TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-12-04, n. 201902151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-12-04, n. 201902151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201902151
Data del deposito : 4 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2019

N. 02151/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00297/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Imepa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L F, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G. D’Aiuto, in Salerno, via dei Principati, n. 17;

contro

Agenzia per Lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, ex Agro Invest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F F, L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Salerno, corso Garibaldi, 103;

in opposizione

al decreto ingiuntivo n. 138 del 13 marzo 2015, emesso in relazione al ricorso numero di registro generale 297 del 2015.


Visti il ricorso in opposizione e i relativi allegati;

Visti il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto ingiuntivo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 297/2015, la Agro Invest s.p.a., ora Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno (in appresso, Agenzia), adiva, ai sensi degli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 ss. cod. proc. civ., questo Tribunale amministrativo regionale per l’ingiunzione, nei confronti della IMEPA s.r.l. (in appresso, I.), del pagamento della somma di € 18.452,97, oltre IVA, interessi moratori e spese processuali.

2. A sostegno dell’esperita azione monitoria, deduceva che:

- il Consiglio comunale di Nocera Inferiore, con delibera n. 48 del 23 novembre1999, aveva approvato il Piano di Insediamenti Produttivi (PIP) di F I, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai sensi dell’art. 27 della l. n. 865/1971, cui aveva fatto seguito il decreto sindacale di approvazione del 9 giugno 2000, prot. n. 23383, pubblicato in BURC del 26 giugno 2000;

- l’amministrazione comunale, con convenzione del 20 marzo 2000, rep. 2381, aveva delegato l’attuazione del PIP alla Agro Invest, società di trasformazione urbana ex art. 120 del d.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell’art. 2 della citata convenzione, la Agro Invest era, tra l’altro, chiamata a: «a) procedere all’esproprio, ovvero, se possibile, alla acquisizione bonaria dei suoli individuati;
b) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) ricercare, selezionare ed assegnare i lotti industriali alle imprese interessate»;

- in esecuzione della medesima convenzione, la Agro Invest, previ decreti sindacali di occupazione d’urgenza emessi nel periodo 2000-2001, aveva acquisito le aree destinate al PIP mediante stipula di appositi atti di cessione volontaria ovvero mediante emissione di appositi decreti di esproprio;

- a valle del completamento della procedura espropriativa, aveva, quindi, assegnato i lotti alle imprese candidate, tra cui l’odierna ricorrente, stipulando l’atto pubblico di trasferimento con cui erano stati regolati, tra l’altro, i criteri per la determinazione del prezzo, l’importo dovuto in atto pubblico con riserva di conguaglio, le modalità ed i tempi di pagamento;

- tale convenzione, dopo avere determinato il prezzo a metro quadrato del lotto assegnato ed aver dato atto dell’acconto versato, aveva previsto, all’art. 2, che il corrispettivo «corrisponde al costo di esproprio dell’intera superficie del PIP assegnata, comprensivo dei corrispettivi dovuti per le opere di urbanizzazione, per l’acquisizione dei suoli, per maggiori oneri conseguenti alla variazione dell’altezza della linea dell’alta tensione che attraversa l’intera area PIP e per tutto quanto previsto dalla convenzione tra Agro Invest s.p.a. ed i Comuni soci»;
e, all’art. 3, che «l’impresa assegnataria si obbliga a pagare un conguaglio a favore della parte concedente qualora il costo dell’esproprio risulti comunque superiore a quello previsto e pertanto il corrispettivo totale relativo alla cessione dell’area di cui innanzi, determinato convenzionalmente, risulti inferiore ai costi sostenuti dalla parte concedente … il pagamento del conguaglio dovrà essere effettuato dall’impresa assegnataria, a fronte di semplice richiesta della parte concedente ed entro tre mesi da essa … il costo definitivo di esproprio delle aree costituenti il PIP, ai fini dell’applicazione del presente articolo, sarà quello definitivamente fissato a seguito della conclusione del procedimento di stima dell’indennità di esproprio prevista dalla legge, dell’offerta e del pagamento della medesima, nonché della conclusione di eventuali contenziosi dinnanzi all’autorità giudiziaria competente ad esprimersi sull’importo dell’indennità medesima;
il suddetto corrispettivo, oltre al costo relativo al valore dei terreni acquistati, dovrà essere comprensivo di tutte le spese, onorari ed ogni altro onere, anche finanziario, sopportato dalla parte concedente per la definizione del costo finale dei suoli costituenti il PIP»;

- le indennità espropriative riconosciute erano state contestate da taluni soggetti espropriati e, quindi, rideterminate in aumento (per un ammontare complessivo di € 605.599,90) nelle adite sedi giurisdizionali (cfr. sentenza della Corte d’appello di Salerno, sez. civ., n. 240 del 12 marzo 2013;
sentenze della Corte di Cassazione civile, sez. I, n. 6221 del 13 marzo 2013, n. 15400 del 19 giugno 2013, n. 15489 del 20 giugno 2013, n. 17472 del 17 luglio 2013), con conseguente incremento del costo di acquisizione delle aree PIP attribuite alle singole imprese assegnatarie;

- di qui, dunque, la richiesta di conguaglio di € 18.452,97, oltre IVA, formulata dalla Agro Invest con nota del 20 dicembre 2013, prot. n. 4084, e rimasta senza esito da parte dell’interpellata I..

