TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-26, n. 202112225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-26, n. 202112225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112225
Data del deposito : 26 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2021

N. 12225/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04335/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4335 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Hypex S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti E L, F L e L M C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia 79;

contro

Ministero della Cultura, già Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Commissione di Valutazione delle richieste presentate ai dell'Avviso per la Concessione di Contributi a Progetti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Twiceout S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto 18 febbraio 2021, n. 409, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di approvazione della graduatoria conclusiva del procedimento di concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, indetto con l'Avviso 8 ottobre 2020, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile al contributo economico il progetto della Società ricorrente;

- laddove ciò occorra, del Decreto 8 ottobre 2020, n. 2445 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di indizione del procedimento di concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, ivi compresa la relativa Tabella 1;

- del Decreto 12 novembre 2020, n. 2689, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di nomina della Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, Anno 2020, acquisito in esito all'accesso agli atti in data 30 marzo 2021;

- dei Verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 (ivi compresa la allegata graduatoria provvisoria) della Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, Anno 2020, acquisiti in esito all'accesso agli atti in data 30 marzo 2021;

- della nota 30 marzo 2021, del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di rigetto della istanza di riesame proposta dalla ricorrente in data 12 marzo 2021;

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale o presupposto a quelli sopra indicati, allo stato non conoscibile e non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27/7/2021:

- del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, 9 luglio 2021, n. 1917, di approvazione del Verbale 7 luglio 2021, n. 1 della Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, Anno 2020;

- del Verbale 7 luglio 2021, n. 1 della Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, Anno 2020 di valutazione del progetto della Società ricorrente sotto i residui criteri previsti dal Bando, con assegnazione di un punteggio che non consentirebbe il riconoscimento del contributo pubblico a suo favore.

- di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale o presupposto a quelli sopra indicati, allo stato non conoscibile e non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente, quale partecipante alla procedura per la concessione, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Legge n. 220/2016, di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo, indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo con Decreto 8 ottobre 2020, n. 2445, ha impugnato il Decreto 18 febbraio 2021, n. 409 di approvazione della graduatoria conclusiva, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile al contributo economico il progetto denominato “Dante Super School” (DSS) dalla stessa presentato, consistente in una esperienza interattiva, realizzata con linguaggio cinematografico, fruibile da smartphone e tablet attraverso una mobile application di nuova generazione, concepita per favorire su scala internazionale l’apprendimento e la fruizione interattiva e game-friendly della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il Ministero escludeva il progetto in questione dall’erogazione del contributo, avendogli attribuito un punteggio pari a 30 punti - derivante dalla sommatoria di n. 12 punti per il criterio n. 1 (Qualità complessiva del progetto), n. 8 punti per il criterio n. 2 (Rilevanza nazionale e internazionale del progetto) e n. 10 punti per il criterio n. 3 (Originalità ed innovazione) - inferiore alla soglia di sbarramento fissata in occasione della seduta del 18 novembre 2020, allorquando la Commissione stabiliva:

a) che le proposte che non avessero ricevuto un punteggio di almeno 12 punti su ciascuno dei primi tre criteri (ciascuno con “peso” di 20 punti massimi), non sarebbero state valutate sulla base dei successivi quattro criteri (Team di progetto;
Partnership;
Solidità economica del progetto;
Promozione e divulgazione dei risultati del progetto;
ciascuno con “peso” di 10 punti massimi).

b) che i progetti che avessero superato lo screening, sarebbero stati ammessi a finanziamento solamente laddove avessero raggiunto una soglia di sufficienza individuata in 70 punti.

La società ricorrente ha, dunque, contestato la legittimità del Decreto 18 febbraio 2021, n. 409 di approvazione della graduatoria conclusiva nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile al contributo il progetto dalla stessa presentato, all’uopo articolando i motivi di gravame appresso sintetizzati.

“1. illegittimità dello screening (o scrematura) dei progetti presentati per l’ammissione al contributo economico, come stabilito dalla Commissione;

2. illegittimità della fissazione, da parte della Commissione, di una soglia di sufficienza (a n. 70 punti) per l’accesso al contributo economico;

La Commissione esaminatrice, giusta il combinato disposto di cui agli artt. art. 5 comma 3bis del Decreto

MIBACT

31.07.2017, n. 341 (contenente “ Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ) e 4 dell’avviso pubblico approvato con D.M. 8.10.2020, n. 2445, avrebbe dovuto esaminare i progetti proposti sulla base dei criteri, dei punteggi e dei parametri riportati nella Tabella 1 allegata all’avviso da ultimo menzionato, così astenendosi dal prevedere soglie di sbarramento nel processo valutativo e punteggi minimi di ammissione al contributo non contemplati dall’amministrazione in sede indizione della procedura, all’uopo risultando del tutto inconferente il richiamo operato in occasione della seduta del 18.11.2020 (verbale n. 1) al disposto di cui all’art. 12 comma 1 D.P.R. n. 487/1994, applicabile esclusivamente alle procedure di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (concorsi pubblici).

Il modus operandi della Commissione, ivi inclusa la previsione di una soglia di sufficienza “finale”, pari a 70/100, per l’accesso al finanziamento di quei progetti che avessero superato lo screening relativo ai primi tre criteri di valutazione, avrebbe determinato un completo stravolgimento delle modalità di selezione fissate nella lex specialis della procedura, secondo cui ogni singolo progetto avrebbe dovuto essere ammesso a contributo quantificato, in applicazione dei criteri valutativi di cui alla tabella allegata al bando, sulla base del punteggio allo stesso assegnato, senza la previsione di alcuna soglia di sbarramento né intermedio né finale (si sarebbe, infatti, trattato di una assegnazione di contributi, in ragione del punteggio assegnato a ciascun progetto proposto, fino al totale esaurimento dei fondi stanziati, di cui si sarebbe, dunque, previsto ex ante l’integrale impiego).

