TAR Venezia, sez. II, sentenza 2011-04-22, n. 201100671
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Testo completo
N. 00671/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2009, proposto dalla Garda Resort S.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti. Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia e Franco LI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
il Comune di Castelnuovo del Garda, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio RI e Antonio RI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia Mestre, Calle del Sale, 33;
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Drago ed Ezio Zanon, con domicilio eletto in Venezia, Cannaregio, 23;
con notificazione, per notizia, al Comune di Peschiera del Garda, in persona del Sindaco pro tempore ed alla Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della conferenza di servizi con la quale, in data 5 febbraio 2009, è stato approvato il PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) dei Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda, nella parte in cui ha respinto l’osservazione n. 42 presentata dalla Garda Resort Srl, facendo proprio il parere n. 41 del 5 febbraio 2009 della VTR (Valutazione Tecnica Regionale);
- nei limiti dell’interesse, del parere n. 41 del 5 febbraio 2009 della VTR che ha ritenuto di non accogliere l’osservazione n. 42 presentata dalla Garda Resort Srl;
- nei limiti dell’interesse, della deliberazione della Giunta Regionale n. 930 del 7 aprile 2009 con la quale è stata ratificata, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della l.r. n. 11 del 2004 l’approvazione del PATI dei Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda, a seguito degli esiti della conferenza di servizi del 5 febbraio 2009;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, della comunicazione del Comune di Castelnuovo del Garda prot. n. 0004443 del 27 febbraio 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo del Garda e della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori Parisi, in sostituzione di LI, per la parte ricorrente, M. RI per il Comune resistente e C. Drago per la Regione del Veneto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A- La Garda Resort Srl è proprietaria nel Comune di Castelnuovo del Garda di un appezzamento di terreno, avente una superficie complessiva di mq. 9.233 – catastalmente censito al fg. 22, mapp.li 138, 142, 143, 317, 318 e 146 – sul quale, previa demolizione di cinque fabbricati esistenti, intende realizzare un complesso edilizio residenziale di cinquanta appartamenti, articolato in due corpi principali.
B- La variante generale al PRG approvata nel 1999 aveva ricompreso tale area nella zona Bb 99 – zona di attuale urbanizzazione residenziale ed in parte zona destinata a vie e piazze pedonali – ma, con la variante n. 22/2004 “Zona Lago”, adottata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 100 del 21 ottobre 2004, la stessa area è stata inclusa nella zona “C1 speciale” di espansione residenziale integrativa, specificamente disciplinata dall’art. 34 delle N.T.A. della variante medesima.
Nella suddetta disposizione si prevede quanto segue: « Nella zona lago viene riclassificata una zona precedentemente classificata dal P.R.G. come z.t.o. B/99 in zona C1 Speciale, al fine di liberare un’area antistante il lago per una profondità di 35 metri. In tale area è consentita l’edificazione di aggregazioni turistico - ricettive composte da unità abitative turistiche con superficie minima di 48 mq. netti e pertanto gli standards previsti fanno riferimento a quelli descritti all’art. 46- Z.T.O. “D6e”- Zone per aggregazioni turistico - ricettive di espansione. (……..) E’ d’obbligo lo strumento attuativo, così come definito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985 n.61, che dovrà, in ogni caso, prevedere la demolizione e ricostruzione delle costruzioni esistenti».
C- Con deliberazione n. 74 del 31 ottobre 2007 l’amministrazione comunale ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo (di seguito P.U.A.) di iniziativa privata, denominato “Garda Resort” e, nel dicembre successivo, l’amministrazione e la ditta lottizzante hanno anche stipulato la relativa convenzione.
D- In tale quadro si inserisce l’adozione, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20 febbraio 2008, del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (di seguito P.A.T.I.) tra i Comuni di Castelnuovo e Peschiera del Garda.
E- La Garda Resort Srl ha, dunque, presentato alcune osservazioni, ai sensi dell’art.. 15 della l.r. n. 11 del 2004, al fine di chiarire il carattere residenziale e non turistico – ricettivo dell’intervento avente ad oggetto il complesso edilizio suddetto.
F- Il P.A.T.I. è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale (di seguito V.T.R.) n. 41 del 5 febbraio 2009, prevista dall’art. 27 della l.r. n. 11 del 2004, che, nel respingere l’osservazione presentata dalla Garda Resort Srl, ha affermato che : « l’art. 34 delle N.T.A. della variante Lago n.22/2004 non lascia adito ad alcun dubbio sulla classificazione dell’area come turistico ricettiva, richiamando altresì l’art. 46 delle NTA vigenti. Indipendentemente dalla denominazione formale dell’area è normata come turistico ricettiva e come tale deve essere trattata. Per quanto riguarda la proposta di modifica da turistico ricettiva a residenziale si ritiene non accoglibile in quanto andrebbe a collocare una volumetria residenziale in modo non compatibile con la pianificazione territoriale dell’amministrazione poiché esterna a qualsiasi insediamento di residenza stabile in zona Lago» .
G- Alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6 della l.r. n. 11 del 2004, le amministrazioni interessate hanno espresso consenso unanime al P.A.T.I., precisando di far proprie le conclusioni di cui alla V.T.R. n. 41 del 5 febbraio 2009 allegata, con particolare riguardo alle osservazioni pervenute.
H- Nello specifico, dunque, il P.A.T.I ha incluso l’area di proprietà della Garda Resort Srl nell’ambito territoriale omogeneo (di seguito A.T.O.) C1 “Lago”, cioè in area di urbanizzazione consolidata.
I- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 930 del 7 aprile 2009 è stata disposta la ratifica, ai sensi dell’art.. 15 della l.r. n. 11 del 2004, del P.A.T.I. dei Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda.
L- La Garda Resort Srl ha, quindi, proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnando, nei limiti dell’interesse, la deliberazione della conferenza di servizi di approvazione del P.A.T.I., il parere n. 41 del 5 febbraio 2009 espresso in sede di V.T.R., la deliberazione della Giunta Regionale n. 930 del 7 aprile 2009, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la comunicazione del Comune di Castelnuovo del Garda del 27 febbraio 2009.
L1- Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 48, comma 5 della l.r. n. 11 del 2004 nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di presupposti. La difesa della ricorrente sostiene che la variante “Lago” n. 22/2004 non possa considerarsi attualmente vigente ai sensi dell’art. 48 sopra indicato, in quanto non è stata mai approvata dalla Regione Veneto con la conseguenza che la destinazione urbanistica attuale dell’area è tornata ad essere quella che era prima dell’adozione della variante e, cioè, Bb 99 – attuale urbanizzazione residenziale ed in parte zona destinata a vie e piazze pedonali.
Ai sensi dell’art. 48 della l.r. n. 11 del 2004,