TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-01-11, n. 201400015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-01-11, n. 201400015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400015
Data del deposito : 11 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01635/2001 REG.RIC.

N. 00015/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01635/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2001, proposto da:
C M G, rappresentata e difesa dall'avv. A L C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Satta n. 5;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti S S e R M, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento, n. 69;

per la retrocessione dei terreni illegittimamente espropriati ed il risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame la sig.ra Maria Giovanna Campagnolo chiede la condanna della Regione Sardegna alla restituzione di un appezzamento di terreno di sua proprietà, sito in Cagliari, loc. Santa Gilla, zona Sa Illetta, del quale fu disposta l’occupazione d’urgenza con decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 1989, n. 5/83 (e la conseguente immissione in possesso da parte della Coopcostruttori s.r.l., per conto della Regione, in data 23 giugno 1989), nonché la condanna della stessa Regione al risarcimento dei relativi danni.

A sostegno del ricorso si sostiene che:

- l’occupazione del terreno era avvenuta sulla base della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza scaturente dal decreto 5 giugno 1989, n. 517, del Coordinatore Generale dell’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente, con cui era stata approvata la terza perizia suppletiva e di variante per l’esecuzione di lavori di risanamento, ristrutturazione e regolazione idraulica biologica della laguna di Santa Gilla;

- sia la dichiarazione di pubblica utilità che il decreto di occupazione furono poi annullati con sentenza di questa Sezione 6 dicembre 2006, n. 1574;

- la Regione non ha mai realizzato alcuna opera pubblica sui terreni occupati, i quali (distinti in catasto al Foglio 15 ed al Mappale 5C, con superficie totale di Ha 0,58,00, fin dal momento della loro occupazione, avevano “sicura destinazione edificatoria”, con un conseguente valore di mercato non inferiore a 180.000 lire a mq.

Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 1150 del 29 Novembre 2011, il Collegio ha disposto il deposito -a cura del Dirigente dell’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente o suo delegato- di tutta la documentazione amministrativa necessaria ai fini del decidere ed a tale incombente l’Amministrazione ha dato corso in data 27 gennaio 2012, depositando presso la Segreteria del Tribunale una relazione riassuntiva redatta dalla Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico, unitamente a copia di tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura ablatoria oggetto di causa.

Dalla relazione prodotta dall’Amministrazione resistente è emerso che l’opera pubblica, effettivamente realizzata, consisterebbe -oltre che nel già avvenuto posizionamento sotto terra di una condotta idrica funzionale alla fruizione collettiva degli abitanti della loc. di Sa Illetta- in una “pista servizi” (anch’essa prevista dagli atti della procedura ablatoria) che congiunge “il piazzale realizzato in corrispondenza dell’ex promontorio di Sa Illetta con il nuovo ponte della Scafa”, la quale avrebbe la triplice funzione di “consentire agli operatori della laguna di accedere ai bacini di sperimentazione dei gamberi, consentire un efficace servizio di guardiania in corrispondenza degli orti di mare, consentire l’alloggiamento dei cavidotti ENEL e della tubazione dell’acquedotto”.

Si legge, inoltre, nella medesima relazione, che detta pista occuperebbe il terreno della ricorrente per un’area di mq.1120, ma si contesta il valore di mercato dell’area occupata indicato in ricorso (180 euro a mq.), osservando che la zona non è dotata di servizi idonei, per cui la stessa non è in alcun modo edificabile, e che il CACIP offre abitualmente in vendita lotti nella stessa zona al prezzo di euro 20 al mq.;
e che, infine, dall’importo del danno risarcibile dovrebbero essere scomputati i vantaggi economici che la ricorrente avrebbe conseguito in virtù del consenso espresso dalla Regione ad inserire, all’interno dello scavo predisposto per il passaggio della tubazione pubblica, delle proprie condutture private che adducono l’acqua potabile al terreno di proprietà della ricorrente.

Con memoria difensiva del 2 aprile 2012 la ricorrente ha contestato tale ricostruzione, affermando che “alcuna pista nei termini sopra enunciati è stata realizzata, né alcuna funzionalità dello sterrato a tutt’oggi esistente all’interno della proprietà della ricorrente è ravvisabile per gli scopi sostenuti nella nota in esame. In buona sostanza non esiste alcun pista servizi, ma solo le tubazioni interrate al confine con la laguna, posizionate in gran parte sul demanio, come da originario progetto, che al limite, sul piano giuridico, potrebbe integrare una semplice servitù”.

