TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201000175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201000175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000175
Data del deposito : 20 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00077/2009 REG.RIC.

N. 00175/2010 REG.SEN.

N. 00077/2009 REG.RIC.

N. 00482/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 77 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI delle MARCHE –

COLDIRETTI

Marche, con sede in Ancona, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e E C, elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Matteotti n. 74, presso l’avv. A M;

contro

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P C dell’Avvocatura regionale, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Giannelli n. 36;

- il DIRIGENTE del SERVIZIO SALUTE della REGIONE MARCHE, non costituito in giudizio;

- il MINISTERO del LAVORO, della SALUTE e delle POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege
- la DIREZIONE REGIONALE del LAVORO per le MARCHE, in Persona del Direttore Regionale pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- CONFAGRICOLTURA MARCHE, con sede in Ancona, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Settimio Honorati, presso il medesimo elettivamente domiciliato in Ancona al Corso Mazzini n. 107;

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI delle MARCHE – CIA MARCHE, con sede in Ancona, in persona del rappresentante legale pro-tempore, non costituito in giudizio;

- CONFEDERAZIONE dei PRODUTTORI AGRICOLI delle MARCHE – COPAGRI MARCHE, con sede in Ancona, in persona del rappresentante legale pro-tempore, non costituito in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 482 del 2009, proposto da:
CONFAGRICOLTURA MARCHE, con sede in Ancona, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Settimio Honorati, presso il medesimo elettivamente domiciliato in Ancona al Corso Mazzini n. 107;

contro

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P C dell’Avvocatura regionale, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Giannelli n. 36;

- il DIRIGENTE del SERVIZIO SALUTE della REGIONE MARCHE, non costituito in giudizio;

nei confronti di

FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI delle MARCHE –

COLDIRETTI

Marche, con sede in Ancona, in persona del presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

= quanto al ricorso n. 77 del 2009:

del decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 130 del 25.11.2008, recante “Integrazione decreto n. 115/08 di costituzione del Comitato Regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

……………………. nonché per l’annullamento ………………..

con i motivi aggiunti notificati il 22 e il 23.5.2009, depositati il 10.6.2009, del decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 23 del 24.3.2009 con cui è stata disposta la revoca parziale del precedente decreto n. 130 del 25.11.2008, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

= quanto al ricorso n. 482 del 2009:

del decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 23 del 24.3.2009 con cui è stata disposta la revoca parziale del precedente decreto n. 130 del 25.11.2008, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe indicate;

Viste le proprie ordinanze 25 giugno 2009, n. 347 (per il ricorso n. 77 del 2009) e n. 348 (per il ricorso n. 482 del 2009);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- L’art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha stabilito che al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al D.P.C.M. in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

L’art. 1 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, recante norme in materia di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dispone a sua volta che i comitati regionali di coordinamento svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 1), ne disciplina la composizione (comma 2) e stabilisce inoltre che ai lavori del comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

La deliberazione della Giunta regionale delle Marche 30 giugno 2008 n. 875 ha disciplinato la nuova composizione dell’organo (recependo i contenuti del D.P.C.M. 21 dicembre 2007), ha dettato le norme per il suo funzionamento ed ha stabilito che ai lavori del comitato partecipano quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei datori di lavoro dell’industria, dell’artigianato, del commercio turismo e agricoltura, della cooperazione, ciascuno designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria più rappresentative.

L’Amministrazione regionale ha quindi chiesto (con nota del Dirigente del Servizio Salute) alle associazioni di categoria dell’agricoltura di nominare congiuntamente n. 1 rappresentante e n. 1 supplente;
tuttavia, non essendo pervenuta l’indicazione di un nominativo congiunto da parte delle associazioni interessate (Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri), l’Amministrazione ha dapprima comunicato che si sarebbe proceduto alla costituzione dell’organo senza la partecipazione della rappresentanza delle imprese agricole.

Successivamente, la Regione Marche ha chiesto alla Direzione regionale del Lavoro per le Marche di conoscere, sulla base dei dati in suo possesso, i livelli di rappresentatività delle organizzazioni di categoria del settore agricoltura in ambito regionale;
alla luce del riscontro fornito dalla Direzione del Lavoro (che ha ravvisato una maggiore rappresentatività della Confagricoltura in termini di aziende associate e di lavoratori da queste dipendenti) con decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 130 del 25.11.2008 è stata integrata la composizione del Comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro mediante la nomina dei soggetti designati congiuntamente da Confagricoltura, Cia e Copagri, senza tenere conto dei nominativi indicati dalla Coldiretti.