Ne sarebbe conseguito, in assenza di una esplicita previsione in tal senso da parte dell’amministrazione in occasione della definizione delle regole della procedura (Decreto

MIBACT

31.07.2017, n. 341 ed avviso pubblico approvato con D.M. 8.10.2020, n. 2445) ed anzi in contrasto con il meccanismo di funzionamento alla stessa sotteso, il finanziamento di un numero ridottissimo di progetti – soltanto n. 35 su 226 domande, per un totale complessivo di euro 4.137.000,0 – ed il residuo di un consistente ammontare di risorse pubbliche rimaste inutilizzate (euro 2.138.000,00 non assegnati).

I parametri valutativi illegittimamente definiti ex novo dalla Commissione risulterebbero, peraltro, complessivamente illogici ed irragionevoli.

Ciò nella misura in cui consentirebbero, in astratto, la finanziabilità di progetti riportanti un punteggio “pieno” soltanto in relazione ai primi tre criteri di valutazione (per i quali, nel bando, è previsto un peso ponderale pari a max 20 punti) e ad uno degli altri 4 criteri (Team di progetto;
Partnership;
Solidità economica del progetto;
Promozione e divulgazione dei risultati del progetto, aventi un peso ponderale pari a max 10 punti), pur risultando privi di qualsivoglia valore (punteggio 0) in relazione ai residui tre criteri.

“3. illegittima attribuzione del punteggio numerico, da parte della Commissione, al progetto della Società ricorrente;

Il punteggio numerico assegnato alla ricorrente, oltre ad essere, in linea di principio, inadeguato giacché non consentirebbe di comprendere le ragioni sottese alla valutazione operata dalla Commissione in considerazione della pretesa genericità dei criteri di valutazione di cui alla tabella 1 allegata all’avviso pubblico, sarebbe, in concreto, sottodimensionato in rapporto all’effettiva qualità (criterio 1), alla rilevanza nazionale ed internazionale (criterio 2) nonché all’originalità ed all’innovazione al progetto dalla stessa proposto (criterio 3).

4. illegittima composizione della Commissione e, comunque, inidoneità della stessa a valutare correttamente il progetto della Società ricorrente;

Il Decreto di nomina della Commissione valutatrice sarebbe illegittimo attesa la mancata valutazione della comprovata qualificazione professionale dei soggetti che la compongono.

5. illegittima omessa predeterminazione, da parte della Commissione, circa le modalità di determinazione dell’entità del contributo spettante al singolo progetto ritenuto ammesso;

Il procedimento valutativo della Commissione difetterebbe, sul piano motivazionale, dell’indicazione, per ciascuno dei progetti ammessi, dell’iter logico seguito al fine di calibrare l’entità del contributo in ragione del punteggio rispettivamente assegnato e del relativo piano finanziario nonché dei costi ammissibili, secondo quanto all’uopo previsto dall’art. 4 comma 2 dell’avviso pubblico.

6. “illegittimità del rigetto della richiesta di riesame adottato da parte dell’Amministrazione, in quanto tale valutazione avrebbe dovuto essere rimessa alla Commissione ”.

Il Ministero, così come richiesto, avrebbe dovuto sottoporre all’attenzione della Commissione, le osservazioni della società istante, finalizzate ad un riesame del procedimento valutativo del progetto da quest’ultima proposto.

Il Ministero della Cultura ha resistito al gravame mediante articolate deduzioni difensive.

Con ordinanza n. 2855 del 19.05.2021, il Collegio, considerata l’assenza di soggetti controinteressati stante la residua disponibilità di fondi nella misura di euro 2.138.000,00 e ferma la valutazione già effettuata nei confronti dei progetti ammessi a contributo, ha delibato il fumus iuris della censura tesa a contestare l’operato della Commissione laddove ha previsto:

a) lo svolgimento di uno screening dei progetti, stabilendo che le proposte che non avessero ricevuto un punteggio di almeno 12 punti su ciascuno dei primi tre criteri (ciascuno con “peso” di 20 punti massimi) non sarebbero state valutate sulla base dei successivi quattro criteri (ciascuno con “peso” di 10 punti massimi), con conseguente mancata ulteriore valutazione del progetto della ricorrente, la quale ha ottenuto 30 punti;

b) che i progetti che avessero superato lo screening sarebbero stati ammessi a finanziamento solamente laddove avessero raggiunto una soglia di sufficienza individuata in 70 punti.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che siffatto modus operandi , traducendosi in criteri valutativi postumi, violasse prima facie il principio cardine sotteso allo svolgimento delle procedure selettive/competitive, secondo cui la Commissione, pur avendo la facoltà – e non già l’obbligo – di meglio specificare i criteri già previsti e contemplati nel bando, non può procedere all’elaborazione di nuovi criteri di giudizio, men che meno quando gli stessi si traducano, come sembrava essere avvenuto nel caso in esame:

a) tanto nel frazionamento dell’unitario procedimento valutativo in due fasi, con annesso sbarramento dell’accesso alla seconda, legato al raggiungimento di un sub punteggio minino (36 punti: 12 punti per ciascuno primi tre criteri valutativi di cui alla tabella 1 allegata all’avviso pubblico);

b) quanto in una preclusione di accesso al contributo, legata al raggiungimento di un punteggio finale minimo (70 punti), entrambi non previsti dalla lex specialis della procedura, né nell’art. 5 del D.M. 31.07.2017, n. 341, con conseguente violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio competitorum oltre che snaturamento della ratio sottesa all’intera procedura, consistente nella concessione dei contributi in ragione del “pregio” del progetto, fino ad esaurimento fondi.

