TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-17, n. 202308448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-17, n. 202308448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308448
Data del deposito : 17 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2023

N. 08448/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07002/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7002 del 2020, proposto da
Società Cooperativa Braccianti Riminese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Snam Rete Gas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Snam Rete Gas Spa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con consequenziale condanna al risarcimento danni, del provvedimento del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, notificato il 23 giugno 2020 recante asservimento e costituzione di servitù coattiva di metanodotto nonché occupazione temporanea di aree di proprietà della ricorrente Società Cooperativa;

della nota pec del 20 luglio 2020 di Snam Rete di Ancona di avviso di immissione in possesso;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto o connesso con l'impugnato provvedimento, compresi eventuali atti interni;

anche con riserva di eventuali motivi aggiunti ove necessario ed a conoscenza degli stessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Snam Rete Gas Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione la società cooperativa ricorrente impugna il decreto emesso il 10 marzo 2020 dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Snam Rete Gas S.p.a. (società a socio unico – Snam S.p.a. – titolata ex d.lgs. n. 164/2000, c.d. “decreto Letta” a svolgere attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale su tutto il territorio nazionale e tenuta ad allacciare gli utenti che ne facciano richiesta alla rete) e notificato alla ricorrente il 23 giugno 2020, con cui i fondi della medesima venivano assoggettati ad asservimento e occupazione temporanea e d’urgenza per esecuzione di opere strumentali alla realizzazione di un metanodotto denominato “Rifacimento Rimini-Sansepolcro DN 650/750 (26”/30”) Dp 75 bar ed opere connesse”.

1.1. L’opera era stata oggetto del decreto dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2019 recante, conformemente al disposto di cui all’art. 52 – quinquies comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 (in quanto infrastruttura ricompresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’art. 9 del citato d.lgs. n. 164/2000), approvazione del progetto definitivo individuante il tracciato del gasdotto, autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dello stesso, contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e accertamento della conformità urbanistica, nonché ai sensi all’art. 12, co.2, lett.a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 (secondo cui con l’approvazione del progetto definitivo da parte dell’autorità espropriante si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità, e per gli effetti di cui all’art. 13, co.2, stesso Testo unico, a termini del quale gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la imprime.

2. Si sono costituiti per resistere al ricorso il MISE con memoria dell’Avvocatura generale dello Stato e la

SNAM

Rete Gas. S.p.a. (infra breviter, Snam) che ha prodotto in vista del merito documentazione il 15 marzo 2023 e memoria il 17 marzo 2023.

La ricorrente Cooperativa ha prodotto memoria il 28 febbraio 2023 e replica il 23 marzo;
la Snam ha depositato memoria di replica il 23 marzo 2023.

3. Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 5 aprile 2023, udita la discussione di procuratori delle parti nominati in verbale, la causa è stata trattenuta a sentenza.

4. Va premesso in punto di fatto che, come emerge dalla ricostruzione svolta dalla resistente Snam - che il Collegio ha riscontrato negli atti da essa prodotti e di seguito menzionati – la stessa con istanza prot. n. Ing 120 del 24.3.2018 richiedeva al Ministero dello Sviluppo Economico l’autorizzazione alla realizzazione del metanodotto denominato “ Rifacimento Rimini-Sansepolcro DN 650/750 (26”/30”) Dp 75 bar ed opere connesse” , la predisposizione e valutazione del cui progetto si è dipanata nell’ambito di una Conferenza di Servizi promossa dal MISE ex art. 14-ter, l. n. 241/1990, conclusasi con esito positivo, che ha coinvolto tutti gli Enti e le Autorità interessate e preposte e in particolare tutti i Comuni delle Regioni Emilia Romagna e Toscana (rispettive Province di Rimini ed Arezzo) i cui territori sono stati attraversati dal nuovo metanodotto de quo sostitutivo del precedente e complessivamente lungo circa 75 km, nonché le predette Regioni.

Con specifico riguardo al tracciato del metanodotto per cui è causa approvato infatti nell’ambito di tale Conferenza di Servizi, come emerge dalla documentazione versata dalla resistente Snam il 15 marzo 2023, in data 5.10.2017 veniva effettuato dai funzionari della Regione Emilia Romagna, Ente competente al rilascio della Valutazione di Impatto ambientale e dai tecnici e funzionari degli altri enti interessati, un sopralluogo presso i siti interessati dal metanodotto, in esito al quale il Comune di Novafeltria, con nota prot. n. 9082 del 26.9.2017(all. 9 produzione Snam cit.), presentava una richiesta di variante al tracciato intesa a uno spostamento dello stesso in corrispondenza del campo di calcio esistente in località Secchiano e al miglioramento, in generale, delle condizioni di sicurezza dell’opera. Al che la Snam con nota prot. INGCOS/CENOR/357/MUS del 07.11.2017 (all. 10 produz. cit.) la società presentava alcune proposte di ottimizzazione del progetto, tra cui l’ottimizzazione n. 4 (all. 11 produz. cit. ) con la quale, proprio aderendo a quanto richiesto dal Comune di Novafeltria, si prevedeva che il nuovo percorso del gasdotto non avrebbe più interessato l’area dove era previsto dal Piano Regolatore Generale un ampliamento dell’area sportiva .

Inoltre, evidenzia il Collegio che altra importante modifica del tracciato del gasdotto è stata determinata in virtù di quanto richiesto nel corso del sopralluogo dai funzionari dell’Autorità Distrettuale del Bacino del Fiume PO e da quelli della Regione Emilia Romagna, Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile – Servizio Tecnico di Bacino della Romagna.

Il progetto del tracciato del metanodotto veniva dunque ulteriormente ottimizzato in quanto la posizione della condotta veniva arretrata rispetto alle sponde del Fiume Marecchia, in ossequio a quanto indicato nel Piano per l’Assetto Idrogeologico – PAI (all.13 produz. Snam del 15.3.2023), in quanto tale area veniva identificata quale “Area di pericolosità elevata per possibile evoluzione del dissesto (art.16 del PAI)”.

4.1. Ulteriore rilevante modifica del tracciato è intervenuta avendo Snam tenuto altresì conto del parere idraulico favorevole della Regione Emilia Romagna - Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile – Servizio Tecnico di Bacino della Romagna emesso con nota prot. PC/2018/2124 del 18.1.2018 (all. 14, produz. cit.) ove al punto a) è prescritto che nei tratti dove la condotta interessa sia l’alveo del fiume che le aree esondabili, la profondità di posa deve essere pari a 4,00 mt.. Tale prescrizione ha imposto un allontanamento dalla condotta già esistente e da sostituire con il nuovo gasdotto di cui si controverte, anziché il posizionamento parallelamente ad essa, non essendo possibile, per motivi di sicurezza, posare il nuovo metanodotto eseguendo uno scavo profondo oltre 4 mt. a ridosso di un metanodotto in esercizio.

In conclusione, come del resto riepilogato espressamente nel decreto di autorizzazione unica dell’opera emanato dal Ministero il 17.10.2019 (all. 3 produz. cit.). il progetto del tracciato del metanodotto, modificato all’esito dei ricordati interventi, ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e i pareri favorevoli espressi dagli Enti, Amministrazioni e Società interessate e coinvolte nella citata Conferenza di Servizi ed in particolare la positiva Delibera di VIA emessa dalla Regione Emilia Romagna con la Delibera della Giunta n. 457 del 25.3.2019 (all.ti 15 e 16 produz. Snam 15.3.2023);
il parere favorevole di conformità urbanistica emesso dal Comune di Novafeltria con la nota prot. 11157 del 14.11.2018 (all. 17 produz. cit), confermato di seguito con Delibera di C.C n. 59 del 29.11.2018 (all. 18).

4.2. Al che in data 17.10.2019, viste le suindicate autorizzazioni e pareri, il Ministero dello Sviluppo Economico emanava il decreto di autorizzazione unica, approvando il progetto definitivo del metanodotto presentato da Snam, dichiarando la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera e apponendo sulle aree individuate il vincolo preordinato all’esproprio (contenuti ed effetti dell’autorotazione unica alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche comprese nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 164/2000, contemplati dall’art. 52 – quinquies, co.2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 3270).

Nel citato decreto era espressamente previsto (art. 8) che Snam avrebbe provveduto “alla pubblicazione del presente decreto secondo quanto previsto dall’art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. 327/2001” e ancora che (art. 9) “Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini per il ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR”.

A tali fini la Snam rappresenta che su sua richiesta il decreto del MISE del 27.10.2019 è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Novafeltria il 21.11.2019 (all.ti 19 a e 19 b, produz. Snam cit.), sul quotidiano nazionale Corriere della Sera del 18.11.19, sul quotidiano locale Resto del Carlino ed. Rimini del 18.11.2019 e sul sito informatico della Regione Emilia Romagna del 18.11.19 (all.ti 19c e 19d).

Il Collegio riscontra la sussistenza negli allegati predetti, delle pubblicazioni di rito prescritte dall’art. 52 – ter, d.P.R. n. 327/2001 più sopra riportato, ossia, nel caso di specie, all’albo pretorio del Comune di Novafeltria per quindici giorni decorrenti dal 21 novembre 2019 (all. 19 a), sul quotidiano a tiratura nazionale “il Corriere della Sera” del 18 novembre 2019 (all. 19.b), su quello locale “il Resto del Carlino “edizione Rimini” (all. 19.c.) e sul sito web della Regione Emilia Romagna in pari data (all. 19.d).

4.3. Inoltre, rappresenta la Snam che con nota prot. INGCOS/CENOR/734/FOR del 6.12.2019, ricevuta dai ricorrenti il 18.12.2019, pur non essendo tenuta ad alcuna informativa, essendo intervenuta formale notifica mediante pubblico avviso del Decreto del 17.10.2019, informava tuttavia l’odierna ricorrente dell’emanazione del citato decreto del Ministero rappresentando che si rendeva necessaria per la realizzazione del metanodotto la costituzione di una servitù sui terrenti siti nel Comune di Novafeltria foglio 35 mappali 358 e 200 e l’occupazione temporanea per l’esecuzione dei lavori sui terreni siti nel Comune medesimo, foglio 35 mappale 352.

Come poi precisato dalla procuratrice della Snam su sollecitazione del Collegio nel corso della pubblica Udienza, tale nota del 6 dicembre 2019, inviata alla ricorrente Cooperativa e ricevuta in data 18.12.2019 risulta depositata al fascicolo digitale al doc. 2 della produzione Snam del 15 marzo 2023.

Invero, dagli avvisi di ricevimento della raccomandata postale in calce si evince l’avvenuta ricezione della nota in parola appunto in data 18.12.2019.

Ebbene, alla pag. 3 della stessa consta il prestampato modello di atto di Costituzione di Servitù per la quale, nonché per l’occupazione temporanea, alla pag. 2 la Snam offriva alla ricorrente l’indennità una tantum di € 8.100,00 oltre il ristoro dei danni alle coltivazioni e ai fondi a di ragione.

4.3.1. Quel che più rileva ai fini della evidenziazione della emersione della lesività del progetto del posizionamento del nuovo metanodotto in controversia, è il fatto che alla pag. 5 della nota in esame si evince – come da relativa legenda – la parte di aree della Cooperativa ricorrente assoggettata ad asservimento, raffigurata con linea discontinua e punti e la porzione di area interessata dall’occupazione temporanea e d’urgenza, raffigurata con colorazione gialla.

5. Così ricostruita la sequenza degli eventi e degli atti della vicenda, va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale di questo TAR, sollevata dall’Avvocatura erariale sul rilievo che il metanodotto per il quale è stato emesso il gravato decreto di asservimento e occupazione sarebbe circoscritto al territorio della sola Regione Emilia Romagna, trattandosi del metanodotto “Rifacimento Rimini-Sansepolcro DN 650/750 (26”/30”) Dp 75 bar ed opere connesse”.

Per la difesa dello Stato da ciò conseguirebbe che siccome il provvedimento impugnato (servitù di metanodotto e occupazione temporanea di aree) esaurisce i propri effetti nella Regione Emilia Romagna ed è, quindi, destinato ad avere effetti territorialmente limitati, ai sensi dell’art. 13, secondo periodo, c.p.a. “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” a nulla valendo che il Ministero emanante il provvedimento impugnato sia Autorità statale.

6. L’eccezione è priva di pregio e va disattesa.

6.1. Sfugge infatti alla difesa erariale anzitutto che, come precisava già il presupposto DM del Mise del 17.10.2019 di autorizzazione unica, approvazione del progetto del metanodotto, dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo espropriativo e accertamento della conformità urbanistica, l’opera in questione interessa non solo in Regione Emilia Romagna svariati Comuni della provincia di Rimini, ma anche nella Regione Toscana diversi Comuni della provincia di Arezzo, per cui il provvedimento in questione esplica effetti ultraregionali, da ciò discendendo che già in ossequio all’art. 13 comma 3, c.p.a., “ Negli altri casi (diversi anche da quello del foro del pubblico impiego previsto al comma 2, n.d.s.) è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma”.

6.2. Ma l’aspetto più rilevante negletto dalla linea difensiva dello Stato è il dato che lo stesso gravato Decreto Mise 10.3.2020 impositivo della servitù e occupazione temporanea, alla pag., 2 recita: “ CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’art. 9 del citato d.lgs. n. 164/200 riveste carattere d’urgenza in quanto fa parte del quadro di riassetto del trasporto della SNAM RETE GAS (…)”.

