TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-27, n. 202300355
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Pubblicato il 27/04/2023
N. 00355/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2020, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e la Questura Reggio Calabria, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
dell'avviso orale del 17/06/2020 emesso dalla Questura di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 159/2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Questore di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 159/2011.
Il provvedimento si fonda sui seguenti presupposti:
a) con ordinanza cautelare del 28 aprile 2020 il -O- è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione per il delitto di tentata estorsione di cui ali artt. 56 e 629 c.p. Tale misura cautelare è stata successivamente sostituita con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O.;
b) dal certificato del casellario Giudiziale emerge che il -O- è stato condannato per i reati di estorsione, omissione di richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, minaccia;
c) a suo carico sono pendenti i seguenti procedimenti penali: PM -O- GIP -O- per i reati di cui agli artt. 81, 582, 585 co 2 c.p., artt. 110 c.p. e 4 L. 152/75 (certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Locri);PM -O- DIB -O- per i reati di cui all’art. 482 c.p., art. 76 L. 445/00 (certificato carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria);
d) dagli atti di questi Uffici risulta che è stato controllato con persone gravate da precedenti penali e/o di polizia;
La Questura ha ritenuto di dover porre tali elementi, sintomatici della pericolosità sociale dell’interessato, alla base della decisione di ammonire, tramite Avviso Orale e art. 3 Dlgs n. 159/2011, il nominato a tenere una condotta conforme alla legge .
Lamenta il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i profili della violazione di legge (art. 1 del d.lgs. n. 159/2011), dell’eccesso di potere e della carenza di motivazione.
Il -O- non rientrerebbe in alcuna delle categorie di soggetti nei confronti dei quali può essere adottato l’avviso orale.
La Questura si sarebbe limitata a riportare le risultanze del casellario giudiziario e dei carichi pendenti senza porre in essere alcuna attività istruttoria che tenesse concretamente conto dello sviluppo delle vicende in cui il -O- è rimasto coinvolto suo malgrado.
Il ricorrente rappresenta al riguardo:
a) il procedimento penale per il delitto di tentata estorsione di cui ali artt. 56 e 629 c.p. nell’ambito del quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O., sarebbe scaturito dalla denuncia di un soggetto, debitore del -O-, che lo avrebbe ingiustamente accusato di tentata estorsione:
b) in relazione alla condanna per estorsione di cui al secondo punto dell’avviso orale il ricorrente avrebbe presentato un’istanza di revisione del processo;
c) il procedimento penale PM 1382/2018 GIP 629/2018 per i reati di cui agli artt. 81, 582, 585 co 2 c.p., artt. 110 c.p. e 4 L. 152/75 sarebbe scaturito dal difficile rapporto di vicinato con la presunta parte offesa che si trascina ormai da circa 20 anni tra alterne vicende;
d) i controlli con soggetti controindicati, pur non essendo noti i nominativi dei soggetti controindicati con i quali il -O- sarebbe stato controllato, sarebbero da ricondurre all’attività lavorativa dello stesso che da oltre 40 anni è titolare di un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita di elettrodomestici, mobili, materiale elettrico e articoli da regalo.