In accoglimento dell’invocata istanza cautelare, il Collegio ha quindi ordinato alla Commissione nominata con Decreto 12.11.2020, n. 2689 - ferma restando la valutazione già operata avuto riguardo ai primi tre criteri di cui alla tabella 1 allegata al bando, prima facie immune dalle censure all’uopo proposte, implicanti un sindacato di merito della discrezionalità dell’amministrazione - di rideterminarsi, completando l’iter valutativo del progetto proposto dalla società ricorrente avuto riguardo agli ulteriori 4 criteri, in conformità a quanto all’uopo previsto dall’art. 4 dell’avviso pubblico e, quindi, “ sulla base dei criteri, dei punteggi e dei parametri di cui alla Tabella 1 allegata” , così proponendo al Direttore Generale Cinema e Audiovisivo l’« entità del contributo sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto dei costi ammissibili e del piano finanziario del progetto medesimo » (art. 4 comma 2), entro i limiti di cui al successivo comma 3 del citato art. 4 dell’avviso.

L’amministrazione ha ritenuto di non dare tempestiva esecuzione al dictum di cui all’ordinanza cautelare, avendo medio tempore interposto ricorso in appello (n. 5901/2021 R.G.), al quale ha, successivamente, rinunciato attesa la tardività della relativa notifica, con conseguente estinzione del giudizio, giusto decreto decisorio del 15.07.2021, n. 1101.

In considerazione dell’intervenuto consolidamento dell’ordinanza cautelare in questione, la Commissione esaminatrice ha, dunque, riattivato e completato l’iter valutativo del progetto presentato dalla ricorrente (verbale n. 1 del 7.07.2021), determinandosi a proporre alla Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo di non attribuire a quest’ultima alcun contributo in quanto:

a) il punteggio complessivamente assegnato, pari a 42 punti (di cui 30 in relazione ai primi tre criteri valutativi e 12 in relazione agli ulteriori quattro, originariamente pretermessi tenuto conto dello sbarramento considerato prima facie illegittimo), sarebbe inferiore alla soglia di sufficienza - corrispondente a 6/10 – il cui raggiungimento condizionerebbe naturaliter l’ammissione al finanziamento di qualsivoglia iniziativa;

b) in ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 dell’avviso pubblico, il progetto avrebbe potuto ottenere un contributo non superiore ad € 1.000,00, tale essendo il deficit indicato nel piano finanziario allegato alla domanda di ammissione a contributo inoltrata dalla ricorrente.

Con decreto direttoriale del 9.07.2021, n. 1917, il Ministero ha successivamente approvato la valutazione compiuta dalla Commissione in occasione della seduta del 7.07.2021, condividendo l’assunto secondo cui, anche in forza di quanto previsto dall’art. 27 l. n. 220/2016, non sarebbe possibile assegnare finanziamenti a progetti che non superino la soglia di sufficienza, pari a 6/10, quanto alla rispondenza degli stessi agli standard valutativi, in termini di qualità artistiche e culturali, ex ante previsti in sede di avvio della selezione.

Tale Decreto Direttoriale di presa d’atto del mancato conseguimento, da parte del progetto della ricorrente, di un punteggio utile ai fini del riconoscimento del contributo risulta essere stato espressamente adottato « con salvezza della decisione definitiva nel merito del ricorso pendente ».

Il Decreto in parola è stato, quindi, gravato dalla società istante con motivi aggiunti del 27.07.2021, affidati ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “ 1. Motivo aggiunto n. 1: illegittimità della fissazione da parte della Commissione di una nuova soglia di sufficienza (a n. 60 punti o 6/10) per l’accesso al contributo economico, anche in manifesta violazione dell’ordinanza del TAR Lazio n. 2855/2021, la quale ha espressamente accertato l’insussistenza di una soglia di sufficienza nella procedura in questione e, comunque, l’impossibilità di introduzione postuma (rispetto al Bando) da parte della Commissione di valutazione”.

In assenza di una esplicita previsione in tale senso da parte dell’amministrazione, da effettuarsi necessariamente ex ante , ossia in occasione della predisposizione della lex specialis della selezione, la Commissione di valutazione non avrebbe potuto, ex post, fissare alcuna soglia minima di sufficienza condizionante l’ammissione dei progetti a finanziamento. Ciò pena la violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’ agere pubblico nonché lo snaturamento della ratio sottesa all’intera procedura (desumibile dal tenore delle previsioni del relativo avviso di indizione, avuto particolare riguardo al disposto di cui all’art. 4), consistente nell’assegnazione di fondi pubblici in ragione del pregio di ciascun progetto proposto (da valutarsi, a cura della Commissione, in relazione ai criteri valutativi di cui alla tabella allegata al bando), fino ad esaurimento della provvista.

- “2. Motivo aggiunto n. 2: illegittima attribuzione del punteggio numerico, da parte della Commissione, al progetto della Società ricorrente sulla base dei criteri nn. 4, 5, 6 e 7 previsti dalla Tabella 1 del Bando (oltre che dei criteri nn. 1, 2 e 3, come già lamentato con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio)”.

Il punteggio meramente numerico assegnato in relazione a tutti i criteri selettivi di cui alla tabella 1 allegata all’avviso pubblico sarebbe inadeguato giacché, considerata la pretesa genericità di questi ultimi, non consentirebbe di comprendere, al proponente prima ed al giudicante poi, le ragioni sottese alla valutazione operata dalla Commissione.

Peraltro, siffatto punteggio, tenuto conto del pregio del progetto proposto, sarebbe, in concreto, sottodimensionato in rapporto a tutti i parametri enucleati dalla lex specialis (7 criteri valutativi di cui alla tabella allegata al bando). Peraltro, ad avviso della società istante, in sede di completamento del processo valutativo effettuato in ottemperanza al dictum cautelare, i punteggi parziali assegnati in corrispondenza dei 4 criteri originariamente pretermessi sarebbero stati, a vario titolo e per articolate ragioni, sottodimensionati rispetto alle reali caratteristiche qualitative del progetto al precipuo scopo di non consentire il raggiungimento di quella pretesa soglia di sufficienza, pari 60/100, altrettanto illegittimamente individuata dalla Commissione in occasione della seduta del 7.07.2021.

Anche questa ulteriore soglia minima, ancorché fissata al ribasso rispetto a quella originaria (70/100), sarebbe illegittima in considerazione, secondo quanto già dedotto in seno al ricorso principale, della mancata previsione, da parte della lex specialis, di qualsivoglia parametro di sufficienza condizionante l’ammissione al finanziamento, con conseguente ulteriore frustrazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’ agere pubblico oltre che della ratio sottesa all’intera procedura, consistente nella erogazione di finanziamenti proporzionati al pregio dell’iniziativa proposta, fino ad esaurimento fondi.

- “3. Motivo aggiunto n. 3: illegittimità dell’asserzione della Commissione valutatrice secondo la quale, in ogni caso, la Società ricorrente avrebbe potuto accedere ad un contributo dell’importo massimo di euro 1.000,00, in quanto questo sarebbe stato il deficit dichiarato dalla stessa nel proprio piano finanziario”.

Diversamente da quanto affermato dalla Commissione in occasione della seduta di riattivazione dell’istruttoria tenutasi il 7.07.2021 – così palesando il proprio deficit di imparzialità – l’avviso di indizione della procedura selettiva per cui è causa non condizionerebbe in alcuna misura l’erogazione del contributo alla mancanza, da parte del proponente, di fondi propri per il finanziamento del progetto proposto.

In ogni caso, la società proponente, per come evincibile dal piano finanziario preventivato a copertura dei costi nonché dal tenore dello stesso progetto (pagg. 48 e 49), avrebbe prospettato un investimento di € 575.000,00, di cui solamente una minima parte, pari ad € 115.000,00, sarebbe stata oggetto di conferimenti propri, residuando ben € 460.000,00 da “coprire” mediante il finanziamento richiesto.

Il deficit pari ad € 1.000,00 a cui la Commissione si sarebbe arbitrariamente riferita al fine di escludere la società dal finanziamento, lungi dall’identificarsi con la somma chiesta a titolo di contributo, coinciderebbe con un saldo contabile fittiziamente precostituito dalla stessa società in occasione della predisposizione del cd. bilancio finanziario allegato alla domanda, la cui compilazione telematica non avrebbe consentito una previsione di “pareggio”.

Peraltro, la richiesta da parte del sistema informatico della necessaria “esposizione” di un deficit di bilancio (cd. funding gap) sarebbe del tutto illegittima, giacché il bando non condizionerebbe affatto l’ammissione al contributo all’impossidenza di fondi propri per il finanziamento del progetto proposto.

- “4. Motivo aggiunto n. 4: illegittimità delle valutazioni espressa da parte della Commissione valutatrice per violazione dei principi di imparzialità ed eccesso di potere per sviamento”.

Tutti i profili di illegittimità del processo valutativo posto in essere dalla Commissione, anche in sede di riattivazione e completamento dell’iter istruttorio a seguito del dictum cautelare, ne disvelerebbero la parzialità di giudizio, aprioristicamente orientato ad escludere la ricorrente dal contributo richiesto, con conseguente invalidità dei provvedimenti impugnati.

- “5. Motivo aggiunto n. 5 (reiterazione del motivo n. 5 di ricorso introduttivo): illegittima omessa predeterminazione da parte della Commissione circa le modalità di determinazione dell’entità del contributo spettante al singolo progetto ritenuto ammesso”.

Secondo quanto già dedotto in sede di ricorso introduttivo, la Commissione avrebbe dovuto, innanzitutto, attribuire un punteggio al progetto, per poi modulare l’importo del contributo spettante (rispetto a quello richiesto), in considerazione del punteggio assegnato, dei costi ammissibili e del piano finanziario prospettato. Ciò previa predeterminazione delle modalità con le quali avrebbe proceduto a tale operazione, al fine di oggettivizzare anche tale passaggio della procedura.

Viceversa, la Commissione avrebbe del tutto omesso anche tale adempimento, limitandosi a dare una mera e “secca” indicazione del contributo attribuito a ciascuno dei progetti ritenuti ammissibili al finanziamento, così impedendo qualsivoglia verifica dall’esterno della correttezza dell’operazione, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Ministero della Cultura ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, complessivamente tese a sostenere l’ontologica impossibilità, per la Commissione esaminatrice, di proporre per il finanziamento progetti che, avuto riguardo ai criteri di valutazione di cui alla tabella allegata al bando, non avessero raggiunto almeno la soglia della sufficienza, pena la frustrazione della ratio legis sottesa alla erogazione di fondi pubblici, consistente, secondo quanto desumibile tanto dall’art. 26 comma 2 bis l. n. 220/2016 quanto dall’art. 1 comma 3 dell’avviso di indizione della selezione, nell’esigenza di sostenere soltanto i progetti più meritevoli nel campo cinematografico ed audiovisivo. Inoltre, ad avviso della difesa erariale, in disparte la non finanziabilità del progetto in ragione del preliminare ed assorbente profilo costituito dall’assegnazione di un punteggio inferiore alla soglia della sufficienza, il contributo da assegnare risulterebbe finalizzato proprio alla copertura del deficit di bilancio (cd. fundig gap), nella specie irrisorio e, come tale, non finanziabile.

In occasione della pubblica udienza del 16 novembre 2021, in vista della quale parte ricorrente ha diffusamente replicato alle deduzioni conclusive avversarie, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio rileva la necessità di scrutinare tanto il ricorso principale quanto quello per motivi aggiunti.

Ciò in quanto l’attività provvedimentale conseguente al dictum cautelare di cui all’ordinanza n. 2855 del 19.05.2021 è stata posta in essere dal Ministero con espressa “ salvezza della decisione definitiva nel merito del ricorso pendente ”, per come è dato testualmente evincersi dall’art. 1 comma 1 del Dirigenziale n. 1917 del 9.07.2021, impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

Ne consegue il persistente interesse, in capo alla società ricorrente, alla preliminare definizione del ricorso principale, i cui motivi di gravame possono essere scrutinati congiuntamente a quelli articolati in seno al ricorso per motivi aggiunti, risultando sostanzialmente sovrapponibili.

2. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, sono fondati, sia pure nei termini e con gli effetti conformativi appresso indicati.

3. Deve essere, innanzitutto, rigettata la censura, preliminarmente assorbente, secondo cui il Decreto di nomina della Commissione di valutazione dei progetti da ammettere a contributo sarebbe illegittimo, giacché l’amministrazione procedente non avrebbe preventivamente verificato la comprova qualificazione e professionalità dei relativi componenti.

Costituiva, invero, onere della società ricorrente allegare le specifiche e puntuali ragioni secondo cui ciascuno dei soggetti in questione non avrebbe potuto considerarsi un “esperto” di comprovata qualificazione e professionalità in materia di promozione cinematografica ed audiovisiva, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 3bis del Decreto MIBACT n. 341 del 31 luglio 2017.

Stante il mancato assolvimento di siffatto onere deduttivo, la censura in questione si appalesa del tutto generica e, comunque, priva di fondamento.

4. Risulta fuori fuoco anche il motivo di gravame secondo cui il punteggio numerico attribuito a valle dell’esame dei progetti proposti, ivi incluso quello della ricorrente, sarebbe inidoneo ad esternare adeguatamente le ragioni poste a base dell’iter valutativo seguito dalla Commissione, con conseguente deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento di approvazione della graduatoria finale.

Siffatta censura prende invero le mosse da una premessa, ritenuta dal Collegio erronea, secondo cui i criteri valutativi di cui alla tabella 1 allegata all’avviso di indizione della procedura, al cui rispetto l’amministrazione si è auto-vincolata, sarebbero inadeguati e generici, con conseguente incapacità del punteggio numerico espresso in applicazione degli stessi di supportare, dal punto di vista motivazionale, l’operato della Commissione.

Orbene, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, i criteri in questione, per come delineati nella predetta tabella, si appalesano tutt’altro che generici ed indeterminati.

Trattasi, infatti, di ben 7 criteri (Qualità complessiva del progetto;
Rilevanza nazionale e internazionale del progetto;
Originalità e innovazione;
Team di progetto;
Partnership;
Solidità economica del progetto;
Promozione e divulgazione dei risultati del progetto) - i primi tre aventi il peso ponderale massimo di 20/100 ed i restanti 4 di 10/100 - ciascuno dei quali risulta articolato in altrettanti specifici sub-criteri, idonei a delineare il campo di indagine della Commissione.

Rebus sic stantibus ed in assenza di censure tese a contestare, nel merito, la rilevanza e la pertinenza dei criteri in parola rispetto agli interessi pubblici che presidiano l’erogazione dei finanziamenti di cui si discute, deve ritenersi, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, che il punteggio numerico espresso dalla Commissione in applicazione dei criteri in parola soddisfi l’obbligo motivazionale su quest’ultima incombente in quanto idoneo a far comprendere le ragioni fondanti l’iter valutativo dei singoli progetti proposti (cfr. tra le tante Consiglio di Stato sez. VI, 07/01/2021, n. 207).

5. Deve, inoltre, essere disatteso quel gruppo di censure - posto a base anche del ricorso per motivi aggiunti - tese a contestare, nel merito, siffatto iter valutativo, compendiato nell’esternazione di un legittimo parametro numerico finale.

Ed invero, mediante l’articolazione dei motivi di ricorso in parola, la società ricorrente, lungi dal rappresentare manifeste illogicità ed irragionevolezze ovvero travisamento di fatti in cui sarebbe incorsa la Commissione, ha sostanzialmente sovrapposto alla valutazione di quest’ultima la propria, così sollecitando il Collegio ad un apprezzamento che, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, si appalesa inammissibile, tenuto conto della natura discrezionale dell’attività valutativa in contestazione.

Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadita proprio nell’ambito di controversie analoghe a quella in esame, secondo cui « Il sindacato sulle controversie relative alla mancata ammissione al finanziamento si risolve essenzialmente nello scrutinio del corretto esercizio della discrezionalità tecnica riservata all'Istituto in sede di valutazione delle singole voci del progetto in base ai criteri attinenti alla finalità e all'efficacia dell'intervento proposto, con la conseguenza che gli apprezzamenti all'uopo svolti dall'Autorità procedente possono essere sindacati solo se affetti da macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero da evidenti errori di fatto restando, in ogni caso, preclusa al Giudice la sostituzione della propria valutazione a quella dell'Amministrazione, se non inficiata dalle predette manifeste violazioni» (così Cons. Stato, sez. III, 19/08/2021, n. 5947).

6. Risulta, invece fondato, quel gruppo di censure, poste a base di entrambi i gravami, tese a contestare il complessivo operato della Commissione laddove, in assenza di specifiche previsioni da parte del Ministero della Cultura nelle sedi a ciò deputate, coincidenti tanto con il D.M. 31.07.2017, n. 341, contenente “ Disposizioni applicative in materia di contribuiti alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ” quanto con l’avviso pubblico di indizione della procedura per cui è causa, approvato con Decreto Dirigenziale n. 2445 dell’8.10.2020, ha introdotto modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento ulteriori e diverse da quelle fissate ex ante .

Ciò ha determinato uno stravolgimento del meccanismo selettivo predeterminato dall’amministrazione, reso plasticamente evidente dall’intervenuto finanziamento di soli 35 progetti su 226 domande di ammissione, con un residuo di fondi di ben euro 2.138.000,00 non assegnati (circostanza da cui discende l’inesistenza di soggetti controinteressati all’odierna controversia).

7. L’apprezzamento della fondatezza di siffatte ragioni passa dalla preliminare ricostruzione di quali siano, nel caso in esame, le regole che governano l’erogazione di contribuiti pubblici alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, per come rinvenibili nella normativa di rango primario e secondario di riferimento.

7.1 Giova premettere che, per come evincibile dall’art. 1 della l. n. legge 14 novembre 2016, n. 220, la promozione ed il sostegno del cinema e dell'audiovisivo realizzano i valori di rango costituzionale ed euro-unitario di cui agli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione e 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il Legislatore, con la legge da ultimo citata, ha, dunque, inteso definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favorendo la crescita industriale, il turismo e creando occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

In tema di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, all’art. 27 comma 2 bis della legge in parola (inserito dall'articolo 3, comma 4, lettera b) del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2019, n. 81), il Legislatore ha espressamente previsto che i contributi di cui si discute siano « attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto», demandando al Governo, e precisamente al MIBACT, oggi Ministero della Cultura, giusta il disposto di cui al successivo comma 4, il compito di definire le specifiche tipologie di attività ammesse oltre che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel medesimo articolo 27.

In attuazione di tale previsione normativa, il Ministro ha adottato il D.M. n. 341 del 31.07.2017, il cui articolo 5, comma 1, per quanto qui di interesse, prevede espressamente l’indizione annuale, da parte della Direzione Generale Cinema, nell'ambito delle risorse disponibili, di uno o più bandi per il sostegno delle attività e iniziative di seguito indicate:

a) sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, promozione dell'internazionalizzazione del settore, promozione, anche a fini turistici, dell'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

b) ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, ovvero finalizzate alla crescita, economica, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016, o di supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo.

Il comma secondo di siffatta disposizione regolamentare assegna espressamente al “bando” il compito di stabilire, oltre che “ i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità ” e le “ modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare”, anche, per quanto di specifico interesse nella presente fattispecie, “ i criteri di valutazione dei progetti” ed “i parametri per la determinazione del contributo ”.

7.2 Dall’esame congiunto delle previsioni normative di rango primario e secondario sopra indicate si evince, ad avviso del Collegio, la voluntas legis a che i contributi pubblici funzionali al sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, siano erogati “ in relazione” ovvero in rapporto “ alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto” (art. 27 comma 2 bis l. n. 220/2016), secondo gli specifici criteri di valutazione e parametri di quantificazione che l’amministrazione riterrà, di volta in volta, di fissare in sedes materiae ossia in occasione della predisposizione del “bando” che dà avvio al procedimento selettivo (art. 5 comma 2 D.M. n. 341/2017).

Vero è che, per come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa, costituisce buona prassi fissare ex ante , ossia in sede di avviso pubblico di indizione della singola procedura, una soglia minima di “sufficienza”, più o meno livellata verso l’alto, quanto alla rispondenza dei singoli progetti da finanziare agli standard qualitativi prescelti, così da garantire l’ottimale realizzazione degli interessi pubblici sottesi al relativo finanziamento, quali la definizione dell’identità nazionale, la crescita civile, culturale ed economica del Paese, anche nel settore industriale e del turismo, con le conseguenti ricadute in termini di incremento dell’occupazione e di sviluppo delle professioni del settore.

E’, tuttavia, altrettanto vero che quella stessa giurisprudenza che siffatta esigenza ha ritenuto meritevole di apprezzamento, siccome coerente con la realizzazione dei suddetti interessi pubblici, si è, comunque, pronunciata in termini di possibilità – e non certo di “obbligo” – per l’amministrazione di stabilire siffatte soglie minime di “sufficienza”, da predeterminarsi pur sempre ex ante , ossia in occasione della stesura del bando di avvio della selezione.

Ciò in quanto «[…] la scelta di prevedere un punteggio minimo che costituisca "soglia di ammissione" dei progetti a finanziamento costituisce una modalità procedimentale possibile e non irragionevole dell'amministrazione, né essa risulta impedita da alcuna norma primaria e/o secondaria (peraltro non indicata dall'appellante).Ed infatti, nel caso di una procedura concorsuale dove è rimessa alla potestà dell'amministrazione la definizione dei criteri valutativi (e dunque per l'attribuzione dei punteggi), quest'ultima ben può - in assenza di norme contrarie - stabilire sia i criteri con i quali giudicherà le domande ed il loro contenuto, sia introdurre un punteggio minimo di ammissione.