Da siffatta qualificazione del metanodotto in controversia come ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti deriva che trattasi di controversia rientrante tra “quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”, che l’art. 135, co. 1 lett. f) c.p.a. devolve alla competenza funzionale inderogabile e in giurisdizione esclusiva, del T.A.R. Lazio, sede di Roma, con rinvio all’art. 133, co.1, lett. o) contenente identica disposizione nel ritagliare a favore del giudice amministrativo una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva.

7. Ciò preliminarmente chiarito, con il ricorso in trattazione, proposto solo avverso il decreto di asservimento e occupazione d’urgenza notificato il 23 giugno 2020 e il verbale di immissione in possesso, la ricorrente censura il posizionamento del nuovo metanodotto, quale risultante dal decreto del MISE del 27.10.2019 recante l’autorizzazione unica e l’approvazione del progetto definitivo del metanodotto stesso.

La deducente lamenta infatti, in sintesi, con il primo motivo, che il percorso del gasdotto de quo , in funzione del quale è stato emesso il predetto decreto di asservimento (servitù coattiva) ed occupazione temporanea, impedisce ogni utilizzazione, presente e futura, dei fondi di sua proprietà, stante “il passaggio nel medio del metanodotto”, contrariamente al vecchio tracciato che scorreva invece, lateralmente ai terreni. Sarebbe in proposito “ contraddittorio affermare, come fa Snam Gas nella missiva doc. 6 qui prodotta, che altro percorso è impossibile per il fiume che scorre nelle vicinanze: tale fiume scorreva nel medesimo sito anche in precedenza”. Ne conseguirebbe evidentemente che il provvedimento è stato assunto in carenza di istruttoria ed in violazione dei doveri di esatta rappresentazione della realtà, traducendosi in un sostanziale esproprio imponendo un peso eccessivo sul fondo servente in violazione dell’art. 1037 c.c. “in dispregio di ogni principio e norma giuridici applicabili anche alla presente fattispecie” poiché il percorso imposto, del tutto difforme da quello in precedenza richiesto ed accettato costituirebbe un illegittimo peso a carico del fondo servente .

Si dolgono inoltre i ricorrenti che la localizzazione del metanodotto in questione ostacolerebbe l’asserita futura realizzazione di un’area di pesca sportiva, rispetto alla quale, peraltro, il Collegio evidenzia che i deducenti non specificano né consentono di individuare i soggetti portatori di interesse legittimo e correlativamente di interesse a ricorrere, apparendo quindi siffatta adombrata posizione soggettiva piuttosto adespota, con la conseguente inammissibilità della relativa censura.

Il secondo motivo, con cui la ricorrente si duole dall’eccessività del peso imposto sul suo fondo in violazione dell’art. 1037, c.c. disciplinante la servitù coattiva di acquedotto sarà sintetizzato e scrutinato appresso.

8. Orbene, stante il delineato nesso eziologico del lamentato pregiudizio all’utilizzazione dei fondi della ricorrente Società cooperativa dalla localizzazione del gasdotto per cui è causa, emerge nitidamente che tra il tracciato di esso e l’impugnato decreto di asservimento ed occupazione d’urgenza delle arre strumentali, sussiste un nesso di presupposizione: il tracciato del gasdotto, pregiudizievole per i ricorrenti, è stato tuttavia individuato non nel decreto di asservimento del 10 marzo 2020 notificato il 23 giugno 2020, bensì nel progetto definitivo del gasdotto, approvato con decreto del MISE in data 17 ottobre 2019, in esito alla Conferenza di servizi e al recepimento da parte di Snam di tutte le prescrizioni più sopra riportate, che hanno determinato le relative “ottimizzazioni”, imposte dagli Enti che vi hanno preso parte.

8.1. Dal che consegue inoltre che tale decreto di autorizzazione unica ed approvazione del progetto definitivo (e come tale comportante ex art. 12, co. 2, lett. a) d.P.R. n. 327/2001 ricordato in apertura, nonché ai sensi dell’art. 52-quinquies, co.2 stesso decreto, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e indefettibile presupposto legittimante tutti i provvedimenti successivi del procedimento ablativo quali, in particolare quelli di esproprio e di occupazione temporanea), oltre a costituire atto presupposto del pedissequo provvedimento di asservimento ed occupazione d’urgenza impugnato, era anche la fonte del pregiudizio lamentato, connotandosi quindi per immediata lesività.

Caratteristica che assoggettava il decreto del

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