TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202400947
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2024
N. 00947/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2021, proposto da Wayap S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C e F M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L C, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza n. 17 del 16.3.2021 di approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale, Legge n. 160/2019;
- del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale, Legge n. 160/2019, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza n. 17 del 16.3.2021;
- della deliberazione della Giunta comunale di Vicenza n. 37 del 17.3.2021 di approvazione delle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni per l’anno 2021 e degli Allegati “1” e “2” alla stessa;
- della deliberazione della Giunta comunale di Vicenza n. 38 del 17.3.2021 di approvazione dei coefficienti di valutazione economica da utilizzare per il calcolo del canone unico per le occupazioni temporanee e permanenti per l’anno 2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti atti come sopra specificati, ivi incluse eventuali richieste di pagamento del suddetto canone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune del Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Wayap srl si occupa della progettazione e della commercializzazione di servizi pubblicitari, anche mediante la messa a disposizione di impianti di cartellonistica stradale. Nell’ambito di questa attività, Wayap srl ha ottenuto alcune autorizzazioni pubblicitarie dal Comune di Vicenza.
Il Comune di Vicenza, con la deliberazione consiliare n. 17 del 16.3.2021 ha approvato il regolamento per la istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall’art. 1, commi 816-835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (canone unico patrimoniale).
Contestualmente, il Comune di Vicenza con la deliberazione consiliare n. 37 del 17.3.2021 ha istituito le tariffe per l’applicazione del canone unico patrimoniale per l’anno 2021.
Infine il Comune di Vicenza con la deliberazione di Giunta n. 38 del 17.3.2021, ha approvato i “ valori dei coefficienti di valutazione economica ” che, unitamente alla tariffa base annua e giornaliera, determinano l’effettivo canone unico per le occupazioni temporanee e permanenti.
2. Avverso la disciplina del canone unico patrimoniale la ricorrente ha presentato impugnazione, contestando sia il fondamento del potere esercitato dal Comune sia il contenuto delle singole previsioni, per la parte che incide sugli impianti pubblicitari.
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue.
I. Il canone unico patrimoniale avrebbe natura tributaria, quantomeno per la componente relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari ex art. 1, comma 819-b, della legge 160/2019, difettando un rapporto sinallagmatico avente ad oggetto l’utilizzo di un bene pubblico (come avviene invece nel caso dell’occupazione del demanio e del patrimonio indisponibile) e vi sarebbe inoltre piena continuità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, che aveva natura tributaria (v. C.Cost. 8 maggio 2009 n. 141); ne conseguirebbe, in relazione al tributo de quo , alla luce dell’assenza nell’art. 1, commi 817, 826 e 827, della legge 160/2019 di parametri idonei a vincolare la quantificazione del tributo da parte degli enti impositori, la violazione della riserva relativa di legge posta dall’art. 23 della Costituzione per le prestazioni coattive personali o patrimoniali, con conseguente necessità di investire la Corte Costituzionale della questione di legittimità della normativa richiamata.
II. Il regolamento impugnato, oltre ad essere privo delle necessarie linee-guida di rango primario, eccederebbe anche i limiti della potestà regolamentare individuati dall’art. 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che consente ai Comuni di “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi” ; la disciplina contenuta nel regolamento integrerebbe, invece, in più punti la fattispecie imponile, e precisamente dove prevede che, partendo da una tariffa standard, il canone unico patrimoniale sia determinato applicando coefficienti moltiplicatori scelti dalla giunta in relazione a varie classi di superficie degli impianti pubblicitari e alla tipologia opaca o luminosa degli stessi, e sia ulteriormente differenziato tramite altri coefficienti ossia alla “ classificazione delle strade ”, alla “ superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa ”, alla “ durata della diffusione del messaggio pubblicitario ”, alla “ tipologia del mezzo pubblicitario ”, all’ascrivibilità del mezzo alla “ categoria normale ” o alla “ categoria speciale ” prevedendo una maggiorazione del 150% per le esposizioni pubblicitarie in zona speciale (Allegato “1” alla deliberazione di giunta comunale n. 37/2021), al carattere “opaco” o “luminoso” del mezzo pubblicitario con una maggiorazione del 100% per la pubblicità luminosa (Allegato “1” alla deliberazione di giunta comunale n. 37/2021), all’applicazione dei diversi “ valori dei coefficienti di valutazione economica ”, collegati alla “ tipologia di occupazione ” ed all’ascrivibilità delle strade interessate “ alla prima o seconda categoria ” (cfr. deliberazione di giunta comunale n. 38/2021).
III. L’introduzione di coefficienti