Né tale scelta (contenuta in un atto a contenuto generale quale il bando, non soggetto come tale a particolari oneri di motivazione, ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990) è impedita dal fatto che, in occasione di precedenti procedure concorsuali analoghe, l'amministrazione non abbia stabilito la predetta soglia minima: per un verso, il principio di autonomia di ogni singolo procedimento concorsuale ben consente - non ostandovi la legge - la possibilità di introdurre differenti modalità valutative, purché non irragionevoli (e ciò non è avvenuto nel caso di specie);
per altro verso, proprio l'esperienza maturata in precedenti procedure analoghe può determinare un "affinamento" dei criteri valutativi sia per meglio selezionare e valutare le domande presentate, sia per meglio perseguire l'interesse pubblico che sorregge la stessa previsione ed attribuzione dei finanziamenti»
(così Cons. Stato, sez. IV, 18/07/2018, n. 4373;
cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/05/2021, n. 5686;
sez. I, 01/07/2013, n. 6493).

8. Premesso quanto sopra, è sufficiente analizzare il disposto di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico di indizione della procedura selettiva per cui è causa, per avvedersi di come siffatta “opzione”, consistente nella predeterminazione ex ante di una “soglia di ammissione" dei progetti a finanziamento, non sia stata affatto operata dalla Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo.

Quest’ultima ha, viceversa, congeniato un meccanismo di assegnazione di contributi - alla quale si è evidentemente auto-vincolata - ancorato unicamente al merito del progetto proposto, da scrutinare sulla scorta dei criteri valutativi di cui all’allegata tabella 1 e ciò fino ad esaurimento fondi.

La suddetta ricostruzione circa le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento affonda le sue radici nel tenore letterale del disposto di cui all’art. 4 del bando in parola, di cui sono appresso trascritti taluni stralci, a norma del quale:

- «1. Il Direttore generale Cinema e Audiovisivo sottopone al Ministro i progetti, previa valutazione effettuata dalla commissione di cui all’art. 5, comma 3-bis, del DM 31 luglio 2017, sulla base dei criteri, dei punteggi e dei parametri riportati nella Tabella 1 allegata al presente avviso […] »;

- «2. L’entità del contributo è proposta dalla commissione sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto dei costi ammissibili e del piano finanziario del progetto medesimo, ed è sottoposta dal Direttore generale all’approvazione del Ministro»

- «3. Ai progetti di cui al presente avviso può essere assegnato un contributo nella misura massima dell’80% dei costi ammissibili previsti all’articolo 5, tenuto conto anche del relativo piano finanziario dichiarato a preventivo» .

In nessuna parte della disposizione in parola, costituente la lex specialis della procedura, la Direzione Generale Cinema ha inteso subordinare la stessa ammissione a finanziamento ( an debeatur ) al raggiungimento, da parte dei progetti proposti, di una soglia “minima” di valore, corrispondente alla “sufficienza” (60/100) – per come preteso dalla Commissione in sede di riedizione del potere conseguente al cd. remand cautelare, giusto verbale del 7.07.2021 - ovvero ad un livello ancor più elevato (70/100), quale quello originariamente previsto dalla stessa Commissione in occasione della seduta del 18.11.2020 (verbale n. 1).

8.1 Rebus sic stantibus , coglie nel segno la cesura tesa a contestare l’operato della Commissione allorquando:

a) in occasione della seduta da ultimo citata, senza alcun addentellato rispetto alle previsioni del bando, ha ritenuto di imporre:

- lo svolgimento di uno screening dei progetti, stabilendo che le proposte che non avessero ricevuto un punteggio di almeno 12 punti su ciascuno dei primi tre criteri (ciascuno con “peso” di 20 punti massimi) non sarebbero state valutate sulla base dei successivi quattro criteri (ciascuno con “peso” di 10 punti massimi), con conseguente mancata ulteriore valutazione del progetto della ricorrente, la quale ha ottenuto 30 punti;

- ha previsto che i progetti che avessero superato lo screening sarebbero stati ammessi a finanziamento solamente laddove avessero raggiunto una soglia di sufficienza individuata in 70 punti.

b) in occasione della seduta del 7.07.2021, conseguente al cd. remand, ha “abbassato” la suddetta soglia minima di ammissione al contributo, livellandola sulla sufficienza, pari a 60/100.

Siffatto modus operandi è, invero, illegittimo, per come dedotto dalla società istante, traducendosi, sostanzialmente, nella fissazione ex novo di criteri di ammissione al contributo, postumi rispetto al meccanismo di funzionamento della procedura per come delineato dall’art. 4 del bando di avvio della selezione di cui si discute, con conseguente violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’ agere pubblico, oltre che snaturamento della ratio che permea l’intera procedura, consistente, per come sopra evidenziato, nella concessione dei contributi in ragione del “pregio” del progetto, fino ad esaurimento fondi.

