TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200161
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00161/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01390/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2011, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato D F, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. A G in Palermo, via Campolo, n. 72;

contro

Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n.-OMISSIS-del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di -OMISSIS-, con la quale si accerta che le opere realizzate sono abusive;

- e dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n.-OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con ricorso notificato il 22 giugno 2011 e depositato il successivo 29 giugno 2011, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza indicata in oggetto;

- nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune non si è costituito in giudizio;

- il ricorso è infondato e deve essere rigettato;

- infatti, la notifica del verbale di inottemperanza non inficia la legittimità e validità dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Cfr. T.A.R., Campania, Napoli, Sez. IV, 9 luglio 2021, n. 4774;
T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. II, 24 settembre 2019, n. 2262);

- « la proposizione della istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 successivamente all'ordinanza di demolizione, non vale, di per sé sola, a incidere sulla legittimità del provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l'Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio - rigetto sull'istanza (infatti, se si sostenesse che l'Amministrazione, nell’ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell’istanza di accertamento di conformità, abbia l'obbligo di riadottare l'ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento) » (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez.

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