Il provvedimento da ultimo menzionato è stato impugnato da Coldiretti Marche, con atto notificato il 21 e il 22.1.2009, depositato il 28.1.2009 (che ha assunto il n. 77/2009 del R.G.) che ne ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

A seguito della iniziativa giudiziaria esperita dalla Coldiretti, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di procedere ad un riesame della questione, considerando che l’interesse pubblico da perseguirsi fosse di ottenere la maggiore rappresentatività delle organizzazioni datoriali dell’agricoltura, evitando l’insorgere di controversie fra le stesse;
pertanto con decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 23 del 24.3.2009 è stata disposta la revoca parziale del precedente decreto n. 130 del 25.11.2008 (relativamente all’inserimento nel Comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro del nominativo di un componente e di un supplente delle associazioni di categoria delle imprese agricole, designati congiuntamente da Confagricoltura, Cia e Copagri) ed è stato stabilito che la nomina del componente e del supplente delle associazioni di categoria delle imprese agricole sarebbe stata effettuata solo quando fosse pervenuta la designazione congiunta, in conformità al criterio dettato dalla deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008 n. 875.

Il succitato decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 23 del 24.3.2009 è stato impugnato sia da Confagricoltura Marche, con atto notificato il 20 e il 21.5.2009, depositato il 28.1.2009 (che ha assunto il n. 482/2009 del R.G.), sia da Coldiretti Marche, con motivi aggiunti al ricorso n. 77/2009 del R.G., che ne hanno chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Marche (in entrambe le impugnative), il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Confagricoltura Marche (nel ricorso n. 77/2009) che hanno dedotto la inammissibilità e la infondatezza delle censure ex adverso formulate, concludendo per la reiezione.

Con ordinanze 25 giugno 2009, n. 347 (per il ricorso n. 77 del 2009) e n. 348 (per il ricorso n. 482 del 2009) il Tribunale ha accolto parzialmente le istanze cautelari formulate in entrambi i procedimenti, e per l’effetto ha disposto che la Regione Marche provvedesse alla nomina del rappresentante della organizzazione maggiormente rappresentativa, da individuarsi secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa e le precisazioni della giurisprudenza.

2.- Innanzi tutto il Tribunale deve disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati ai fini della decisione con unica sentenza, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall’art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

3.- Ciò premesso, il Tribunale deve dichiarare improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’atto introduttivo del giudizio n. 77/2009, poiché il provvedimento con esso impugnato (decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 130 del 25.11.2008, recante “Integrazione decreto n. 115/08 di costituzione del Comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”) è stato revocato, “in parte qua”, dal successivo decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 23 del 24.3.2009, sicché non sussiste alcun interesse della parte ricorrente ad ottenere la caducazione di un provvedimento non più vigente.

4.- L’impugnazione del decreto del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche n. 23 del 24.3.2009, effettuata da Coldiretti Marche con i motivi aggiunti del ricorso n. 77/2009, e da Confagricoltura Marche con il ricorso n. 482/2009, deve invece essere dichiarata inammissibile, condividendo l’eccezione formulata in proposito dalla difesa della resistente Amministrazione regionale.

Infatti entrambe le parti ricorrenti contestano la legittimità della statuizione, contenuta nel decreto da ultimo menzionato, secondo cui “la nomina del componente e del supplente delle associazioni di categoria delle imprese agricole verrà fatta solo quando perverrà la designazione congiunta”. Senonché detta statuizione era già contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 30.6.2008 n. 875 (con la quale era stato stabilito, fra l’altro, che “che ai lavori del comitato partecipano quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei datori di lavoro dell’industria, dell’artigianato, del commercio turismo e agricoltura, della cooperazione, ciascuno designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria più rappresentative”) e di essa era stata data comunicazione alle associazioni di categoria interessate – comprese le odierne ricorrenti – con nota del 4.8.2008, nella quale era stata integralmente trascritta la modalità di designazione “congiunta” dei propri rappresentanti. Tale determinazione aveva carattere immediatamente lesivo della posizione giuridica delle associazioni di categoria che non condividessero siffatto criterio di designazione, sia per il tenore letterale della sua formulazione, sia perché con essa la Regione Marche derogava alle disposizioni della normativa statale (la quale si limita a stabilire, all’art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, che “ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale”, senza prefigurare alcuna modalità di designazione congiunta).

Nessuna impugnativa è stata tempestivamente proposta nei confronti della deliberazione della Giunta regionale 30.6.2008 n. 875, onde i gravami diretti alla caducazione del decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 23 del 24.3.2009, che si è limitato a fare applicazione del criterio stabilito dalla Giunta regionale (non contestato entro il termine decadenziale) devono essere dichiarati inammissibili;
cessano, conseguentemente, gli effetti delle ordinanze 25 giugno 2009, n. 347 e n. 348, emesse dal Tribunale in sede cautelare. Non è possibile pervenire a differenti conclusioni sul rilievo che in un primo momento la stessa Regione (con decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 130 del 25.11.2008) aveva disatteso il criterio della designazione “congiunta”;
va infatti osservato, a tacer d’altro, che il suddetto decreto era stato emanato quando i termini per l’impugnazione della deliberazione della Giunta regionale 30.6.2008 n. 875 erano già decorsi.

5.- Si ravvisano ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese dei due giudizi.

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