Ciò in conformità a quel consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di procedure selettive/competitive, secondo cui la Commissione aggiudicatrice, pur avendo la facoltà – e non già l’obbligo – di meglio specificare i criteri già previsti e contemplati nel bando, non può certo procedere all’elaborazione di ulteriori e diversi criteri di giudizio (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19/09/2019;
n. 548;
Consiglio di Stato sez. V, 18/06/2018, n. 3737 T.A.R. Molise. Campobasso, sez. I, 17/04/2014, n. 265), men che meno quando gli stessi si traducano, come nel caso in esame, in veri e propri criteri di ammissione alla procedura, mediante:

a) l’indebito frazionamento dell’unitario procedimento valutativo in due fasi, con annesso sbarramento dell’accesso alla seconda, legato al raggiungimento di un sub punteggio minino (36 punti: 12 punti per ciascuno primi tre criteri valutativi di cui alla tabella 1 allegata all’avviso pubblico);

b) una aprioristica preclusione di accesso al contributo, legata al raggiungimento di un punteggio finale minimo (70 ovvero 60 punti su 100), entrambi non previsti dalla lex specialis della procedura, né nell’art. 5 del D.M. 31.07.2017, n. 341.

8.2 Siffatte illegittimità viziano i provvedimenti impugnati dalla società ricorrente nella misura in cui si traducono in un radicale diniego di ammissione al contributo richiesto, senza tuttavia potersi ritenere, sic et simpliciter , sintomatiche di un aprioristico “accanimento” della Commissione nei confronti della società ricorrente, con conseguente apprezzamento dell’infondatezza della censura per motivi aggiunti all’uopo da quest’ultimo articolata.

9. Quanto, invece, alla censura tesa a contestare l’ulteriore motivo di diniego opposto dalla Commissione, secondo cui, “ in ogni caso ”, per come asseritamente previsto dall’art. 4 comma 2 dell’avviso pubblico, il progetto avrebbe potuto ottenere un contributo non superiore ad € 1.000,00, tale essendo il deficit indicato nel piano finanziario allegato alla domanda inoltrata dalla ricorrente, osserva il Collegio come siffatta ulteriore ragione sottesa al rigetto del finanziamento non sia stata espressamente recepita dalla Direzione Generale Cinema la quale, nell’approvare i lavori della Commissione di cui al verbale n. 1 del 7.07.2021, si è soffermata esclusivamente sulla pretesa – ed invero inesistente - valenza ostativa del mancato raggiungimento della soglia minima della sufficienza.

Siffatta censura risulterebbe, quindi, inammissibile per carenza di interesse.

9.1 Si ritiene, tuttavia, opportuno scrutinare comunque la censura in questione che, invero, si appalesa fondata.

Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione esaminatrice, in nessuna parte del bando è dato rinvenire una previsione condizionante l’erogazione del contributo all’impossidenza delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto proposto e, quindi, in ultima analisi al cd. deficit di bilancio.

Dalla documentazione versata agli atti di causa risulta, per converso, che la società, a fronte di un piano finanziario di € 575.000,00, abbia esposto un impiego risorse proprie di soli € 115.000,00, richiedendo l’erogazione del contributo di € 460.000,00 per la copertura delle ulteriori uscite funzionali alla realizzazione del progetto.

Quanto alle logiche sottese alla redazione del progetto di bilancio allegato alla domanda, osserva il Collegio come le stesse non trovino riscontro in alcuna previsione della lex specialis di talché eventuali disfunzioni nelle tecniche telematiche di compilazione dello stesso si appalesano del tutto irrilevanti, risultando incontestabile che la società abbia chiesto un finanziamento di € 460.000,00 a fronte di un piano finanziario di € 575.000,00.

10. Da ultimo, risulta fondato il motivo di gravame secondo cui la Commissione, nell’attribuire i fondi in favore dei progetti ammessi, per come si evince dal verbale n. 4 del 13.01.2021, non avrebbe in alcun modo chiarito, dal punto di vista motivazionale, le ragioni poste a base della quantificazione in concreto del contributo assegnato – di cui risulta indicata soltanto la cifra finale, evincibile dalla tabella allegata al verbale - in rapporto al “ punteggio assegnato al progetto, tenuto conto dei costi ammissibili e del piano finanziario del progetto medesimo ”.

11. In conclusione, tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e, come tali, devono essere accolti, per le ragioni sopra esposte.

Ne consegue l’annullamento, ferma la valutazione già effettuata nei confronti dei progetti ammessi a contributo tenuto conto della capienza dei fondi ancora disponibili:

- dei verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 della Commissione esaminatrice e del conseguente Decreto 18 febbraio 2021, n. 409, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di approvazione della graduatoria conclusiva del procedimento di concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, indetto con l'Avviso 8 ottobre 2020, laddove il progetto della Società ricorrente è stato ritenuto non ammissibile;

- del verbale n. 1 della seduta del 7 luglio 2021 nella parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente dal contributo e del conseguente provvedimento di approvazione di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, 9 luglio 2021, n. 1917.

12. Quale effetto conformativo delle presenti statuizioni annullatorie discende l’obbligo per la Commissione esaminatrice della procedura valutativa per cui è causa, anche ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett, c) c.p.a. (secondo cui il Giudice condanna “ all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ”), di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, alla riattivazione dell’istruttoria, così da procedere, mediante la predisposizione di un congruo impianto motivazionale, alla quantificazione del contributo erogabile in favore della società ricorrente, “ sulla base del punteggio assegnato al progetto ” (pari a 42 punti), tenuto conto “ dei costi ammissibili e del piano finanziario del progetto medesimo ”, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando ed in particolare dai relativi commi 2 e 3.

Per come richiesto dalla società ricorrente in occasione dell’udienza pubblica di discussione, in caso di persistente inerzia, si nomina fin da ora, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con facoltà di delega, il quale dovrà dare attuazione alle suddette statuizioni conformative entro il successivo termine di giorni 30, decorrente dall’inoltro di un’apposita istanza dell’interessata, comprovante la persistente inattività del Ministero della Cultura.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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