TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-04-26, n. 201700143
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2017
N. 00143/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 195 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C G, rappresentata e difesa dagli avvocati R P e A C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Trento, via Lunelli, n. 48;
contro
il Comune di Commezzadura, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Dolomiti di Brenta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Roberta de Pretis, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via S. Trinità, n. 14;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Commezzadura n.15 di data 12 maggio 2016 avente ad oggetto il rigetto del ricorso presentato dalla signora Gabrielli Claudia residente a Merano avverso la deliberazione consiliare n. 62 dd. 30.12.2015 ad oggetto "Espressione parere in merito al rilascio del permesso di costruire in deroga in sanatoria per i lavori di ampliamento area per il campeggio a servizio della struttura ricettiva denominata Camping Village Dolomiti p.f. 492 C.C. Almazzago", pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio comunale dal 16 al 26 maggio, notificata alla ricorrente in data 27 maggio 2016";
- della deliberazione della Giunta comunale di Commezzadura n. 27 di data 27 maggio 2016 avente ad oggetto l’opposizione alla deliberazione consiliare n. 15 dd. 12 maggio 2016 avente ad oggetto il rigetto del ricorso in opposizione presentato dalla signora Gabrielli Claudia residente a Malè avverso la deliberazione consiliare n. 62 dd 30.12.2015 ad oggetto “ Espressione parere in merito al rilascio di concessione in deroga in sanatoria per i lavori di ampliamento area per campeggio a servizio della struttura ricettiva denominata Camping Village Dolomiti p.f. 492 C.C. Almazzago"- proposta di rigetto, trasmessa a mezzo pec in data 7 giugno 2016;
nonché di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, in particolare:
- la deliberazione del Consiglio comunale di Commezzadura n. 62 di data 30 dicembre 2015, avente ad oggetto "Espressione parere in merito al rilascio del permesso di costruire in deroga in sanatoria per i lavori di ampliamento area per campeggio a servizio della struttura ricettiva denominata Camping Village Dolomiti p.f. 492 C.C. Almazzago";
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 273 di data 4 marzo 2016, avente ad oggetto: "Nulla osta in sanatoria ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), per il rilascio del permesso di costruire in deroga alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale per l'ampliamento del campeggio Village Dolomiti in C.C. Almazzago località Plazamara - Comune di Commezzadura prot. n. 38/16 cdz", citata nelle premesse della impugnata deliberazione della Giunta comunale di Commezzadura n. 15 di data 12 maggio 2016, successivamente conosciuta;
- il parere di data 11 marzo 2016 sub prot. n. SO13/2016/126765/18.2.5, citato nell’impugnata deliberazione del Consiglio comunale di Commezzadura n. 15 di data 12 maggio 2016, allo stato non conosciuto;
- il permesso di costruire in sanatoria in deroga eventualmente rilasciato a favore della società Dolomiti di Brenta S.r.l. per i lavori di ampliamento dell'area campeggio a servizio della struttura ricettiva denominata "Camping Village Dolomiti" sulla p.f. 492 C.C. Almazzago, allo stato non conosciuto;
- occorrendo, in parte qua, lo Statuto comunale del Comune di Commezzadura, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 15 settembre 2014, nella parte in cui si stabiliscono le modalità di decisione dei ricorsi in opposizione alla Giunta comunale ai sensi dell' art. 79, comma 5, D. P.Reg. 01 febbraio 2015 n. 3/L ( T.U.LL.RR.O.C.).
