TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2017-07-10, n. 201700900

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2017-07-10, n. 201700900
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700900
Data del deposito : 10 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2017

N. 00900/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00222/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2016, proposto da:
- S M T, rappresentato e difeso dall’Avv. A F ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Brescia, Viale Stazione n. 33;

contro

- la Questura di Brescia, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

per l’annullamento

- del decreto prot. n. Cat.A12/2015/Immig/IISez/db/13BS030256 del 9 ottobre 2015, notificato il 22 dicembre 2015, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato formulata dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto n. 171/2016 con cui è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Vista l’ordinanza n. 346/2016 con cui è stata accolta la domanda di sospensiva ai fini del riesame ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 21 giugno 2017, il consigliere A D V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 8 febbraio 2016 e depositato il 18 febbraio successivo, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 9 ottobre 2015 dalla Questura di Brescia, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da esso ricorrente.

A sostegno del ricorso sono state dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Con decreto n. 171/2016 è stata respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio la Questura di Brescia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 346/2016 è stata accolta la domanda di sospensiva ai fini del riesame ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare;
il difensore del ricorrente in data 26 aprile 2017 ha depositato in giudizio l’ordinanza n. 905/2017 del 4 aprile 2017, adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con cui è stata concessa al ricorrente la riabilitazione per il reato dallo stesso commesso.

In data 20 giugno 2017, la difesa erariale ha depositato in giudizio una nota della Questura di Brescia del 12 giugno 2017, con cui si è evidenziata l’assenza di informazioni in ordine alla procedura di riabilitazione del ricorrente ed è stato altresì segnalato il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, scaduto il 18 febbraio 2017.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2017, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con il complesso delle censure di ricorso si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto il ricorrente, oltre a non aver ricevuto la comunicazione del preavviso di rigetto, sarebbe stato considerato pericoloso socialmente senza che si sia proceduto ad alcuna valutazione in concreto, ma desumendo ciò in via automatica dalla condanna penale dallo stesso subita – relativamente alla quale penderebbe una richiesta di riabilitazione –, ignorandosi oltretutto l’esistenza in capo al predetto ricorrente di legami familiari sul territorio nazionale (due fratelli conviventi).

2.1. Le doglianze sono complessivamente fondate, secondo quanto di seguito specificato.

In primo luogo, va evidenziato come la mancata comunicazione del preavviso di rigetto abbia impedito al ricorrente di fornire il suo apporto procedimentale e quindi di poter influire sul contenuto del provvedimento finale.

In ogni caso va dato atto dell’avvenuto deposito in giudizio, da parte della difesa attorea, dell’ordinanza n. 905/2017 del 4 aprile 2017, adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con cui è stata concessa al ricorrente la riabilitazione per il reato dallo stesso commesso (cfr. deposito del 26 aprile 2017).

Di conseguenza, conformemente ad un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l’Amministrazione è tenuta a rivalutare la posizione del richiedente il rinnovo del permesso, atteso che la riabilitazione “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna” e perciò, in presenza di una condanna precedentemente considerata ostativa, supera l’automatica presunzione di pericolosità sociale, che la legge attribuisce a tali condanne;
ne discende che la competente Autorità amministrativa dovrà verificare e rivalutare la complessiva condotta dello straniero, compresa la condanna precedentemente riportata, al fine di valutare se ricorrono o meno condizioni di effettiva e attuale pericolosità sociale (cfr. Consiglio di Stato, III, 8 gennaio 2016, n. 23).

2.2. Ciò determina l’accoglimento delle predette censure.

3. La fondatezza delle doglianze contenute nel ricorso determina l’accoglimento dello stesso e il conseguente annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, da cui discende l’obbligo per la Questura di rivalutare la posizione del ricorrente.

4. Avuto riguardo alle peculiarità fattuali della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

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