TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-20, n. 201914623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-12-20, n. 201914623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914623
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2019

N. 14623/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04225/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4225 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le G. Mazzini, 11;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensione cautelare:

1) del provvedimento con cui il ricorrente, a seguito dell'espletamento delle prove scritte del concorso per la nomina a 500 posti di Notaio indetto con dd 21.4.2016, è stato escluso dalla procedura e per l’effetto non è stato ammesso allo svolgimento delle prove orali, provvedimento noto a seguito della pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali, avvenuta in data 15 febbraio 2018;

2) della graduatoria, pubblicata in data 15 febbraio 2018, formata a seguito dello svolgimento e della correzione delle prove scritte del concorso di nomina a 500 posti di notaio, nella parte in cui il ricorrente non risulta essere stato ammesso dalla Commissione esaminatrice alle prove orali (i candidati ammessi sono 423);

3) dei verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, di quello n. 387 in data 7 settembre 2017, nel quale la Commissione ha esaminato gli elaborati del ricorrente dichiarandolo non idoneo;

4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, dei criteri generali di valutazione delle prove di concorso stabiliti dalla Commissione esaminatrice nelle sedute del 9/12/2018 (verbale n. 9) e del 13/12/2016 (verbale n. 12), il provvedimento successivo alla pubblicazione della graduatoria di fissazione delle prove orali, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo del ricorrente,

nonché di ogni ulteriore provvedimento, allo stato ignoto, di approvazione della graduatoria e/o degli esiti concorsuali allo stato della procedura;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del decreto di nomina della Notaio -OMISSIS-quale componente della commissione d'esame del concorso per cui è controversia a 500 posti di notaio indetto con d.d. 21/4/2016, con conseguente illegittimità degli atti ulteriori, nei limiti dell’interesse vantato dal ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale il dr. -OMISSIS-, premesso di aver partecipato al concorso, per esame, a 500 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 21 aprile 2016, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti la sua mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.

Esponendo di essere stato dichiarato “non idoneo” dalla Commissione dopo la lettura dell’ultimo dei tre elaborati su cui verteva la prova scritta (atto “mortis causa”), in cui era stata riscontrata una “nullità” ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/06, con una serie di censure, affidate a tre motivi di impugnazione, il dr. -OMISSIS-deduceva, in sintesi, quanto segue.

1) Violazione dell’art. 606 del cod. civ., nonché degli articoli 58, comma 6, e 60 della legge notarile (l. n. 89/1913 e succ. mod.). Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio. ”.

Trascritta la traccia dell’atto “mortis causa” e la formula adoperata nella redazione dell’elaborato, il ricorrente osservava che la Commissione aveva errato nel rilevare la nullità come dedotta.

Ciò perché le cause di nullità del testamento per difetto di forma sono esclusivamente quelle previste dall’art. 606 del cod. civ. e non anche quelle previste dall’art. 58 della legge notarile (“l.n.”), che si riferisce agli atti “inter vivos”. Pertanto, non poteva farsi riferimento al comma 6 di tale art. 58, come invece operato dalla Commissione, e, in argomento, era valutabile quanto previsto dall’art. 606, comma 1, c.c. – in virtù del rinvio di cui all’art. 60 l.n. – secondo il quale il testamento è nullo solo “… quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio ”.

Dato che lo stesso art. 606, comma 2, cit. prevede, ribadendo il carattere tassativo delle cause di nullità, che “ per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse ”, ne conseguiva la prevalenza della richiamata norma di cui al comma 1 su tutte le altre della l.n., come osservato anche in una pronuncia dalla Corte di Cassazione e dalla dottrina, che erano richiamate.

Anche a volere aderire alla (ritenuta erronea) tesi della Commissione esaminatrice in punto di prevalenza della legge notarile rispetto al codice civile – aggiungeva il ricorrente - nel caso in esame (che riguardava un testatore che non era a conoscenza della lingua italiana), si era comunque dato atto della avvenuta lettura del testamento da parte del notaio all’interprete e ai testimoni, nonché della parimenti avvenuta lettura di esso al comparente testatore - ad opera dell’interprete - quanto alla traduzione inglese, per cui non si individuava alcuna irregolarità, atteso che dell’atto, nella dichiarata presenza del testatore, dell’interprete e dei testimoni, era stata data dal notaio lettura, con irrilevanza della menzione formale di aver dato lettura diretta di esso al testatore, che lo aveva dichiarato comunque conforme alla sua volontà.

Inoltre, anche in altri elaborati non si faceva menzione della lettura al comparente testatore, né da parte del notaio né da parte dell’interprete, e la Commissione non aveva (giustamente) ravvisato alcun profilo di “nullità”.

2) Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice nelle sedute del 13.12.2016 (verbale n. 9) e del 16.12.2016 (verbale n. 12). Violazione dell’articolo 11 del decr. leg.vo n. 166/2006 .”

Non sussistendo alcuna nullità, le ulteriori irregolarità

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