TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-09-27, n. 202300124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-09-27, n. 202300124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300124
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 00677/2023 REG.RIC.

N. 00124/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00677/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato dal Questore di Terni in data 30.04.2021, rif.-OMISSIS-, e notificato solo in data 3.07.2023;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, di poter favorevolmente apprezzare le esigenze cautelari considerato che:

- in conseguenza della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’interessato non potrebbe continuare ad essere titolare di rapporti di lavoro regolari, con conseguente sussistenza di un pericolo di un danno grave ed irreparabile;

- non risultano prima facie essere stati adeguatamente valutati elementi come il rapporto di convivenza tra il ricorrente e la sig.ra -OMISSIS- (risultando all’epoca dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione già emesso il provvedimento del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- di omologazione della separazione consensuale dei coniugi sig.ra -OMISSIS- e sig. -OMISSIS-) e i rapporti di lavoro intrattenuti dal ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare proposta ai fini del riesame, da parte dell’Amministrazione, della posizione della ricorrente ai sensi dell’art. 9, co. 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998 alla luce della documentazione allegata al presente ricorso;

Ritenuto, infine, che per la trattazione del merito del ricorso possa essere fissata l’udienza pubblica del -OMISSIS- e che le spese della presente fase del giudizio possano compensarsi tra le parti;

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