TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2017-12-19, n. 201706885

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2017-12-19, n. 201706885
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706885
Data del deposito : 19 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2017

N. 11171/2017 REG.RIC.

N. 06885/2017 REG.PROV.CAU.

N. 11171/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11171 del 2017, proposto da:


Società G.A.R.E. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati E A A, F T, con domicilio eletto presso lo studio E A A in Roma, via Filippo Corridoni 23;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato P L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della D.D. prot. n. 521 del 28.8.2017, notificata a mezzo pec in pari data, con cui il Dirigente U.O. S.U.A.R. ha disposto il divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera denominata “Hotel Okapi” in via della Penna n. 57;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale a quello impugnato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, riservato al merito l’esame della eccezione di inammissibilità, non pare sussistere il dedotto periculum in mora, posto che la società ricorrente può comunque continuare ad esercitare in ragione della seconda SCIA presentata in data 7.09.2017;

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