TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2023-07-13, n. 202300141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2023-07-13, n. 202300141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300141
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 00303/2021 REG.RIC.

N. 00141/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00303/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’Interno e U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia - Sportello unico per l'immigrazione (prot. N. -OMISSIS-) che dispone il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 58 cod.proc.amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Italo Caso, nessuno intervenuto per le parti;


Considerato che, ai sensi dell’art. 58 cod.proc.amm., le “… parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio […] se si verificano mutamenti nelle circostanze …”, ovvero in presenza di sopravvenienze che giustifichino un riesame dell’istanza inizialmente respinta;

che nella fattispecie il ricorrente adduce il fatto nuovo legato alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato “… l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 […] nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 …” (sent. n. 88/2023);

Ritenuto che l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale, sebbene riferito ad una norma diversa da quella applicata nella fattispecie (art. 103, comma 10, lett. c) , decreto-legge n. 34/2020), rivela comunque un indirizzo interpretativo suscettibile di estendersi al caso oggetto della presente controversia quando il giudice delle leggi sarà chiamato a pronunciarsi sull’analoga questione sollevata dal TAR Piemonte con l’ordinanza n. 156/2023;

che, pertanto, ricorre una sopravvenienza che rende ammissibile la nuova domanda cautelare;

che, essendo insito il pregiudizio grave e irreparabile nel rischio di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, appare appropriato garantire, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, il mantenimento della res adhuc integra ;

che, infine, si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese giudiziali della presente fase processuale

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