3. La proposta domanda di ingiunzione di pagamento della suindicata somma, richiesta a titolo di conguaglio del maggior costo di acquisizione del lotto assegnato alla I., era accolta da questo Tribunale amministrativo regionale con decreto presidenziale n. 138 del 13 marzo 2015.

4. Nel proporre ed argomentare l’opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo (notificata il 7 maggio 2015 e depositata il 20 maggio 2015), la I. deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’esperita azione monitoria sarebbe stata inammissibile per insussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito vantato, essendo quest’ultimo già controverso nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto a r.g. n. 602/2014, avverso la nota della Agro Invest prot. n. 4084 del 20 dicembre 2013, recante la richiesta di relativo pagamento;
b) la procedura ablatoria dell’area PIP sarebbe stata illegittima, in quanto: ba) non tutti i decreti di esproprio relativi ai singoli lotti assegnati sarebbero stati emessi né, comunque, sarebbero stati emessi tempestivamente;
bb) essi sarebbero stati, per di più, emessi, in difetto di attribuzioni e in carenza di potere, dalla Agro Invest, anziché dal Comune di Nocera Inferiore;
bc) in ogni caso, gli stessi avrebbero dovuto promanare dal Presidente della Giunta regionale della Campania, a tanto competente ai sensi degli artt. 13 della l. n. 865/1971, 4 della l. n. 247/1974 e 53 del d.p.r. n. 218/1978, e, quindi, non dal Comune di Nocera Inferiore;
bd) il subprocedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione sarebbe infirmato dall’omesso coinvolgimento partecipativo dell’impresa assegnataria del lotto PIP, in veste di soggetto beneficiario dell’espropriazione;
c) la perimetrazione dell’area PIP sarebbe stata illegittima, siccome compiuta in violazione delle destinazioni di zona previste dal sovraordinato strumento urbanistico generale;
e cioè, in particolare, in quanto: ca) il lotto n. 11, assegnato ad altra ditta, avrebbe interferito con un’area pertinenziale in proprietà di Autostrade per l’Italia s.p.a.;
cb) sul lotto n. 10, assegnato ad altra ditta, insisterebbe un fabbricato abusivo non demolito, impediente la divisata fruizione a fini produttivi;
d) la clausola di conguaglio contenuta nell’atto pubblico di trasferimento del lotto in favore dell’impresa assegnataria sarebbe nulla, essendo inficiata da indeterminatezza e lesiva della buona fede negoziale, e non sarebbe stata, quindi, validamente costitutiva della pretesa creditoria azionata in sede monitoria;
e) la quantificazione di quest’ultima sarebbe infirmata da deficit motivazionale.

5. L’Agenzia ricorrente resisteva, con successive memorie, all’opposizione esperita dalla I., eccependo la tardività degli ordini di doglianze rivolti alla procedura ablatoria dell’area PIP, nonché la carenza di interesse a far valere gli stessi da parte di un soggetto (cessionario del lotto PIP) diverso dal privato espropriato.

6. All’udienza pubblica del 25 settembre 2019, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In limine, è da intendersi assorbita la censura di inammissibilità dell’introduttivo ricorso per decreto ingiuntivo, incentrata dall’opponente sull’asserita insussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito vantato, essendo quest’ultimo già controverso nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto a r.g. n. 602/2014, avverso la nota della Agro Invest prot. n. 4084 del 20 dicembre 2013, recante la richiesta di relativo pagamento.

La cognizione piena del giudizio instaurato mediante opposizione all’emesso decreto presidenziale n. 138 del 13 marzo 2015 consente, infatti, di sospingere il sindacato giurisdizionale oltre i limiti di ammissibilità della tutela sommaria ab origine invocata, sino all’accertamento della fondatezza o infondatezza della pretesa creditoria fatta valere con l’azione monitoria.

2. Sempre in limine, meritevole di favorevole apprezzamento si rivela, invece, l’eccezione di irricevibilità e inammissibilità delle censure rivolte dalla I. alla procedura espropriativa dell’area PIP (cfr. retro, in narrativa, sub n.

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