TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-10, n. 202300711
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 00711/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Severo Bartolomei e Paola Mariani, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Ascoli Piceno, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
,del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno recante la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con atto cat.-OMISSIS- notificato l’11 luglio 2019 la Questura di Ascoli Piceno ha revocato al cittadino albanese -OMISSIS- il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-
Il provvedimento ha tratto fondamento dall’espulsione disposta – ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998 – dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ascoli Piceno che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha condannato lo straniero alla pena di anni 2 di reclusione per il reato previsto dall’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro famigliari o conviventi) aggravato ex art. 61 n. 11 quinquies, in quanto commesso alla presenza di figli minori.
Con ricorso innanzi a questo T.a.r. notificato il 31 luglio 2019 e depositato il successivo 1 agosto, il ricorrente ha impugnato il predetto decreto di revoca, chiedendone l’annullamento per la violazione dell’art. 9 comma 4 e comma 7 del d.lgs. n. 286 del 1998 nonché degli artt. 1, 3 comma 1 e 21 quinquies comma 1 della legge n. 241 del 1990. Ha dedotto, inoltre, l’eccesso di potere per travisamento di presupposti essenziali e la violazione dei principi dell’ordinamento comunitario. Nello specifico ha evidenziato che il decreto di revoca si baserebbe sull’irragionevole automatismo della presenza di una condanna penale e non terrebbe adeguatamente conto della durata del suo soggiorno in Italia nonché del suo inserimento sociale e lavorativo. Ha, infine, rilevato che il possesso del titolo di soggiorno sarebbe imprescindibile per continuare a lavorare e a far fronte alle esigenze di mantenimento e frequentazione dei figli minori.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Ascoli Piceno, senza espletare difese scritte.
Con il decreto del 2 agosto 2019, n. 157 è stata accolta l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche
Con l’ordinanza cautelare del 20 settembre 2019, n. 197 è stata respinta la domanda di sospensione