TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-03-21, n. 201800404
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Pubblicato il 21/03/2018
N. 00404/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2012, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Gaudensi in Bari, via Trevisani n. 74;
contro
Comune di Monte Sant'Angelo;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2018 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso notificato il 23/5/12 e depositato il 19/6/12, Santodirocco Matteo impugna il diniego tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità del 16/12/11 avente ad oggetto un immobile rurale ed una cisterna interrata, edificati in assenza di autorizzazione, in località “Gentile” in agro di Monte S. Angelo, in zona vincolata.
Come è dato evincere dal preavviso di diniego del 2/1/12, l’A.C. ha rigettato l’istanza siccome il ricorrente non ha fornito alcun dato relativo alla consistenza volumetrica dei due fabbricati che assume risalire ad epoca antecedente al 1967, così rendendo impossibile il raffronto tra lo stato dei luoghi attuale e quello pregresso, soprattutto in considerazione degli elementi da valutare ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
1.1 - Il ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso:
- carenza istruttoria: la documentazione inoltrata all’amministrazione comprova la pre-esistenza dei due fabbricati rurali (diruti) sul fondo rustico, di talché il Comune è venuto meno all’onere di controdedurre in ordine a tali risultanze;
- carenza di motivazione: il Comune ha omesso di valutare la sanabilità parziale dell’intervento, che consta di opere strutturalmente distinte;
- carenza istruttoria ed incompetenza: l’A.C. avrebbe dovuto comunque richiedere alla locale soprintendenza il prescritto parere prima della conclusione del procedimento.