire dal 2.01.2017, chiedeva che:

- gli fosse concessa l’indennità stabilita dagli articoli 117 e 120 R.D. n. 3458/1928 e succ. mod.;

- gli fosse ricalcolata la posizione stipendiale dal momento della presentazione della domanda per il riconoscimento di causa di servizio con il pagamento degli arretrati;

- fosse data comunicazione all’INPS competente per l’erogazione dell’indennità e la rivalutazione della 13^ mensilità;

- fosse data comunicazione all’Ente erogatore della Cassa Sottufficiali, per ricalcolare la 13^ mensilità e che tale emolumento venisse aggiunto nel calcolo della liquidazione.

L’Amministrazione denegava la richiesta con l’atto in epigrafe indicato, ritenendo che il beneficio non potesse essergli accordato, dal momento che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita non era intervenuto in costanza di rapporto di servizio, bensì successivamente al collocamento in congedo a domanda del richiedente.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS-chiedeva l’annullamento del suvvisto atto di diniego e la declaratoria del diritto alla rideterminazione del trattamento economico ivi compresa l’indennità di buonuscita in applicazione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928 e dall’art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010 a far tempo dal 14.02.2013 (data di presentazione dell’originaria domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta), ovvero, in subordine, dal 12.01.2018 (data di riconoscimento dell’aggravamento della medesima).

Con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduceva i vizi di “ Violazione di legge. violazione e falsa ed erronea applicazione degli artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice Ordinamento Militare” (già artt. 117 e 120 R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 e Legge n. 15 luglio 1950, n. 539). Eccesso di potere per illogicità manifesta ”.

Faceva presente il deducente di aver presentato domanda per accedere al beneficio di cui si discute in data 14.02.2013, quando cioè era ancora in servizio;
così come in costanza di servizio erano state presentate le due domande concernenti l’aggravamento della patologia sofferta. Fa altresì presente che è solo con l’aggravamento delle condizioni di salute che l’infermità è stata ascritta a una categoria che dà diritto ai trattamenti economici aggiuntivi.

A suo dire, il diniego dell’Amministrazione sarebbe stato assunto sulla base di circolari che contrastano con la legge, per la quale, viceversa, è irrilevante il momento nel quale si completa il procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando memoria di stile, accompagnata da relazioni degli uffici e documentazione attinente al caso, per resistere al ricorso avversario. In sintesi, la tesi dell’Amministrazione è che, trattandosi di un beneficio stipendiale, deve sussistere il rapporto di impiego, altrimenti verrebbe meno il legame sinallagmatico tra l’erogazione della somma di denaro e la controprestazione lavorativa.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene necessario muovere dal dato normativo, e, segnatamente, dall’articolo 1801 del cd. Codice dell’Ordinamento Militare (approvato con D.Lgs. n. 66/2010), a mente del quale «Al personale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale non riassorbibile e non rivalutabile, pari al a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria».

Ora, benché – come risulta dal tenore letterale della disposizione - il beneficio di cui si discute abbia natura stipendiale e benché il presupposto per il riconoscimento dello stesso debba maturare in costanza del rapporto di impiego, nondimeno è altrettanto indubbio che, in ossequio ai principi generali che regolano il rapporto tra Amministrazione e amministrati, la durata del procedimento amministrativo per accertare la sussistenza del presupposto non può andare a detrimento del militare che ha chiesto di accedere al beneficio in questione.

È dunque condivisibile l’orientamento che ancora l’attribuzione del beneficio al fatto che l’infermità che ne giustifica l’erogazione sia stata contratta in servizio (cfr., T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, sentenza n. 1673/2018;
T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza n. 2063/2018). Diversamente, del resto si giungerebbe alla conclusione che a parità di situazione, ovverosia di infermità contratta in servizio, riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla tabella A, potrebbe non esservi parità di trattamento, laddove si facesse dipendere il riconoscimento del beneficio da elementi accidentali, estranei alla volontà del richiedente e non previsti dalla norma, quale per l’appunto il tempo impiegato dall’Amministrazione ad accertare la sussistenza del nesso di dipendenza tra l’infermità e il servizio prestato.

In conclusione, l’atto impugnato va annullato.

Non può, viceversa, essere accolta la domanda di accertamento della spettanza del bene della vita, competendo all’Amministrazione di riavviare il procedimento e ripronunciarsi sulla domanda presentata dal signor -OMISSIS-in conformità ai principi di diritto sopra esposti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

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