TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-26, n. 202112225
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Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 12225/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04335/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4335 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Hypex S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti E L, F L e L M C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia 79;
contro
Ministero della Cultura, già Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Commissione di Valutazione delle richieste presentate ai dell'Avviso per la Concessione di Contributi a Progetti, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Twiceout S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto 18 febbraio 2021, n. 409, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di approvazione della graduatoria conclusiva del procedimento di concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, indetto con l'Avviso 8 ottobre 2020, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile al contributo economico il progetto della Società ricorrente;
- laddove ciò occorra, del Decreto 8 ottobre 2020, n. 2445 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di indizione del procedimento di concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, ivi compresa la relativa Tabella 1;
- del Decreto 12 novembre 2020, n. 2689, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di nomina della Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, Anno 2020, acquisito in esito all'accesso agli atti in data 30 marzo 2021;
- dei Verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 (ivi compresa la allegata graduatoria provvisoria) della Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, Anno 2020, acquisiti in esito all'accesso agli atti in data 30 marzo 2021;
- della nota 30 marzo 2021, del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di rigetto della istanza di riesame proposta dalla ricorrente in data 12 marzo 2021;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale o presupposto a quelli sopra indicati, allo stato non conoscibile e non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27/7/2021:
- del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, 9 luglio 2021, n. 1917, di approvazione del Verbale 7 luglio 2021, n. 1 della Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, Anno 2020;
- del Verbale 7 luglio 2021, n. 1 della Commissione di valutazione delle richieste presentate ai sensi dell'Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il cinema e l'audiovisivo, art. 27, comma 1, Legge n. 220/2016, Anno 2020 di valutazione del progetto della Società ricorrente sotto i residui criteri previsti dal Bando, con assegnazione di un punteggio che non consentirebbe il riconoscimento del contributo pubblico a suo favore.
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, consequenziale o presupposto a quelli sopra indicati, allo stato non conoscibile e non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente, quale partecipante alla procedura per la concessione, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Legge n. 220/2016, di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo, indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo con Decreto 8 ottobre 2020, n. 2445, ha impugnato il Decreto 18 febbraio 2021, n. 409 di approvazione della graduatoria conclusiva, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile al contributo economico il progetto denominato “Dante Super School” (DSS) dalla stessa presentato, consistente in una esperienza interattiva, realizzata con linguaggio cinematografico, fruibile da smartphone e tablet attraverso una mobile application di nuova generazione, concepita per favorire su scala internazionale l’apprendimento e la fruizione interattiva e game-friendly della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il Ministero escludeva il progetto in questione dall’erogazione del contributo, avendogli attribuito un punteggio pari a 30 punti - derivante dalla sommatoria di n. 12 punti per il criterio n. 1 (Qualità complessiva del progetto), n. 8 punti per il criterio n. 2 (Rilevanza nazionale e internazionale del progetto) e n. 10 punti per il criterio n. 3 (Originalità ed innovazione) - inferiore alla soglia di sbarramento fissata in occasione della seduta del 18 novembre 2020, allorquando la Commissione stabiliva:
a) che le proposte che non avessero ricevuto un punteggio di almeno 12 punti su ciascuno dei primi tre criteri (ciascuno con “peso” di 20 punti massimi), non sarebbero state valutate sulla base dei successivi quattro criteri (Team di progetto; Partnership; Solidità economica del progetto; Promozione e divulgazione dei risultati del progetto; ciascuno con “peso” di 10 punti massimi).
b) che i progetti che avessero superato lo screening, sarebbero stati ammessi a finanziamento solamente laddove avessero raggiunto una soglia di sufficienza individuata in 70 punti.
La società ricorrente ha, dunque, contestato la legittimità del Decreto 18 febbraio 2021, n. 409 di approvazione della graduatoria conclusiva nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile al contributo il progetto dalla stessa presentato, all’uopo articolando i motivi di gravame appresso sintetizzati.
“1. illegittimità dello screening (o scrematura) dei progetti presentati per l’ammissione al contributo economico, come stabilito dalla Commissione;
2. illegittimità della fissazione, da parte della Commissione, di una soglia di sufficienza (a n. 70 punti) per l’accesso al contributo economico;
La Commissione esaminatrice, giusta il combinato disposto di cui agli artt. art. 5 comma 3bis del Decreto MIBACT 31.07.2017, n. 341 (contenente “ Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220” ) e 4 dell’avviso pubblico approvato con D.M. 8.10.2020, n. 2445, avrebbe dovuto esaminare i progetti proposti sulla base dei criteri, dei punteggi e dei parametri riportati nella Tabella 1 allegata all’avviso da ultimo menzionato, così astenendosi dal prevedere soglie di sbarramento nel processo valutativo e punteggi minimi di ammissione al contributo non contemplati dall’amministrazione in sede indizione della procedura, all’uopo risultando del tutto inconferente il richiamo operato in occasione della seduta del 18.11.2020 (verbale n. 1) al disposto di cui all’art. 12 comma 1 D.P.R. n. 487/1994, applicabile esclusivamente alle procedure di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (concorsi pubblici).
Il modus operandi della Commissione, ivi inclusa la previsione di una soglia di sufficienza “finale”, pari a 70/100, per l’accesso al finanziamento di quei progetti che avessero superato lo screening relativo ai primi tre criteri di valutazione, avrebbe determinato un completo stravolgimento delle modalità di selezione fissate nella lex specialis della procedura, secondo cui ogni singolo progetto avrebbe dovuto essere ammesso a contributo quantificato, in applicazione dei criteri valutativi di cui alla tabella allegata al bando, sulla base del punteggio allo stesso assegnato, senza la previsione di alcuna soglia di sbarramento né intermedio né finale (si sarebbe, infatti, trattato di una assegnazione di contributi, in ragione del punteggio assegnato a ciascun progetto proposto, fino al totale esaurimento dei fondi stanziati, di cui si sarebbe, dunque, previsto ex ante l’integrale impiego).
Ne sarebbe conseguito, in assenza di una esplicita previsione in tal senso da parte dell’amministrazione in occasione della definizione delle regole della procedura (Decreto MIBACT 31.07.2017, n. 341 ed avviso pubblico approvato con D.M. 8.10.2020, n. 2445) ed anzi in contrasto con il meccanismo di funzionamento alla stessa sotteso, il finanziamento di un numero ridottissimo di progetti – soltanto n. 35 su 226 domande, per un totale complessivo di euro 4.137.000,0 – ed il residuo di un consistente ammontare di risorse pubbliche rimaste inutilizzate (euro 2.138.000,00 non