Pertanto, al fine di dirimere la persistente incertezze in ordine all’effettiva situazione dei luoghi, il Collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio, formulando i seguenti quesiti:

1) Verificare l’effettiva esistenza, sui terreni di proprietà della ricorrente oggetto del presente giudizio, di una “pista di collegamento” avente le caratteristiche descritte negli atti amministrativi oggetto della procedura ablatoria, cioè di una pista finalizzata a consentire agli operatori della laguna l’accesso ai bacini di sperimentazione dei gamberi e/o a consentire l’efficace espletamento del servizio di guardiania in corrispondenza degli orti di mare e/o a consentire l’alloggiamento dei cavidotti ENEL;
a tal fine il consulente dovrà accertare le caratteristiche fisiche reali della pista (ove esistente), ricostruirne il tracciato, accertare il punto di inizio e quello di fine, evidenziare i punti in cui la stessa consente l’accesso ai bacini e l’efficace svolgimento della guardiania, individuare eventuali tratti danneggiati per opera di terzi o per cause naturali, nonché evidenziare eventuali tratti interclusi da terreni di proprietà di soggetti diversi dalle parti del presente giudizio;
dovrà, infine, effettuare un riscontro tra l’effettivo andamento della strada ed il tracciato previsto negli atti progettuali posti a base della procedura ablatoria, evidenziando le eventuali discordanze tra realtà di fatto e previsione progettuale.

2) Ricostruire gli elementi di fatto necessari alla quantificazione del danno risarcibile, tenendo conto di due distinte (ed alternative) ipotesi ricostruttive, che saranno valutate dal Collegio all’esito della perizia;
a ciò consegue che il C.T.U. dovrà espletare sia gli accertamenti di seguito descritti sub 2a) che quelli descritti sub 2b), restando poi al Collegio il compito di scegliere l’uno o l’altro criterio, in base ai risultati che emergeranno dalla risposta al quesito sub 1).

2a) In relazione all’ipotesi in cui si dovesse ritenesse presente in loco una pista avente le caratteristiche proprie di un’opera pubblica, il C.T.U. dovrà in primo luogo accertare la destinazione urbanistica dei terreni di proprietà della ricorrente interessati dal passaggio della stessa, con riferimento al periodo precedente alla dichiarazione di pubblica utilità (decreto 5 giugno 1989, n. 517, del Coordinatore Generale dell’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente);
in base ai risultati di tale primo accertamento il Consulente:

- dovrà, previa misurazione dell’area interessata dall’opera pubblica, quantificare il valore di mercato dei terreni oggetto di causa, tenendo conto della loro destinazione urbanistica esistente prima dell’imposizione del vincolo espropriativo, con riferimento al giorno del deposito della relazione peritale, all’epoca dell’occupazione di urgenza ed al termine di ciascun anno di occupazione del terreno;
ove l’area avesse destinazione agricola, il valore dovrà essere accertato tenendo conto dei valori agricoli medi, del cd. “valore di posizione” del terreno, delle sue caratteristiche intrinseche, della configurazione planimetrica, della viabilità, nonché di ogni altro fattore incidente sul concreto valore di mercato;

- in quest’ultimo caso, ove cioè l’area avesse destinazione urbanistica non compatibile con l’edificazione, dovrà altresì quantificare il valore annuale (cioè anno per anno nel periodo di durata dell’occupazione e a tutt’oggi) di utilizzo delle aree a fini agricoli, tenendo conto della coltura praticata al momento dell’immissione in possesso (come risultante dallo stato di consistenza redatto all’atto dell’immissione in possesso da parte Comune).

2b) In relazione all’ipotesi in cui non si ritenesse presente in loco una pista avente le caratteristiche proprie di un’opera pubblica, individuare la perdita di valore dei terreni legata alla presenza di una servitù pubblica avente ad oggetto il passaggio sotterraneo di condutture idriche pubbliche, tenendo conto, altresì, in chiave compensativa, di eventuali vantaggi che la ricorrente potrebbe aver conseguito dalla posa in opera (anche) di tubazioni destinate ad alimentare i terreni di sua proprietà.

In data 27 febbraio 2013 il CTU ing. Roberto De Vendictis ha depositato presso la Segreteria del Tribunale la propria relazione peritale.

In data 15 maggio 2013 la difesa di parte ricorrente ha depositato una relazione tecnica di parte, con cui si contesta la quantificazione del danno risarcibile effettuata dal CTU e con memoria difensiva del 25 maggio 2013 ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2013 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come già si è evidenziato in fatto, parte ricorrente formula due distinte domande, la prima di restituzione dei terreni e la seconda di risarcimento dei danni patiti.

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