TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-02-22, n. 201600211
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N. 00211/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. S A, con domicilio eletto presso Alessia Giazzoli in Bologna, Via Sant'Isaia N. 24;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Rimini e Questura di Rimini, in persona dei rispettivi titolari in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Rimini il 10 agosto 2010, contenente il decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, e contestuale decreto di revoca dall’origine del titolo già posseduto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. M P e uditi per le parti i difensori Fabiola De Ronzo e Diana Cairo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato il 16 novembre 2010, depositato il successivo 13 dicembre, -OMISSIS-, nato il 20 aprile 1985 in -OMISSIS-e cittadino senegalese, impugna il provvedimento in epigrafe assunto su un duplice rilievo: a) dai riscontri dattiloscopici è risultato nel 2007 presente in Italia sotto le false generalità di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nato il 20 aprile 1985 in -OMISSIS-(Senegal);b) è stato espulso con Decreto del Prefetto di Pesaro in data 25.6.2007 e (allontanatosi spontaneamente) non poteva rientrare in Italia se non trascorsi dieci anni ovvero con speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.
1.1.Peraltro nella Relazione informativa redatta dalla Questura di Rimini il 29.11.2010 (in atti) si aggiunge che il ricorrente in data 9.8.2010, per il reato di cui all’art. 13, co. 13, D.lgs. 286/98, è stato sottoposto ad arresto obbligatorio ed all’indomani il Tribunale di Rimini ha condannato lo stesso alla pena patteggiata di mesi cinque e giorni 10 di reclusione: con ciò evidenziando una ulteriore ragione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.