TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-07-05, n. 202300435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-07-05, n. 202300435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300435
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 00435/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00001/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Rimini, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

previa sospensiva

- del decreto del Questore della Provincia di Rimini prot. n. -OMISSIS- emesso in data 25.07.2022, notificato in data 19.10.2022, con cui è stato decretato il rifiuto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 08.03.2021 dal sig. -OMISSIS- a seguito dell'esito positivo della procedura di regolarizzazione ex art. 103 D.L. 34/2020, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente;

nonché per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti utili per la legittima emanazione del decreto del Questore della Provincia di Rimini Prot. n. -OMISSIS- emesso in data 25.07.2022 e notificato in data 19.10.2022, con cui è stato decretato il rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno presentata in data 08.03.2021 dal sig. -OMISSIS- a seguito dell'esito positivo della procedura di regolarizzazione ex art. 103 D.L. 34/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Rimini e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, cittadino di nazionalità cinese, ha impugnato il diniego della Questura di Rimini all’istanza di emersione ex art. 103 D.L. 34/2020 presentata dal proprio datore di lavoro, motivato da arresto avvenuto il 19 novembre 2020 per violazione della normativa sugli stupefacenti art 73 comma 4, d.P.R. n. 309/90.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:

I)eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990: posto che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10 bis L.241/90 non gli sarebbe stata correttamente recapitata, il provvedimento impugnato sarebbe motivato da elementi diversi rispetto a quanto indicato in detta comunicazione;

II) Eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 286 del 1998. Eccesso di potere, difetto

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