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del permesso di costruire in deroga in sanatoria n. 49/2015 dd. 27.05.2016 prot. n. 2942 rilasciato dal Comune di Commezzadura alla Dolomiti di Brenta S.r.l. per l'esecuzione dei lavori: cambio di destinazione d'uso in sanatoria da area agricola ad area campeggio da eseguire sulla p.f. 492 C.C. Almazzago
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Dolomiti di Brenta S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 29 marzo 2017, notificata il 3 e il 5 aprile 2017, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il cons. Antonia Tassinari e uditi l’avv. R P per la ricorrente e l’avv. Roberta de Pretis per Dolomiti di Brenta S.r.l;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria delle pp.ff. 477, 480, 489 e 490 in C.C. Almazzago site nel Comune di Commezzadura. La p.f. 490 confina con la p.f. 492, anch’essa sita nel Comune di Commezzadura, classificata urbanisticamente quale area agricola di interesse primario, di proprietà della controinteressata Dolomiti di Brenta S.r.l. Tale società gestisce la struttura ricettiva Camping Village Dolomiti, ospitata su un vasto compendio immobiliare che ricade per la maggior parte nel Comune di Dimaro e nel Comune di Commezzadura per quanto riguarda la p.f. 492. Con autorizzazione edilizia n. 9/1993 veniva consentito a Dolomiti di Brenta S.r.l. di eseguire sulla p.f. 492 lavori di recinzione con rete metallica plastificata (h=ml. 1.50), sistemazione del terreno con inerbimento e messa in opera di tre panchine. Negli anni successivi la particella veniva quindi utilizzata, secondo quanto riferito dalla controinteressata, come area verde libera (“area relax”) pertinenziale del parcheggio. Al fine di utilizzare la p.f. 492 come area di campeggio e aumentare gli spazi ricettivi, la società controinteressata, il 16.12.2014 presentava, in un primo momento, domanda di concessione edilizia in deroga (ex art. 112 l.p. n. 1/2008), poi, il 24.7.2015, avanzava domanda di concessione edilizia in sanatoria (ex art. 135, comma 7, l.p. 1/2008), cui faceva seguito, infine, il 28.10.2015, la “richiesta deroga in sanatoria per cambio di destinazione d’uso da area agricola a campeggio…” (e successiva istanza di archiviazione delle due prime domande). La ricorrente, nell’ambito delle procedure avviate, presentava formali osservazioni, proponendo, altresì, ricorsi amministrativi rigettati dall’amministrazione comunale. Le ragioni di opposizione al rilascio dei titoli edilizi rappresentate dalla ricorrente avevano riguardo alla circostanza (in relazione alla quale veniva fornita ampia documentazione fotografica) che gli interventi di trasformazione in area campeggio richiesti, diversamente da quanto sostenuto dalla controinteressata, erano stati da tempo già posti in essere dalla medesima pur in assenza di qualsivoglia titolo. La ricorrente osservava anche di aver presentato analoghe domande di modifica della destinazione d’uso delle particelle in proprietà da area agricola ad area campeggio e chiedeva una valutazione complessiva della zona da parte dell’amministrazione mediante lo strumento della variante al vigente P.R.G. Nel corso della procedura relativa alla p.f. 492, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma, competente al rilascio del nulla osta ai sensi dell’art.112 della l.p. n. 1/2008, rilevando che l’area, in contrasto con la destinazione di zona, era già utilizzata come area campeggio, suggeriva al Comune di Commezzadura di “perseguire la strada della deroga in sanatoria”. Al nulla osta poi espresso dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 273 del 4.3.2016, seguiva la deliberazione del Consiglio comunale di Commezzadura n. 15 del 12.5.2016 in epigrafe meglio indicata, oggetto di richiesta di annullamento, unitamente ad altri connessi atti e provvedimenti, con il presente ricorso e, da ultimo, il permesso di costruire in deroga in sanatoria n. 49/2015 del 27.5.2016 rilasciato dal Sindaco, impugnato dalla ricorrente anche con specifici motivi aggiunti. Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti si basano sui seguenti medesimi motivi di doglianza:
Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (art. 79 D.P. Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;art. 54 L.R. 04 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.;artt. 21 septies o comunque 21 octies Legge 07 agosto 1990 n. 241;art. 97 Costituzione;art. 25 Statuto del Comune di Commezzadura). Difetto assoluto di attribuzione o comunque incompetenza. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.
