TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202301557

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202301557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301557
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 01557/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01029/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Lega Italiana Diabete (LID) di Vela Francesca & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via S. Lucia n. 15;



contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e M L S di Colella Lavina dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lembo, Annalisa Intorcia e Domenica Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Azienda in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A;
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante po tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Antonia Sarro dell'U.O.C. Affari Legali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, non costituita in giudizio;



nei confronti

Centro Antidiabetico Campano s.r.l., non costituita in giudizio;
Assistenza Italiana Diabetici s.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

(quanto al ricorso introduttivo)

A) della Delibera di Giunta Regionale della Campania (“DGRC”) del 28 dicembre 2021 n. 599, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: “Assegnazione provvisoria per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale”;

B) della nota della Giunta regionale - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (in prosieguo la “DG Tutela della Salute”) prot. 2022.0029303 del 20 gennaio 2022;

C) se e in quanto occorra, della nota dell'Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 30.03.2020 (in prosieguo la “Unità di Crisi”) prot. n. UC/2022/0000018 del 7 gennaio 2022;

D) se e in quanto occorra, della nota dell'Unità di Crisi prot. n. UC/2022/0000063 del 24 gennaio 2022;

E) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi incluse le note di convocazione alla sottoscrizione del contratto secondo lo schema di cui alla DGRC 599/2021;

(quanto ai motivi aggiunti depositati il 6/9/2022)

A) della Delibera di Giunta Regionale della Campania (“DGRC”) del 4 maggio 2022 n. 215, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, con oggetto: “Assegnazione per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021”;

B) della Delibera di Giunta Regionale della Campania (“DGRC”) del 21 giugno 2022 n. 309, con oggetto: “Approvazione dei contratti con le strutture sanitarie private accreditate ex DGRC 215/2022”;

C) dei decreti del Direttore Generale per la Tutela della Salute n. 173 del 4 maggio 2022 e n. 174 del 5 maggio 2022, pubblicati sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, recanti a oggetto la presa d'atto dei dati 2018, 2019, 2020 e 2021 (solo budget ordinario) di produzione dei centri privati accreditati per le branche di: laboratorio di analisi; diabetologia; branche a visita; cardiologia; medicina nucleare; radiologia e radioterapia, trasmessi dalle Asl in ottemperanza alle disposizioni stabilite nell'allegato A;

D) se e in quanto occorra, dei provvedimenti impliciti con cui la ASL ha approvato i dati consuntivi degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021;

E) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente;

(quanto ai motivi aggiunti depositati il 25/10/2022)

A) della nota prot. n. 0187082 del 27 luglio 2022 dell'Asl Na 1 Centro recante richiesta di nota di credito sui fatturati anni 2020 e 2021 per overselling e over VMP;

B) del provvedimento implicito con cui l'Asl Na 1 Centro ha rigettato l'istanza della ricorrente del 14 giugno 2022 di correzione del tetto di spesa assegnato con D.G.R.C. 215/2022;

C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 e del 25 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Esposito, uditi all'udienza pubblica del 14 dicembre 2022 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La Società ricorrente, che gestisce un centro antidiabetico accreditato con il Servizio Sanitario Regionale, ha impugnato con il ricorso introduttivo la DGRC del 28/12/2021 n. 599, di assegnazione in via provvisoria per l’esercizio 2022 dei tetti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale, disponendo il passaggio ai tetti cc.dd. “di struttura”, rispetto al sistema vigente da circa un ventennio dei tetti “di branca”.

Considera che tale scelta, di per sé non criticabile, è stata attuata con modalità irragionevoli e causative di pregiudizi alle strutture erogatrici e all’utenza, in particolar modo ai pazienti diabetici; osserva in particolare che (nonostante nell’allegata Nota Metodologica si fosse stabilita la necessità di un graduale passaggio, “per garantire la massima equità nell’attribuzione del budget individuale”) i nuovi tetti di struttura sono divenuti immediatamente operativi a partire dal gennaio 2022.

Lamenta che il budget (ripartito in dodicesimi del tetto annuale) è insufficiente e si è presto esaurito, già all’inizio del mese.

Con il ricorso, contenente un’istanza istruttoria, sono articolate plurime censure (per contrasto con i principi a tutela della concorrenza, illegittimità della cosiddetta clausola di salvaguardia, vizi del procedimento), denunciando l’eccesso di potere per manifeste illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca, perplessità, difetto di istruttoria e di motivazione; sono state formulate richieste di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e, in relazione alla cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ne è stata dedotta la nullità per difetto di attribuzione e la violazione del principio di legalità e degli artt. 24 e 113 Cost., sollevando questioni di legittimità costituzionale.

Si è costituita in giudizio per resistere la Regione, nonché l’ASL Napoli 1 Centro.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 24/3/2022 n. 663.

Con i primi motivi aggiunti è stata avversata la DGRC del 4/5/2022 n. 215, recante modifiche e integrazioni al precedente deliberato, unitamente agli altri provvedimenti indicati in epigrafe.

Sono in parte riproposte le censure articolate, sviluppando ulteriori argomentazioni.

La parte ha formulato una separata istanza istruttoria e, con provvedimento presidenziale del 7/10/2022 n. 818, è stato ordinato alle Aziende Sanitarie Locali di Avellino e di Caserta di fornire atti e chiarimenti.

Con i secondi motivi aggiunti è stata impugnata la nota adottata dall’Asl Na 1 Centro, con cui sono state addebitate alla ricorrente somme per overselling e over VMP per gli anni 2020-2021.

Ne è dedotta l’illegittimità per violazione della stessa DGRC n. 215/2022 e del DCA n. 88/2013, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/90, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per violazione del giusto procedimento di legge per manifesta ingiustizia e infine, per illegittimità derivata.

L’ASL di Caserta si è costituita in giudizio, depositando documentazione in adempimento all’ordinanza presidenziale istruttoria; anche l’ASL di Avellino ha prodotto documentazione, in esecuzione dell’ordine istruttorio.

La ricorrente, la Regione e l’ASL Napoli 1 Centro hanno esibito documenti e prodotto scritti difensivi.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 la causa è stata assegnata in decisione. La camera di consiglio è stata riconvocata al 25 gennaio 2023.



DIRITTO

1.- La DGRC n. 599/2021, impugnata con il ricorso introduttivo, applica dal 1° gennaio 2022 i tetti di spesa “di struttura” per l’assistenza specialistica (branche di Diabetologia, Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica - Laboratorio di Analisi, Medicina Nucleare, Radiodiagnostica e Radioterapia), nonché per l’assistenza termale.

È così superata l’originaria impostazione dei tetti di spesa “di branca” (compartecipazione delle strutture private accreditate all’utilizzo dell’unico budget assegnato dalla Regione all’ASL), rappresentando che si erano riscontrate nel tempo difficoltà nella gestione (a causa di taluni fenomeni, quali l’aggregazione di laboratori di analisi, determinando inoltre il precoce esaurimento dei tetti complessivi di spesa, con l’effettuazione nei primi mesi dell’anno delle prestazioni sanitarie, anche programmabili e non indifferibili), ravvisando invece nei tetti di struttura una più semplice gestione, sia per le direzioni delle strutture private che per le Aziende sanitarie, ed

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi