TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-16, n. 202300431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-16, n. 202300431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300431
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 00431/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00477/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS- nota prot. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato nei suoi confronti una informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011.

1.1. Si legge nel provvedimento interdittivo che -OMISSIS-:

a) risulta indagato nel procedimento penale n. -OMISSIS- (Operazione “-OMISSIS-”) per associazione di tipo mafioso. Dall’ordinanza cautelare del -OMISSIS- emessa nell’ambito di tale procedimento emerge che il ricorrente, con il ruolo di partecipe alla cosca -OMISSIS-, imperante in -OMISSIS- e con propaggine in -OMISSIS- con compiti di procurare agli affiliati di maggiore livello criminale e rivestente nel sodalizio posizione sovraordinate, sim card intestate a terzi con la finalità di rendere meno agevole l’attività intercettiva, nonché d riciclare oggetti preziosi e procurare munizioni. Più in generale, è a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo ;

b) è stato rinviato a giudizio, nello stesso procedimento penale, per i reati di cui agli artt. 416 bis, 423 bis c.p. 74 DPR 309/1990;

c) risulta segnalato dalla Forze di polizia il -OMISSIS- per detenzione illegale di armi in concorso ed il -OMISSIS- per danneggiamento in concorso;

d) è figlio convivente di -OMISSIS- che risulta, a sua volta:

- indagato nel procedimento penale -OMISSIS- ( -OMISSIS- ) per associazione di tipo mafioso, estorsione e danneggiamento;

- cugino di primo grado di -OMISSIS- già latitante di massima pericolosità inserito nel programma speciale di ricerca. Arrestato il -OMISSIS- in quanto destinatario di ordine di esecuzione pena, dovendo scontare la pena dell’ergastolo per omicidio ed associazione di tipo mafioso. Ritenuto elemento di spicco dell’omonima famiglia mafiosa appartenente alla cosca -OMISSIS-operante in -OMISSIS- e zone limitrofe.

-OMISSIS- risulta, inoltre, controllato con diversi soggetti controindicati (tra i quali -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) anche sorvegliati speciali di P.S., gravati da pregnanti pregiudizi penali per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, usura ed estorsione ed altri gravi reati.

La Prefettura ha, pertanto, concluso per la sussistenza di un quadro indiziario dal quale risulta che l’attività esercitata dall’impresa individuale “-OMISSIS-” possa agevolare le attività criminose e esserne condizionata.

1.2. Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e del difetto di motivazione.

Del tutto illegittimamente il Prefetto avrebbe posto a fondamento del provvedimento interdittivo l’ordinanza cautelare emessa nell’ambito dell’operazione -OMISSIS- , atteso

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