I provvedimenti di rigetto dei ricorsi amministrativi proposti (la deliberazione del Consiglio comunale n.15/2016 e la deliberazione della Giunta comunale n. 27/2016) nonchè, in via successiva, lo Statuto del Comune di Commezzadura, sono illegittimi per l’incompetenza del Consiglio comunale a decidere in merito e la spettanza alla Giunta di tale attribuzione ai sensi dell’art. 79 del decreto del Presidente della Regione n. 3/L del 2005 e ciò anche alla luce della configurabilità dei ricorsi avanzati quali ricorsi gerarchici impropri ammissibili solo in quanto previsti da una specifica norma di legge quale non è la Statuto comunale, fonte di rango secondario, che disciplina la competenza del Consiglio. Emerge poi la figura sintomatica della contraddittorietà manifesta dato che il Comune mentre nel caso del ricorso avverso la deliberazione n. 62/2015 lo rigetta con deliberazione consiliare, nel caso del ricorso avverso la deliberazione n. 15/2016 (nonché avverso la deliberazione n. 26/2015) lo respinge con deliberazione giuntale.
Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (art. 98 L.P. 04 agosto 2015 n. 15;artt. 39 e seguenti D.P.P. 13 luglio 2010 N. 18-50/Leg.;artt. 135 e seguenti L.P. 04 marzo 2008 N. 1). Eccesso di potere per motivazione carente, perplessa e comunque contraddittoria. Violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (art. 3 Legge 07 agosto 1990 n. 241). Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
I provvedimenti impugnati prevedono o implicano il permesso di costruire in sanatoria in deroga, istituto contrario agli strumenti urbanistici. La facoltà di deroga può, infatti, essere esercitata dal Comune solo in via preventiva, nel momento del rilascio del permesso di costruire ordinario, non a sanatoria di opere già abusivamente realizzate.
Violazione e falsa applicazione di legge (art. 98 L.P. 04 agosto 2015 n. 15;artt. 3 e 10 Legge 07 agosto 1990 n. 241;artt. 4 e 24 L.P. 30 novembre 1992 n. 23). Eccesso di potere per motivazione carente e comunque contraddittoria.
Le osservazioni presentate in sede procedimentale non sono state puntualmente considerate con una motivazione che desse conto delle ragioni che inducevano l’amministrazione a non accoglierle. Inoltre l’amministrazione, al fine di giustificare le scelte fatte, introduce, in particolare nella impugnata deliberazione n. 15/2016, motivazioni postume, inammissibili nella forma e nel merito, quale quella riguardante la modesta entità dell’abuso commesso o l’aggravamento del procedimento causato dalla ricorrente con le proprie osservazioni e ricorsi.
Violazione e falsa interpretazione di legge e dei principi di legge (art. 98 L.P. 04.08.2015 n. 15, art. 39 e seguenti D.P.P. 13.07.2010 n. 18-50/Leg). Eccesso di potere per carenza di istruttorie e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Le impugnate deliberazioni n. 62/2015 e n. 15/2016 non evidenziano sufficientemente l’interesse pubblico, né la prevalenza di tale interesse rispetto a quello perseguito nella pianificazione, giustificante il potere, di carattere eccezionale, per l’esercizio della deroga. In particolare non vengono indicate le motivazioni che richiedono il ricorso alla deroga in luogo della variante allo strumento urbanistico, nè dimostrato che l'intervento non è incompatibile con il disegno complessivo dello strumento di pianificazione comunale. L’operata scelta "derogatoria" si appalesa perplessa ed illogica anche considerato che nel Piano regolatore in adeguamento al P.U.P. recentemente approvato, il Comune di Commezzadura ha confermato la destinazione agricola dell'area in cui ricade la p.f. 492, in contrasto con le esigenze "turistiche" rappresentate dall’amministrazione comunale quale interesse pubblico sotteso alla deroga.
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2017, a seguito della proposizione di motivi aggiunti da parte della ricorrente, è stato disposto il rinvio alla odierna udienza, in vista della quale la ricorrente, tuttavia, non avendo più interesse a coltivare il ricorso, ha depositato il 30 marzo 2017 atto di rinuncia, ritualmente notificato alle altre parti, contestualmente instando per la compensazione delle spese di causa.
Ciò posto, il Collegio, verificati i poteri rappresentativi dei difensori della ricorrente, non può che dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, del cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi per disporre comunque la compensazione tra le parti delle spese di causa.