TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-11-26, n. 201901902
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Pubblicato il 26/11/2019
N. 01902/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2014, proposto da
A S, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Mauro in Lecce, via Colonnello Costadura,22;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O C, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'accertamento dell'illegittima inerzia serbata dal Comune di Martina Franca per oltre sei anni sulla richiesta di rilascio permesso a costruire avanzata dal ricorrente, e per la condanna della stessa Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto provocato con la sua condotta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 novembre 2019 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso per l’accertamento dell’illegittima inerzia serbata dal Comune di Martina Franca sull’istanza volta al rilascio del permesso di costruire, e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto.
A tal fine egli deduce di aver presentato istanza volta al rilascio di permesso di costruire in data 21.5.2007, allegando altresì la documentazione richiesta al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Ad onta della chiesta documentazione, l’Amministrazione ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in data 13.9.2013 (aut. n. 82/13), e al rilascio del titolo edilizio il successivo 15.11.2013 (p.d.c. n. 129/13).
Per tali ragioni, egli ha chiesto il danno derivante dal ritardo nella definizione della pratica, danno quantificato in € 5.550,08 a titolo di maggiori oneri concessori corrisposti, rispetto a quelli che sarebbero stati dovuti se l’Amministrazione avesse concluso tempestivamente la pratica edilizia, ed € 30.000 a titolo di mancato godimento dell’immobile per i sei anni di pendenza del suddetto procedimento. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Martina Franca ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 20.11.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.2. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Anche se l'art. 2 bis l. 7 agosto 1990 n. 241 rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle Pubbliche amministrazioni, stabilendo che esse sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, la domanda deve essere comunque ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità;di conseguenza l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi “iuris tantum”, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)” (C.d.S, V, 9.3.2015, n. 1182).
2.3. In particolare, in punto di condotta del danneggiato nella causazione del danno, si è condivisibilmente chiarito che: “Anche in tema di danno da ritardo è necessario valutare il comportamento dell'Amministrazione unitamente alla condotta dell'istante, il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento e in tale veste dispone di poteri idonei a incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento stesso, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giurisdizionali riconosciutigli dall'ordinamento giuridico, tra cui il rito del silenzio che deve essere attivato con tempestività rilevando, in difetto, come comportamento causalmente orientato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (art. 30 c.p.a.) in ordine all'accertamento della spettanza del risarcimento nonché alla quantificazione del danno risarcibile” (TAR Liguria, II, 8.1.2016, n.