TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400023
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Testo completo
Pubblicato il 11/01/2024
N. 00023/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2022, proposto da
S N, rappresentato e difeso dagli avvocati M D e L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione – Dipartimento Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Commissione prova di selezione Classe di Concorso A037, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
G G, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, Ufficio IV, n. 1304 del 23.8.2022 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A037, costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica per la regione Marche per quanto rileva ai fini della posizione del ricorrente;
- dei verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice, ed in particolare del verbale con cui la commissione esaminatrice ha attribuito i punteggi al ricorrente in relazione alla prova pratica, e degli atti di attribuzione dei punteggi assegnati al ricorrente per le prove orali;
- dell'avviso n. 25306 del 7.7.2022 nella parte in cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha previsto “non è consentito l'uso di manuali e prontuari”;
- dell'art. 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, nella parte in cui sono stati stabiliti i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale a cui le commissioni esaminatrici si dovevano attenere per la valutazione della prova orale;
- nonché di ogni atto inerente, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna:
- il decreto del direttore pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 1304 del 23 agosto 2022, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A037 (“Costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafica”), limitatamente alla graduatoria valida per i posti messi a concorso nella Regione Marche, nella parte in cui essa non include l’ing. N;
- i verbali redatti dalla commissione esaminatrice, nella parte in cui sono stati attribuito ad esso ricorrenti i punteggi per la prova pratica e per la prova orale;
- l’avviso n. 25306 del 7 luglio 2022, nella parte in cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha previsto che nello svolgimento delle prove concorsuali “ …non è consentito l’uso di manuali e prontuari… ”;
- l’art. 7 del D.M. 9 novembre 2021, n. 326, nella parte in cui sono stati stabiliti i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale a cui le commissioni esaminatrici si dovevano attenere per la valutazione della prova orale;
- nonché ogni atto inerente, presupposto e consequenziale.
2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
2.1. Con decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del M.I.U.R. 21 aprile 2020 n. 499 è stata disciplinata la procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Con decreto del 5 gennaio 2022, n. 23, sono state dettate le disposizioni modificative al precedente decreto n. 499/2020, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, ed è stata prevista una procedura concorsuale articolata in due parti:
a) una prima prova scritta, consistente nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, da svolgere nella Regione in cui il candidato aveva presentato la domanda di partecipazione. La valutazione della prova scritta sarebbe stata effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale e si prevedeva per la stessa un punteggio massimo di 100 punti (essendo stata stabilita l’assegnazione di 2 punti per ogni risposta corretta e di 0 punti per ogni risposta errata o non data), con soglia di sufficienza stabilita in 70/100;
b) una prova orale, alla quale potevano accedere i candidati che avevano superato la prova scritta. da svolgersi nella Regione in cui aveva sede l’U.S.R. responsabile della procedura concorsuale. La prova orale, a sua volta, era articolata in due distinte prove: una prima prova pratica le cui tracce sarebbero state predisposte dalle singole commissioni esaminatrici ed un successivo colloquio orale. Per la relativa valutazione, la commissione aveva a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio. Il voto finale della prova orale era dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni e la stessa veniva superata dai candidati che avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti su 100.
Alla luce di quanto appena detto, è dunque evidente che un candidato, per poter superare la prova orale (ossia per ottenere una media fra le due prove di almeno 70/100), doveva necessariamente conseguire almeno 40 punti nella prova pratica e poi il punteggio massimo di 100 nel colloquio.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è stato designato quale responsabile della procedura concorsuale per l’aggregazione territoriale di Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria e per lo svolgimento della prova orale è stata individuata come sede l’ITIS Galileo Galilei di Roma.
2.2. L’ing. N in data 30 luglio 2020 ha presentato la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale per la classe di concorso A037.
In data 4 aprile 2022 il ricorrente ha sostenuto la prova scritta ed in data 14 aprile 2022 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica del Ministero il risultato della stessa, con indicazione del testo della prova sostenuta, l’indicazione con il simbolo “*” delle risposte esatte e l’indicazione con simbolo “X” delle risposte errate o non date.
In data 28 aprile 2022 l’odierno ricorrente, dopo aver verificato il punteggio ottenuto, ha inviato all’U.S.R. per le Marche un’istanza con cui ha chiesto il ricalcolo del punteggio della prova scritta e l’ammissione con riserva alle prove successive, e ciò in quanto aveva scoperto che per tre domande (la n. 3, la n. 4 e la n. 14) risultavano le seguenti anomalie: i) nella domanda 3 il quesito aveva una formulazione inesatta e la risposta “b” che è stata qualificata come risposta esatta era in realtà errata; ii) nella domanda 4 la risposta “b” che è stata individuata come risposta esatta non era corretta rispetto alla formulazione del quesito e risultava invece corretta la risposta “d”, ossia quella indicata dal ricorrente; iii) per il quesito n. 14 erano corrette due delle risposte proposte come alternative, fra cui quella indicata dall’ing. N.
Il Ministero dell’Istruzione, con nota del 28 giugno 2022, prot. 24918, ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, attribuendogli il punteggio minimo di 70/100, consentendogli dunque l’ammissione alle prove successive.
Tuttavia si è verificata una disparità di trattamento fra i 46 candidati che hanno avuto accesso alla prova orale senza la rettifica del punteggio della prova scritta e i 16 candidati (tra i quali il ricorrente) che sono stati ammessi alla prova orale a seguito della correzione del punteggio originariamente attribuito alla prova scritta.
Infatti, il primo gruppo di candidati ha sostenuto la prova pratica in data 16 giugno 2022 e il colloquio a distanza di un mese (ossia nei giorni 13, 14 e 15 luglio 2022), mentre il secondo gruppo di candidati ha sostenuto la prova pratica in data 29 luglio 2022 e il colloquio a distanza di pochi giorni (ossia il 2 agosto 2022).
Per quanto concerne la specifica posizione dell’ing. N, va aggiunto che lo stesso ha sostenuto il colloquio senza avere nessuna possibilità, seppure a sua insaputa, di non poter superare la complessiva prova orale, avendo conseguito per la prova pratica un punteggio inferiore a 40; tale circostanza era invece nota alla commissione giudicatrice durante lo svolgimento del colloquio e durante la successiva valutazione. Il ricorrente ha conseguito il punteggio di 34 nella prova pratica e il punteggio di 74 nel colloquio, ottenendo un punteggio finale della prova orale pari a 54 punti e pertanto non è risultato utilmente collocato in graduatoria.
2.3. Ritenendo immeritata l’esclusione, l’odierno ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, chiedendo copia: della traccia della prova pratica predisposta dalla commissione giudicatrice; della prova pratica svolta da esso ricorrente e della relativa griglia di valutazione con l’attribuzione del punteggio; delle prove pratiche svolte dai tre candidati B G, P M e T G e delle relative griglie di