TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-04-30, n. 202408544
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Pubblicato il 30/04/2024
N. 08544/2024 REG.PROV.COLL.
N. 17002/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17002 del 2023, proposto da
I S, nella qualità di titolare della ditta individuale “INGEO IESSE del dott. Geologo Sli Ivan” in relazione alla procedura CIG 9862838F61, rappresentato e difeso dagli avvocati D A L N e C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento col quale è stata disposta l’annotazione ANAC della “revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento diretto dell’esecuzione delle indagini strutturali e geognostiche in situ e in laboratorio occorrenti alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio ex INAM di Marsala da destinare a Casa della Comunità di Marsala (già P.T.A.) - CIG9862838F61, nei confronti dell’Operatore economico INGEO IESSE DOTT. GEOLOGO SCARAVILLI IVAN – C.F.:SCRVNI71H09C351L a causa del grave ed ingiustificato ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale, ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.lgs 50/2016 s.m.i.”, conosciuta dal ricorrente il 4 dicembre 2023;
- ove occorra e per quanto di interesse, della comunicazione ASP TRAPANI Registro Ufficiale n. 0115520 del 22 settembre 2023 con la quale la stazione appaltante ha segnalato all’ANAC l’operatore economico Ingeo Iesse del dott. Geologo Sli Ivan (CF SCRVNI71H09C351L) per “Grave ed ingiustificato ritardo nella esecuzione dei lavori concernenti l’esecuzione delle indagini strutturali e geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del poliambulatorio ex INAM di Marsala da destinare a Casa della Comunità (già P.T.A.)” ed ha comunicato la “risoluzione contrattuale” adottata con deliberazione n. 1008 del 25 agosto 2023;
- della nota di risposta dell’ANAC, prot. uscita n. 108326 del 4 dicembre 2023, alla richiesta di archiviazione della segnalazione trasmessa dalla Stazione Appaltante ASP Trapani;
- ad ogni buon fine, ancorché in parte qua, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 approvato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023, laddove dovesse ritenersi applicabile e interpretato in via sistemica quale estraneo all’applicazione degli articoli da 7 a 10-bis della l. n. 241/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale non conosciuto e/o non conoscibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che oggetto del presente giudizio è la domanda di annullamento dell’annotazione, indicata in epigrafe, inserita dall’Autorità resistente nel Casellario informatico in data 19 ottobre 2023 (essendo noto che le segnalazioni inoltrate dalle stazioni appaltanti all’ANAC ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 sono atti d’impulso non aventi natura provvedimentale, cfr. ord. Tar Lazio, I- quater , 23 febbraio 2023, n. 3161);
Osservato altresì che con ordinanza Tar Lazio, I- quater, 15 gennaio 2024, n. 126, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare spiegata nel ricorso – osservando che « l’Autorità … avrebbe dovuto applicare l’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e il relativo “Regolamento per la gestione del casellario informatico … ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” » – e ha quindi ordinato all’Autorità resistente «di procedere all’oscuramento dell’annotazione dal casellario »;
Rilevato che con nota depositata in atti il 23 marzo 2024, l’Autorità resistente ha precisato di non essersi limitata a oscurare l’annotazione così come disposto in sede cautelare da questo Tribunale, ma di aver anche provveduto a riavviare il procedimento di annotazione ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al relativo Regolamento per la gestione del casellario (cfr. nota depositata in atti dall’Autorità in data 23 marzo 2024 e allegata nota di avvio del nuovo procedimento di annotazione 18 marzo 2024, n. 35910);
Rilevato, altresì, che in data 30 marzo 2024 parte ricorrente ha depositato la comunicazione del 24 gennaio 2024 con cui l’Autorità le ha evidenziato di aver « provveduto alla cancellazione dell'annotazione in data 24 gennaio 2024 a seguito dell'ordinanza cautelare n. 111 del 15 gennaio 2024 riferita ad altro operatore economico con la quale il Tar Lazio Roma sostiene che l'Autorità, avrebbe dovuto applicare il "Regolamento per la gestione del casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” »;
Rilevato, inoltre, che con memoria del 5 aprile 2024 parte ricorrente ha evidenziato che la cancellazione dell’annotazione disposta dall’Autorità resistente era idonea a determinare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di annullamento dell’annotazione (e ha ribadito le sue contestazioni avverso la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante);
Rilevato, infine, che con nota 22 aprile 2024 l’ANAC ha insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo che « essendo l’oscuramento dell’annotazione oggetto di causa stato effettuato in esecuzione dell’ordine di codesto Tar, non può in alcun modo ritenersi cessata la materia del contendere »;
Ritenuto che l’avvio del nuovo procedimento di annotazione (stavolta ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e del pertinente regolamento) appare confermare che l’Autorità non si è limitata ad oscurare l’annotazione in ottemperanza dell’ordine cautelare impartito da questo Tribunale con ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 126/2024 ma ha provveduto alla sua cancellazione in autotutela (è, infatti, evidente che l’avvio di un nuovo procedimento di annotazione per la medesima notizia – sia che si concluda con un provvedimento di annotazione, sia che si concluda con una decisione di archiviazione – presuppone il definitivo superamento della precedente annotazione);
Ritenuto conseguentemente che – a seguito della cancellazione dell’annotazione impugnata con il ricorso introduttivo – è venuto meno l’oggetto del presente giudizio (da individuarsi nell’annotazione del 19 ottobre 2023, come si è detto evidentemente superata dall’atto con cui la medesima Autorità ha disposto l’avvio del nuovo procedimento di annotazione ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, così come individuata dall’ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 126/2024) e, con esso, sia l’interesse delle parti a proseguire la presente controversia, sia l'obbligo di questo Tribunale di pronunciarsi nel merito della stessa, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (quantomeno allo stato e con specifico riferimento all’annotazione gravata nel presente giudizio) in quanto la pretesa di parte ricorrente (all’annullamento dell’annotazione impugnata con il presente ricorso) risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. (impregiudicata, naturalmente, ogni decisione che l’Autorità riterrà di poter/dover adottare – tenuto conto del quadro normativo di riferimento – all’esito del nuovo procedimento avviato;e salvo il diritto di parte ricorrente di contestare la stessa – al ricorrerne dei presupposti – nell’ambito di un nuovo giudizio);
Ritenuto che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie – sia equo compensare le spese processuali tra tutte le parti, salvo il dovere dell’Autorità resistente di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per la proposizione del ricorso;